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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 10/07/2024

    Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza

     

    Art. 1

    Oggetto

     

    1. Il presente decreto individua le modalità per lo svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, accolto nelle strutture di prima accoglienza, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

     

    Art. 2

    Modalità di svolgimento del colloquio

     

    1. Il colloquio, svolto ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, è effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza.

    2. L'incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l'adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua età e al suo grado di sviluppo.

    3. Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio.

    4. Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro.

    5. Il colloquio è condotto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, dall'assistente sociale o da uno psicologo dell'età evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista. Al colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere.

    6. L'operatore che conduce il colloquio è coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che già svolgono attività di collaborazione con il Ministero dell'interno o con le prefetture.

    7. L'operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi ai sensi dei commi 5 e 6 hanno l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura.

     

    Art. 3

    Contenuti del colloquio

     

    1. Il colloquio è diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore.

    2. Il colloquio è strutturato nelle seguenti fasi:

    a) informazione del minore sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l'illustrazione delle modalità di svolgimento dello stesso e delle finalità a cui è diretto;

    b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future;

    c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati;

    d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza.

    3. Ai fini dell'acquisizione delle notizie di cui al comma 2, lettera b), in particolare è necessario:

    a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;

    b) evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica;

    c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;

    d) ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;

    e) ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;

    f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento;

    g) evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonchè la presenza di bisogni specifici;

    h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;

    i) evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.

     

    Art. 4

    Conclusione del colloquio

     

    1. Al termine del colloquio, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, predispone, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore:

    a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore;

    b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonchè i rapporti con la comunità etnica di riferimento;

    c) gli eventuali profili di vulnerabilità;

    d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all'attivazione delle forme di protezione;

    e) le modalità di coinvolgimento del minore nel colloquio;

    f) l'opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato.

    2. La relazione di cui al comma 1 è inserita nella cartella sociale prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, che viene trasmessa ai servizi sociali del comune e alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti.

    3. Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.

     

    Art. 5

    Monitoraggio dell'attuazione

     

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni interessate monitorano l'attuazione del presente provvedimento, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche o integrazioni.

     

    Art. 6

    Trattamento dei dati personali

     

    1. Il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del colloquio è effettuato nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 5 e alle garanzie di cui all'articolo 13 del predetto Regolamento (UE) 2016/679.

    2. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuato a norma del presente decreto, è individuato nel titolare del trattamento dei dati della struttura di prima accoglienza.

    3. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 2, a seguito di valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta, ai sensi all'articolo 24 del predetto Regolamento (UE) 2016/679, adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la verifica della corretta compilazione, la completezza, la tenuta e la tracciatura dei documenti contenuti nella cartella sociale di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, prevedendo altresì che tali cartelle siano custodite in locali, strutture o con dispositivi ad accesso limitato e che la trasmissione delle stesse avvenga attraverso canali sicuri.

     

    Art. 7

    Clausola di invarianza finanziaria

     

    1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 luglio 2024, n. 159.

     

 

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