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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

Minori: necessari i certificati antipedofilia

Dal 7 aprile certificato antipedofilia obbligatorio per lavorare con minori

Il decreto legislativo n. 39 del 2104, che dà attuazione alla direttiva europea 2011/93/Ue relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, dispone che il soggetto che intenda impiegare una persona in attività che comportino contatti con i minori deve richiedere, prima della stipula del contratto e quindi prima dell’assunzione, il certificato penale del casellario giudiziale della persona da impiegare, al fine di verificare l’assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.

L’obbligo di tale adempimento, che scatta il 7 aprile, sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera dei terzi si appresti alla stipula di un contratto.

Chi non ottempera al suddetto obbligo incorrerà in una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla dai 10 mila ai 15 mila euro.

Resterebbero esclusi enti e associazioni di volontariato che si avvalgono dell’opera di volontari che esplicano attività estranea ad un rapporto di tipo lavorativo.

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che i certificati del casellario giudiziale verranno rilasciati entro pochi giorni dalla richiesta.

Tuttavia, per ovviare ai possibili inconvenienti dovuti dall’applicazione della nuova normativa, è prevista la possibilità per il datore di lavoro, fatta la richiesta di certificato al Casellario, di procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove sia organo della pubblica amministrazione, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva del certificato.

Invece, nel caso in cui il datore di lavoro sia un privato, avanzata comunque la richiesta del certificato del casellario, si ritiene che possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente lo stesso contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da far valere eventualmente nei confronti dell’organo pubblico che accerta la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.