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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

Il nuovo lavoro OCCASIONALE

Il  Cpo,   ovvero   “il   contratto   di  prestazione  occasionale”  è  la  novità  contenuta  nella  legge 96/2017   le  cui istruzioni  applicative  sono state  diramate  con  la  circolare  INPS  107/2017 pubblicata nella giornata di ieri; si tratta di utilizzare una  procedura web  realizzata e  gestita dall’INPS, attraverso la quale verranno retribuiti i lavoratori che  effettuano prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher).

Potranno utilizzare il  nuovo  contratto  semplificato solo le aziende/liberi professionisti con  un massimo  di  5 dipendenti  assunti  a  tempo   indeterminato;  l’Inps  ritiene  che   il   periodo  da assumere a  riferimento  per  il calcolo  della  forza  lavoro  sia  il  semestre che  va  dall’ottavo  al terzo mese antecedente la data  di svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Esempio:  prestazione  occasionale  con  inizio  il  23/7/2017, calcolo  media  occupazionale  dei lavoratori a tempo indeterminato da  novembre 2016  (ottavo  mese precedente) ad  aprile 2017 (terzo mese precedente).

Nel computo  dei dipendenti, vanno  conteggiati i lavoratori qualificati, i part-time in proporzione all’orario svolto e, purtroppo  secondo l’Inps, anche gli apprendisti.

Non  possono  essere  acquisite  prestazioni  di  lavoro  occasionale  da   soggetti  con   i   quali l’utilizzatore  abbia  in corso  o  abbia  cessato  da   meno   di  6  mesi  un  rapporto   di  lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono  previsti i seguenti limiti di retribuzione annua :

AZIENDA : 5.000  euro  netti  all’anno  (verso tutti  i  lavoratori) e con  un massimo  di  2500  € per ogni lavoratore;

LAVORATORE : 5.000  euro netti complessivi nell’anno civile.

Potranno essere retribuiti con  una  maggiorazione del 25%  (arrivando ad  un massimo di 6.250 euro netti all’anno) le seguenti categorie di lavoratori:

 - titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;

 - giovani di età  inferiore ai 25 anni impegnati in percorsi di studio;

 - disoccupati;

 - percettori di reddito d’inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e  sono computabili ai fini  della determinazione del reddito necessario per  il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il lavoratore retribuito con Cpo:

-non potrà effettuare più di 4 ore di lavoro consecutive al giorno;

- avrà  diritto a riposi giornalieri e settimanali;

- annualmente non potrà lavorare oltre 280 ore;

- in caso di superamento del limite di 2.500  euro,  o di durata della prestazione superiore a 280 ore  nell’arco dello stesso anno  civile, il  rapporto  di lavoro (ad  esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una  pubblica amministrazione) si trasforma a tempo  pieno e indeterminato;

- per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto  tra la soglia suddetta dei 2.500  euro e la retribuzione oraria.

La retribuzione  verrà  corrisposta  al  lavoratore  mensilmente  direttamente  dall’Inps,  entro  il  15 del mese successivo alla prestazione lavorativa, con  accredito telematico sul conto  corrente, libretto  postale,  carta   di  credito  e non   più attraverso  COMPRAVENDITA  di  voucher   in tabaccheria, ricevitorie, etc.

Il  lavoro  occasionale  sarà  retribuito  con  un  importo  minimo  netto  di 9 euro  all’ora,  mentre il costo  a CARICO DELL’AZIENDA  sarà  di 12,41  euro  all’ora;  la  retribuzione  giornaliera  non potrà  in ogni  caso essere inferiore a 36  euro  al  giorno,  il  Cpo  infatti,  potrà  essere attivato soltanto per lavori di orario pari o superiore alle 4 ore giornaliere.

 Gli adempimenti del datore  di lavoro

Oltre a rispettare limiti di retribuzione annua, regole e diritti del lavoratore, per l’utilizzo di lavoro occasionale sono previsti nuovi adempimenti a carico delle aziende.

Per  utilizzare  il  Cpo  sarà  necessario  trasmettere  in  modalità  telematica  all’Inps  o  tramite contact  center o per il tramite dei  soggetti  abilitati  tra i quali  i consulenti  del  lavoro,  i seguenti dati:

- dati anagrafici e identificativi del lavoratore

- luogo di svolgimento della prestazione

- oggetto della prestazione

- data  e ora di inizio e fine della prestazione occasionale

- la misura del compenso pattuito per la prestazione

- il settore di impiego del lavoratore

L’azienda  dovrà  preventivamente  effettuare  un versamento sul  “proprio  portafoglio  telematico” di una  somma idonea a finanziare il pagamento dei compensi, mediante F24 (con esclusione di ogni  forma di  compensazione), utilizzando  il  codice  stabilito  dall’Agenzia  delle  Entrate con risoluzione 81/e  del 1° luglio 2017,  denominato “Cloc”.

E’   altresì   previsto   l’obbligo   di   comunicare   attraverso  il   portale   INPS,   l’esecuzione   della prestazione almeno un’ora prima del suo inizio.

 Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di (SMS) o di posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto  a comunicare la revoca della  dichiarazione  preventiva  entro  le  24  ore  del  terzo  giorno  successivo  a  quello originariamente previsto per  lo svolgimento della stessa; in mancanza della suddetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Il  prestatore di  lavoro  dopo  aver  ricevuto  il  pagamento dall’INPS  potrà  scaricare  il  prospetto paga mensile  con evidenza  dei  compensi  e  di  ogni  altra  informazione  utile  per  l’attestazione delle prestazioni svolte.

Sanzioni

Per  i  datori di lavoro è prevista una  sanzione di importo variabile, tra i  500  ai 2.500  euro,  per violazione degli obblighi di comunicazione.

Nel caso in cui venisse superato il  tetto  di retribuzione annua o  l’orario massimo di lavoro occasionale consentito (280 ore) il lavoratore dovrà essere assunto per obbligo con contratto  di lavoro a tempo  pieno e indeterminato.

 

Libretto Famiglia

Oltre  al  contratto    prestazione  occasionale  2017   è   stato  introdotto  il   Libretto  Famiglia, utilizzabile   dalle   persone  fisiche   al   di   fuori   dell'esercizio   di   attività   professionali   e/o d’impresa, per retribuire determinate prestazioni lavorative non continuative, quali ad esempio:

- lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione;

- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

- insegnamento privato supplementare.

Per  tali lavoratori è prevista una  retribuzione minima oraria pari 8 euro  a fronte di un costo per la famiglia di 10 € orarie.

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO è NECESSARIO ACCEDERE AL LINK INPS (vedere sotto)