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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

Tirocini Formativi

Attualmente è lo strumento più importante per l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani. Dopo aver valutato con attenzione il progetto, la verifica delle condizioni necessarie alla sicurezza e l'incontro col tirocinante,.....

Attraverso Fondazione Lavoro siamo in grado di offrirvi con estrema rapidità un progetto formativo come si deve.   

Il tirocinio formativo è un istituto completo che interessa una vasta platea di persone,  avvicina i giovani alle esperienze professionali e favorisce l'ingresso e il reingresso nel mondo del lavoro di coloro che temporanamente si trovano senza occupazione. E' uno strumento eccezzionale, che noi consociamo bene. Per qualsiasi informazione ci chiami, avrà un interlocutore competente con cui confrontarsi.  

 

REGOLE TIROCINIO FORMATIVO IN EMILIA ROMAGNA

Esistono 4 TIPOLOGIE DIFFERENTI di tirocinio formativo extracurricolare (fuori da ambito scolastico o corsi formativi

  • A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi; DURATA MASSIMA 6 MESI
  •  
  • B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità; DURATA MASSIMA 12 MESI
  •  
  • C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio; DURATA MASSIMA 12 MESI PROROGABILE DI ULTERIORI 12 MESI
  • D) tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

 

Per poter ospitare un tirocinante l’azienda deve:

  1. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
  3. non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
  4. non aver realizzato con il tirocinante un precedente tirocinio
  5. nel caso di tirocini finanziati da Garanzia Giovani non saranno attivati tirocini a favore di giovani che siano legati da rapporto di coniuge, parentela e affinità entro il II° grado con l’imprenditore e/o i soci del soggetto ospitante.

Numero massimo di tirocinanti 

che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente dipende dal numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato.

  • nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, 1 solo tirocinante alla volta;
  • nelle unità produttive con 6/20 dipendenti, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
  • nelle unità produttive con 21 o più dipendenti, un numero di tirocinanti equivalente al massimo al 10% dei dipendenti (per esempio, con 30 dipendenti, al massimo 3 tirocinanti).

 

Requisiti per i tirocinanti  

  • essere Neolaureati/ Neodiplomati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo oppure Disoccupati / Inoccupati / In Mobilità e regolarmente iscritti a un Centro per l’Impiego del territorio nazionale.
  • non avere avuto esperienze pregresse (rapporti di lavoro e/o precedenti tirocini con progetti formativi identici o simili) nella mansione e/o presso la stessa azienda in cui si richiede il tirocinio.
  • per i tirocini nel programma Garanzia Giovani essere giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, essere iscritti alla Garanzia Giovani e aver stipulato un patto di servizio con il Centro per l’Impiego.

 

Oneri a carico dell’azienda  

Sicurezza – Nel momento in cui si accoglie un tirocinante gli oneri per la sicurezza sono assimilabili a quelli definiti nell’accordo stato regioni 81/2008 per l’assunzione di un dipendente. A carico dell’azienda ci sarà l’attivazione dell’assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi la formazione sulla sicurezza e la visita medica preventiva e i dispositivi di sicurezza se previsti per legge.

 

Rimborso spese per il tirocinante

– è previsto, a carico dell’azienda ospitante, l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio di almeno € 450,00 mensili (MASSIMO 700 €), causa il temporaneo stop ai finanziamenti Garanzia Giovani l’indennità mensile sarà sempre totalmente a carico dell’aziendaNel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione. Si intendono per spese rimborsabili il trasporto pubblico e i pasti.  

E’ prevista la stipulazione di un’assicurazione Rc a carico del soggetto promotore 

Tempi di attivazione richiesti: 4 giorni lavorativi