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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 10/07/2024

    Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

     

    Art. 1

    Istituzione del Fondo

     

    1. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019, è stato istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

    2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS.

    3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

    4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

    5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

    6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

     

    Art. 2

    Finalità del Fondo

     

    1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

    2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

     

    Art. 3

    Amministrazione del Fondo

     

    1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore.

    2. Il comitato è composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonchè da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

    3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    4. La durata in carica dei componenti del comitato è di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato.

    5. La nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

    6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o più componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 2. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente così designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sarà considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutività della nomina di cui al comma 5.

    7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    8. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

    9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

    10. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonchè il direttore generale dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

    11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

     

    Art. 4

    Compiti del Comitato amministratore del Fondo

     

    1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve:

    a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

    b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio;

    c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato;

    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

    e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

    f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonchè sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

    g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

    h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

    i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

     

    Art. 5

    Prestazione

     

    1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti, all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

    2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

    3. Alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

    4. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

     

    Art. 6

    Finanziamento

     

    1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 è dovuto al Fondo:

    a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

    b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;

    c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;

    d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

    2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

    La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

    4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, ai sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.

     

    Art. 7

    Prestazione: criteri e misure

     

    1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale, di cui all'art. 5, comma 1, è pari alla prestazione dell'integrazione salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il relativo massimale.

    2. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a quindici dipendenti possono avere una durata massima di ventisei settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e per le casuali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

    3. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

    4. La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

    5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

    6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

     

    Art. 8

    Procedura di accesso

     

    1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

    2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

     

    Art. 9

    Criteri di precedenza e turnazione

     

    1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell'erogazione.

    2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

     

    Art. 10

    Politiche attive

     

    1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le Parti contattano attraverso le strutture della bilateralità di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.

     

    Art. 11

    Disposizioni finali

     

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 luglio 2024, n. 159.

     

 

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