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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 11/06/2024

    Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali

     

    Capo I

    Disposizioni generali

     

    Art. 1

    Oggetto e definizioni

     

    1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, preposte alla risoluzione in via conciliativa delle controversie sulle violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali recati dall'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice.

    2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    a) «legge» la legge 28 aprile 2022, n. 46;

    b) «associazione» l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari iscritta all'apposito albo istituito presso il Ministero della difesa ovvero, per le associazioni riferite esclusivamente al personale del Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge;

    c) «associazione rappresentativa» l'associazione riconosciuta rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare;

    d) «associazione interforze» l'associazione riferita a personale di una o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare;

    e) «controversie sindacali» le controversie riguardanti le violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al citato articolo 1482, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;

    f) «commissione centrale della difesa» la commissione costituita presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale riferite al personale delle Forze armate ivi compresa l'Arma dei carabinieri;

    g) «commissione centrale della Guardia di finanza» la commissione costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale e riferite al personale della Guardia di finanza;

    h) «commissione periferica» la commissione di conciliazione costituita presso le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale e paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo locale;

    i) «conciliatori» i componenti delle commissioni di conciliazione designati in rappresentanza delle amministrazioni militari e delle associazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare;

    l) «iscritti» o «associati» i militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, in servizio e in ausiliaria, iscritti a una associazione;

    m) «codice dell'ordinamento militare» il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

     

    Art. 2

    Elenchi dei soggetti abilitati alla presidenza delle commissioni

     

    1. I presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono tratti dai magistrati delle giurisdizioni superiori o equiparati, dagli avvocati dello Stato, dagli avvocati del libero foro abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e dai professori ordinari in materie giuridiche inclusi in distinti elenchi istituiti presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I presidenti cessano dall'incarico in caso di collocamento in quiescenza.

    2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono redatti includendovi le candidature formalmente avanzate dagli interessati legittimati e si articolano in distinte sezioni per ciascuna delle sedi delle commissioni indicate al comma 1.

     

    Capo II

    Commissioni centrali e periferiche di conciliazione

     

    Art. 3

    Commissioni centrali di conciliazione

     

    1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze sono istituite le commissioni centrali per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali di rilievo nazionale, rispettivamente riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e a quello del Corpo della guardia di finanza.

    2. I presidenti delle commissioni di cui al comma 1, tratti dagli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, svolgono funzioni di direzione, con riferimento ai compiti di convocare, presiedere e coordinare le sedute delle rispettive commissioni, e di garanzia allo scopo di assicurare la terzietà e l'imparzialità delle decisioni.

    Essi sono rispettivamente nominati con decreto del Ministro della difesa e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice dell'ordinamento militare. Con i medesimi decreti, per ciascuna commissione, è altresì nominato un secondo presidente che assicura la sostituzione dell'altro in caso di temporaneo impedimento ovvero di cessazione anticipata dall'incarico, per il tempo necessario a provvedere alla nomina del sostituto ai sensi del comma 3.

    3. In ciascuna delle commissioni di cui al comma 1, il primo e il secondo presidente restano in carica per due anni e si alternano ogni sei mesi, a decorrere dalla nomina, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2. Le procedure in atto alla scadenza del rispettivo semestre sono in ogni caso definite dal presidente che ne ha avviato la trattazione. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno o di entrambi i presidenti, i Ministri interessati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, provvedono tempestivamente, con proprio decreto, alla relativa sostituzione.

    4. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa di cui al comma 1 è composta da:

    a) quattro rappresentanti per ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, nominati dal Capo di stato maggiore della difesa tra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione, su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma;

    b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione, designati da ciascuna associazione rappresentativa del personale di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri;

    c) due militari designati dalle associazioni interforze per ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui esse sono rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, fra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione.

    5. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 è composta da:

    a) quattro rappresentanti del Corpo della guardia di finanza nominati dal Comandante generale del Corpo tra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione;

    b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione designati da ciascuna associazione rappresentativa del personale appartenente al Corpo della guardia di finanza.

    6. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, lo Stato maggiore della difesa, il Comando generale della guardia di finanza e le rispettive associazioni rappresentative, tramite posta elettronica certificata comunicano ai Ministeri competenti i nominativi dei rispettivi rappresentanti con l'incarico di membri delle commissioni di cui al comma 1. I membri delle commissioni assumono l'incarico a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di designazione, permangono in carica fino all'assunzione dell'incarico dei nuovi membri nominati a seguito del successivo decreto di cui al medesimo articolo 1478, comma 5, e contestualmente i componenti della commissione non più legittimati cessano dalle proprie funzioni, fatta salva la definizione delle procedure ancora in corso ad essi assegnate ai sensi dell'articolo 9.

     

    Art. 4

    Commissioni periferiche di conciliazione

     

    1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali di rilievo locale riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al personale del Corpo della guardia di finanza, sono istituite le seguenti commissioni periferiche:

    a) Difesa nord-ovest, con sede a Milano presso il Comando interregionale carabinieri «Pastrengo», con competenza sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. La commissione dispone di una sede distaccata a La Spezia presso il Comando marittimo nord della Marina militare per le controversie riferite in via esclusiva a tale Forza armata;

    b) Difesa nord-est, con sede a Padova presso la sede del Comando forze operative nord dell'Esercito italiano, con competenza sulle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

    c) Difesa Centro, con sede a Roma presso il Comando delle Forze operative terrestri, con competenza sulle regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna;

    d) Difesa Sud, con sede a Bari presso il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare - Comando della 3^ Regione Aerea - con competenza sulle regioni Puglia, Basilicata, Campania e Molise e sulle province di Cosenza e Crotone;

    e) Difesa Sud-Ovest, con sede a Messina presso il Comando interregionale carabinieri «Culqualber», con competenza sulla regione Sicilia e sulle province della regione Calabria diverse da quelle di cui alla lettera d);

    f) Guardia di finanza Nord-Occidentale, con sede a Milano presso il Comando regionale Lombardia, con competenza sulle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta;

    g) Guardia di finanza Nord-Orientale, con sede a Venezia presso il Comando Regionale Veneto, con competenza sulle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

    h) Guardia di finanza Centro-Settentrionale, con sede a Firenze il Comando Regionale Toscana, con competenza sulle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche;

    i) Guardia di finanza Centrale, con sede a Roma presso il Comando Regionale Lazio, con competenza sulla Regione Lazio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera n), Umbria, Abruzzo e Sardegna;

    l) Guardia di finanza Meridionale, con sede a Napoli presso la sede del Comando Regionale Campania, con competenza sulle regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;

    m) Guardia di finanza Sud-Occidentale, con sede a Palermo presso la sede del Comando Regionale Sicilia, con competenza sulle regioni Sicilia e Calabria;

    n) Guardia di finanza Speciale, con sede a Roma presso il Comando Tutela Economia e Finanza, con competenza sulle controversie riferite al personale in forza ai Reparti di Istruzione, Speciali e Aeronavali, a esclusione della componente territoriale, aventi sede nella Regione Lazio.

    2. La composizione e la permanenza in carica dei membri di ciascuna delle commissioni periferiche di cui al comma 1 è determinata secondo le modalità di cui all'articolo 3.

     

    Art. 5

    Pubblicazione dei nominativi dei presidenti e dei componenti delle commissioni e gratuità degl'incarichi

     

    1. I nominativi dei presidenti e dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono pubblicati dalle amministrazioni militari sui rispettivi siti istituzionali.

    2. Le amministrazioni militari interessate provvedono al funzionamento e al supporto tecnico-logistico delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     

    Art. 6

    Casi particolari

     

    1. Per le controversie sindacali riferite al personale delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri sorte per comportamenti, atti o provvedimenti ascrivibili ad appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione è, per questioni di rilievo nazionale, della commissione centrale di conciliazione costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 1, mentre, per questioni di rilievo locale, delle commissioni periferiche di conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla f) alla n).

    2. Per le controversie sindacali riferite al personale del Corpo della guardia di finanza sorte per comportamenti, atti o provvedimenti ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione è, per questioni di rilievo nazionale della commissione centrale di conciliazione costituita presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, mentre, per questioni di rilievo locale, delle commissioni periferiche di conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla e).

    3. Per le controversie sindacali di rilievo nazionale e locale sorte per comportamenti, atti o provvedimenti contestualmente ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione è delle commissioni centrali di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 1, riunite in seduta congiunta presso il Ministero della difesa.

     

    Art. 7

    Requisiti, incompatibilità e cessazione dei conciliatori

     

    1. Possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni di conciliazione di cui agli articoli 3 e 4, i militari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 874 del codice dell'ordinamento militare con almeno cinque anni di servizio nella Forza armata o nella Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, nonchè i militari in ausiliaria richiamati in servizio presso la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e 993 del codice dell'ordinamento militare.

    2. Non possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni di conciliazione di cui agli articoli 3 e 4, i militari sospesi dall'impiego, in aspettativa, in congedo straordinario, in licenza straordinaria, ivi inclusa quella di cui all'articolo 1484 del codice dell'ordinamento militare, in distacco sindacale, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, comma 6, del codice dell'ordinamento militare, nonchè, limitatamente all'incarico di conciliatore in rappresentanza delle amministrazioni militari, i militari che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni antecedenti alla designazione, le cariche di cui all'articolo 1477-ter del codice dell'ordinamento militare.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, i conciliatori cessano dalle proprie funzioni quando per ragioni connesse all'impiego sono trasferiti in una regione amministrativa diversa da quella in cui ha sede la commissione di cui fanno parte, quando transitano in una delle categorie del congedo di cui all'articolo 880 del codice dell'ordinamento militare, eccezion fatta, ai sensi del comma 1, per militari in ausiliaria richiamati in servizio ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e 993 del Codice dell'ordinamento militare, nonchè quando si verifica una delle condizioni di cui al comma 2. Cessano altresì dalle funzioni presso la commissione di cui fanno parte, senza possibilità di sostituzione, i conciliatori designati da un'associazione rappresentativa cancellata dal relativo albo istituito presso il Ministero competente.

    4. Nei casi di cui al comma 3 primo periodo, le amministrazioni militari e le associazioni rappresentative provvedono alla sostituzione del relativo conciliatore con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, dandone contestuale comunicazione anche al presidente della commissione interessata. Con le medesime modalità, le amministrazioni militari e le associazioni rappresentative provvedono alla sostituzione dei rispettivi conciliatori per ulteriori motivate ragioni. Le sostituzioni dei conciliatori effettuate ai sensi del presente comma hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello delle relative comunicazioni ministeriali.

     

    Capo III

    Procedure di conciliazione

     

    Art. 8

    Richiesta di tentativo di conciliazione

     

    1. La richiesta di tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, è presentata, a pena di irricevibilità, alla commissione di conciliazione competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 6, sottoscritta dal rappresentante legale dall'associazione che ha interesse diretto alla controversia sindacale che ne costituisce l'oggetto, completata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo 10, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

    2. La richiesta di cui al comma 1 contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

    a) denominazione, sede dell'associazione e nome del relativo legale rappresentante, nonchè l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

    b) indicazione del luogo in cui è sorta la controversia;

    c) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

    d) proposta di risoluzione in via conciliativa della controversia.

     

    Art. 9

    Trattazione delle istanze

     

    1. I presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4, ricevuta la formale richiesta di tentativo di conciliazione, verificati la competenza territoriale e i presupposti di ricevibilità e ammissibilità di cui all'articolo 8, la inviano all'elemento di organizzazione interessato dalla controversia sindacale e al relativo Stato maggiore o Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare. L'elemento di organizzazione interessato, entro i dieci giorni successivi a quello di ricevimento, deposita presso la commissione di conciliazione una memoria difensiva completata dalle eccezioni in fatto e in diritto nonchè dalle proprie valutazioni sulla proposta di risoluzione in via conciliativa avanzata dall'associazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d).

    2. Entro dieci giorni dal deposito della memoria di cui al comma 1, il presidente della commissione di conciliazione fissa, nei trenta giorni successivi, la data per la comparizione dei rappresentanti dell'associazione e delle amministrazioni militari interessate dandone comunicazione alle parti tramite posta elettronica certificata e, previa verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, assegna la trattazione dell'istanza a un conciliatore in rappresentanza di ciascuna amministrazione militare coinvolta e a un pari numero di conciliatori individuati tra quelli designati dalle associazioni rappresentative, secondo criteri che escludono la possibilità di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, con i soggetti destinatari delle decisioni, pregiudicando il buon andamento e l'imparzialità di giudizio della rispettiva commissione. Il presidente, per esigenze di ufficio o per gravi e giustificati motivi rappresentati dalle parti ovvero su richiesta di uno dei conciliatori designati, può modificare la data di comparizione, dandone comunicazione alle parti con le modalità di cui al primo periodo.

    3. Nella data fissata ai sensi del comma 2, compaiono dinnanzi alla commissione di conciliazione un militare all'uopo delegato per ciascuna delle amministrazioni interessate e, per l'associazione, il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta o altro militare ad essa iscritto munito di delega. La comparizione delle parti può essere disposta dal presidente anche in modalità telematica.

    4. In caso di mancata comparizione di una o di entrambe le parti, in presenza di documentate giustificazioni, il presidente della commissione di conciliazione entro i cinque giorni successivi fissa una nuova data di comparizione dandone comunicazione alle parti con le medesime modalità di cui al comma 2, mentre, in assenza di giustificati motivi, dichiara l'esito negativo del tentativo di conciliazione.

    5. Durante la comparizione le parti espongono le rispettive ragioni e il presidente prospetta alle stesse le possibili soluzioni per la definizione in via conciliativa della controversia. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, è redatto un processo verbale, che costituisce titolo esecutivo, sottoscritto dalle parti, dai conciliatori e dal presidente della commissione, recante le generalità dei conciliatori e del presidente, l'indicazione delle parti, l'esposizione dettagliata della controversia, il puntuale contenuto dell'accordo raggiunto. Se per qualsiasi causa, il tentativo di conciliazione ha esito negativo, ne viene dato atto in un processo verbale del pari sottoscritto dal presidente, dai conciliatori e dalle parti e, in relazione alla controversia che ne costituiva l'oggetto, può essere attivata la tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 1482, comma 7, del codice dell'ordinamento militare.

    6. All'esito del tentativo di conciliazione, copia dei verbali di cui al comma 5 è rilasciata alle parti.

    7. I processi verbali redatti a conclusione del tentativo di conciliazione, in relazione alla rilevanza dei contenuti, qualora risultino utili a favorire una valutazione uniforme delle medesime fattispecie e ad orientare i comportamenti delle amministrazioni e delle associazioni, possono essere pubblicati sui siti istituzionali del Ministero della difesa, ovvero del Ministero delle finanze, con le dovute omissioni.

     

    Art. 10

    Contributo di conciliazione

     

    1. Per promuovere il tentativo di conciliazione l'associazione ricorrente versa presso la tesoreria centrale dello Stato di Roma un contributo di euro 155, per le procedure di competenza delle commissioni centrali di cui all'articolo 3, e di euro 105, per le procedure di competenza delle commissioni periferiche di cui all'articolo 4. I versamenti di cui al precedente periodo riportano nella causale la denominazione dell'associazione istante, la commissione di conciliazione competente e la dicitura «somme dovute a titolo di contributo di conciliazione».

    2. Le amministrazioni militari pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le modalità di dettaglio per l'esecuzione del versamento dei contributi di conciliazione di cui al comma 1.

     

    Art. 11

    Partecipazione alle udienze di conciliazione

     

    1. La partecipazione alle riunioni delle commissioni di conciliazione di cui agli articoli 3 e 4 da parte dei militari che le compongono è a tutti gli effetti attività di servizio, mentre quella ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del legale rappresentante dell'associazione che ha sottoscritto la richiesta o di altro militare ad essa iscritto munito di delega, non costituisce attività di servizio.

     

    Art. 12

    Trattamento dei dati personali

     

    1. Ogni trattamento dei dati personali, compresi i flussi informativi funzionali alla gestione delle procedure previste, è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    2. I trattamenti di dati personali correlati all'attività delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono effettuati dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicando, sui rispettivi siti internet istituzionali, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, idonee informazioni per gli «iscritti» o «associati» nonchè per le persone coinvolte nei fatti oggetto della procedura di conciliazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

    3. In conformità all'assetto organizzativo del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, i Presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza e, in applicazione degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679, impartiscono le necessarie istruzioni a tutti i componenti delle rispettive commissioni, nominando formalmente per iscritto ciascun autorizzato al trattamento dei dati.

    4. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 che trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso le stesse commissioni, sono autorizzati al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate dai rispettivi Presidenti delle commissioni che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

    5. Per le finalità stabilite dall'articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), e dall'articolo 2-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i Presidenti ed i componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente in qualità di «esercenti la funzione di titolari del trattamento» e di «autorizzati al trattamento», trattano anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 dello stesso regolamento (UE) 2016/679.  

    6. Per la gestione dei flussi informativi tra le commissioni di cui agli articoli 3 e 4, gli elementi di organizzazione interessati dalla controversia sindacale e il relativo Stato Maggiore di Forza armata o Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare, sono adottati canali di comunicazione protetti, tenendo conto dello stato dell'arte della tecnologia utilizzata.

    7. I dati personali che manifestamente non sono utili allo sviluppo di una specifica procedura di conciliazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

    8. La documentazione utilizzata è conservata per il tempo necessario allo sviluppo e definizione delle procedure previste e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di conciliazione, nel rispetto del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

    9. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati inoltrando specifica istanza ai Presidenti delle commissioni centrali e periferiche.

    10. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, quali titolari del trattamento, individuano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 giugno 2024, n. 134.

     

 

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