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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 11/06/2024

    Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del Decreto-Legge n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge n. 726/1984 e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 - D.I. n. 2/2017 - Modalità di recupero, a valere sulle risorse residue relative all’anno 2019, in favore delle imprese di cui all’elenco allegato al presente messaggio - Istruzioni contabili

     

    1. Premessa

     

    Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020 sono state fornite istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (NOTA 1).

    Con il messaggio n. 1697 del 26 aprile 2021 sono state ammesse alla fruizione dello sgravio in oggetto le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020.

    Su richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stata effettuata la rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, ed è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

    Pertanto, sulla base delle rilevazioni operate dall’Istituto, il citato Dicastero ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle ulteriori imprese di cui all’Allegato n. 1 al presente messaggio, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

    Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle citate imprese, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali.

     

    2. Adempimenti delle Strutture territoriali

     

    La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

    La Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

     

    3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2019

     

    Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

    - nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

    - nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

    In conformità a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

     

    4. Istruzioni contabili

     

    La rilevazione contabile degli sgravi a favore delle imprese autorizzate per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019 avviene, in base al citato codice causale “L982”, al conto in uso GAW37349, istituito con la citata circolare n. 100/2020 e alla quale si rinvia.

     

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    Note:

    (1) Cfr. il paragrafo 2 della citata circolare n. 100/2020

     

    Allegato

    (testo dell’allegato)

 

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