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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 15/05/2024

    Lavoro - Pensione di anzianità - Pagamento dei ratei - Lavoratori dello spettacolo - Inquadramento nel gruppo A - Calcolo dell’anzianità contributiva maturata lungo tutto il periodo - D.Lgs. n.182/97 - Accoglimento

     

    Fatti di causa

     

    La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di P.L. avente ad oggetto il pagamento dei ratei di pensione di anzianità calcolati sulla base del suo inquadramento nel gruppo A dei lavoratori dello spettacolo.

    La Corte, dato atto che P. aveva svolto l’attività nel settore della produzione dal 1966 al 2012, riteneva che il gruppo in cui l’assicurato aveva acquisito maggiore anzianità contributiva fosse il gruppo A, ai sensi dell’art.2 d. lgs. n.182/97, in quanto i contributi versati nei periodi in cui gli ispettori di produzione non erano ascritti al gruppo B erano prevalenti rispetto a quelli del periodo 1.8.97 – 22.4.05, unico periodo in cui gli ispettori furono inseriti nel gruppo B.

    Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria.

    P.L. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

    L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso.

    Il collegio riservava 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

     

    Ragioni della decisione

     

    Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione dell’art.2 d. lgs. n.182/97, dell’articolo unico del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10.11.97, dell’articolo unico del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15.3.2005. La Corte avrebbe errato nel cumulare entro il gruppo A anche il periodo assicurativo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Al contrario, l’attività lavorativa di produttore svolta prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 andava sussunta entro il gruppo B, secondo quanto previsto dal d.m. 10.11.97.

    Il motivo è fondato nei termini che seguono.

    Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente, e fondata sulla carenza di interesse ad impugnare.

    Sostiene che, nonostante il ricorso in cassazione, mai potrebbe essere escluso il proprio diritto alla pensione di anzianità, posto che l’anzianità contributiva maturata era comunque superiore a quella necessaria.

    Va in contrario rilevato che l’anzianità contributiva necessaria alla pensione di anzianità è proprio il tema oggetto del motivo di ricorso, prospettando l’Inps che, in base al criterio della prevalenza di cui all’art.2, co.4 d. lgs. n.182/97 dovrebbe applicarsi, come prevalente, la contribuzione richiesta per il gruppo B. Il raggiungimento o meno dell’anzianità contributiva di 35 anni dipende infatti dal numero di contributi giornalieri che, in base alla normativa ritenuta applicabile e di cui si controverte in questa sede, occorrono per integrare l’annualità contributiva.

    Tanto premesso, occorre ricordare che il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.708/47 prevede, all’art.3, 19 categorie di lavoratori dello spettacolo, tra cui, al n.5, i direttori, ispettori, segretari di produzione.

    Inizialmente non vi era alcuna differenziazione tra tali categorie.

    Fu con il d.P.R. n.1420/71 che si introdusse la distinzione tra i lavoratori delle categorie dalla n.1 alla n.14, e quelli delle categorie dalla 15 in poi; ciò avvenne, tra l’altro e per quanto qui interessa, ai fini della pensione di vecchiaia, disponendo l’art.6 che, per le categorie nn.1-14, bastassero 900 contributi giornalieri ai fini della pensione di vecchiaia, ovvero 1/3 di quelli (2700) richiesti per le altre categorie dall’art.34, co.3 l. n.218/52. Poiché, ai sensi dell’art.2 l. n.218/52 occorrevano 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia, si aveva che, per le categorie nn.1-14, occorrevano 60 contributi giornalieri per integrare un’annualità contributiva, mentre ne occorrevano 180 per le altre categorie.

    In seguito, l’art.6 d.lgs. n.503/92 ha disposto che per i lavoratori delle categorie nn.1-14 occorressero 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva, in luogo dei 260 contributi giornalieri richiesti per i lavoratori delle altre categorie.

    Alle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/47, il d.lgs. n.182/97 (art.2, co.1) ha sostituito tre gruppi, demandando a un successivo decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione della loro composizione, ma prevedendo che per il gruppo A occorressero 120 contributi giornalieri a integrare l’annualità e, per il gruppo B, 260 contributi giornalieri. Il d.m. 10.11.97, in attuazione dell’art.2, co.1 d. lgs. n.182/97 ha inserito nel gruppo B gli ispettori di produzione; il successivo d.m. 15.3.2005 li ha invece inseriti nel gruppo A.

    Dunque, il ricorrente ha fatto parte del gruppo B dal 1997 al 2005 e del gruppo A dal 2005 al 2012 (data di pensionamento). Il periodo assicurativo iniziò nel 1966.

    Si tratta allora di individuare il corretto metodo di calcolo dell’anzianità contributiva maturata lungo tutto il periodo, dal 1966 fino al 2012.

    Peraltro, essendovi stato un passaggio tra gruppi (dal B all’A in forza dei due dd.mm. 10.11.97 e 15.3.2005), non si può prescindere dal criterio della maggiore anzianità contributiva fissato dall’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97.

    La maggiore anzianità contributiva si determina rapportando i contributi giornalieri effettivamente versati, e quindi il numero di giornate lavorative effettivamente svolto, al numero di contributi giornalieri previsti tempo per tempo dalla legge al fine di integrare un’annualità contributiva.

    L’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97 dispone che: “Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.”

    La norma si applica sia al caso di passaggio da una categoria all’interno dello stesso gruppo, sia – ciò che qui rileva – al caso di passaggio da un gruppo ad un altro (v. l’ultimo periodo della norma, che, mediante il rinvio al comma 1, rinvia alla ripartizione entro i gruppi).

    Tanto premesso, è in discussione il periodo lavorativo dal 1966 al 1997. La sentenza ha ritenuto che, ai fini del giudizio di prevalenza fondato sull’anzianità contributiva, per tale periodo la categoria del ricorrente debba essere attratta al gruppo A, in quanto i contributi versati nei periodi in cui gli ispettori di produzione erano stati ascritti nel gruppo B, ovvero dal 1.8.1997 al 22.4.2005, erano inferiori ai contributi versati nei rimanenti periodi della sua carriera lavorativa (ovvero dal 1.7.66 al 1.8.1997 e del 22.4.2005 al 31.12.2012), durante i quali gli ispettori di produzione non furono inclusi nel gruppo B.

    L’Inps pretende invece che per detto periodo la riconduzione debba farsi al gruppo B.

    La retrodatazione del gruppo A a partire dal 1966 –secondo quando statuito dalla sentenza impugnata – e, più in generale, la retrodatazione del gruppo A a periodi assicurativi antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e del d.m. 10.11.97, implicherebbe che, secondo quanto dispone l’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, a tutto il periodo precedente si applichi la disciplina giuridica dei gruppi in modo integrale, ovvero “ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni” (art.2, co.1 d.lgs. n.182/97). In particolare, la disciplina dell’anzianità contributiva non sarebbe più quella vigente tempo per tempo fino al 1997, e non sarebbe più parametrata su 60 contributi giornalieri e poi (ex art.6 d.lgs. n.503/92) su 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva; sarebbe bensì parametrata, sin dal 1966, sull’annualità contributiva di 120 giornate, ai sensi dell’art.2, co.2, lett. a) d.lgs. n.182/97, ovvero sulla disciplina dell’anzianità contributiva dettata per il gruppo A.

    Una simile soluzione non è supportata da alcuna norma contenuta nel d.lgs. n.182/97 e anzi appare contrastata dall’art.3, co.1 del medesimo decreto legislativo.

    L’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, introducendo la classificazione in gruppi, non ha previsto che tale classificazione debba operare anche per il passato, ossia per la parte di rapporto assicurativo - poi proseguito dopo il 1997 – antecedente l’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.182/97. Da parte sua, l’art.3, co.1 d.lgs. n.182/97, nel fare salva la normativa vigente sul sistema pensionistico retributivo, lascia intendere che tale sistema continua a essere disciplinato fino al 1997 (tempo per tempo) dalla normativa in essere prima del 1997. Ciò, in particolare, anche per quanto riguarda la disciplina dell’anzianità contributiva, la quale continua a calcolarsi secondo il regime previgente – quando non vi erano i gruppi ma solo le categorie – e l’annualità contributiva per la categoria n.5 era inizialmente fissata in 180 giornate, poi in 90 giornate e poi in 120 giornate.

    Deve quindi concludersi che la classificazione in gruppi, e tutto il regime giuridico che ai gruppi ha riconnesso il d.lgs. n.182/97, opera ex nunc e non ex tunc, ossia a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, e lascia inalterato, per il passato, il regime giuridico – tra cui la disciplina dell’anzianità contributiva – che l’ordinamento riconduceva alle categorie.

    Nel caso di specie, per il periodo assicurativo decorrente dal 1.7.66 fino all’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 poiché P. non ha mai cambiato categoria, avendo sempre lavorato nel settore di produzione (n.5 dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.708/47), occorrerà semplicemente calcolare l’anzianità contributiva effettivamente maturata fino 1971 (quando occorrevano 180 contributi a integrare l’annualità: art.34 l. n.218/52), quella maturata fino al 1992 (quando occorrevano 60 contributi ad integrare l’annualità: art.5 d.P.R. n.1420/71) e quella contributiva effettivamente maturata dal 1992 fino all’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 (quando occorrevano 120 contributi per l’annualità: art.6, co.2 d.lgs. n.503/92), sommando poi le anzianità ottenute per avere la quota di anzianità contributiva maturata complessivamente tempo per tempo.

    Ad essa andrà sommata la quota di anzianità contributiva maturata complessivamente entro il secondo troncone temporale (dal 1997 al 2012), per verificare se siano raggiunti o meno, alla data di richiesta di pensionamento, i 35 anni di contribuzione richiesti per la pensione di anzianità.

    Nel calcolo dell’anzianità contributiva maturata entro il secondo troncone operano i commi 3 e 4 dell’art.2, essendovi stato un passaggio dal gruppo B al gruppo A.

    Perciò occorrerà accertare l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dall’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 fino al d.m. 15.3.2005 (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 260 giornate), e l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dal d.m. 15.3.2005 al 31.12.12 (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 120 giornate). Una volta individuato quale dei due periodi abbia registrato la maggiore anzianità contributiva, al gruppo di quel periodo (A o B) si rapporterà il residuo periodo del secondo troncone e si applicherà l’art.2, co.3, in base al quale:

    “Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.”

    Per cui, ove risultasse prevalente l’anzianità contributiva nel gruppo B, i contributi giornalieri effettivamente maturati nel gruppo A verrebbero riproporzionati (e ridotti) dividendoli per il coefficiente 2,16667 (rapporto tra 260 giornate e 120 giornate); ove risultasse prevalente l’anzianità contributiva nel gruppo A, i contributi giornalieri effettivamente maturati nel gruppo B verrebbero riproporzionati (e aumentati) moltiplicandoli per il coefficiente 2,16667.

    Ottenuta in tal modo la complessiva anzianità contributiva maturata entro il secondo troncone e sommata a quella maturata entro il primo, si accerterà se essa sia sufficiente o meno a raggiungere i 35 anni di contribuzione necessari.

    La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei seguenti principi di diritto: “Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A). Una volta individuato il gruppo prevalente in base alla maggiore anzianità contributiva, la contribuzione versata entro il gruppo non prevalente, va riproporzionata secondo il criterio dell’art.2, co.3 d. lgs. n.182/97.

    Per il periodo assicurativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, l’anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo”.

    La Corte d’appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

     

    P.Q.M.

     

    Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

 

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