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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 02/05/2024

    Articolo 9 del Codice del Terzo settore - Ammissibilità devoluzione a favore di Onlus

     

    È stato richiesto alla scrivente da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome se un ente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus possa, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo indicato per brevità come “Codice” o come “CTS”), risultare soggetto beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS, essendo considerato a tal fine, ai sensi dell’art. 101 del CTS, quale ETS in via transitoria.

    L’art. 9 del CTS prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Alle ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere assimilata inoltre l’ipotesi di cui all’art. 50, comma 2 del CTS, dell’ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi del codice civile.

    La ratio della norma è in primis il permanere, anche successivamente all’estinzione dell’ente o alla perdita della qualifica di ETS, del vincolo di destinazione del patrimonio stesso o a seconda dei casi della quota incrementale costituitasi grazie alle agevolazioni fiscali e alle altre misure di vantaggio di cui l’ente stesso ha potuto beneficiare in qualità di Ente del Terzo settore. La previsione in parola deve essere presente negli statuti degli ETS, costituendone un contenuto necessario, come disposto dall’art. 21, comma 1 CTS. La devoluzione del patrimonio residuo (o dell’incremento patrimoniale) dovrà riguardare quindi un ente assoggettato al medesimo regime dettato dal Codice.

    Il quesito, nella sua formulazione, investe l’applicabilità alla fattispecie della devoluzione dell’art. 101 (in particolare del comma 3 dello stesso) ovvero la possibilità di considerare, ai fini che qui interessano, come appartenenti al Terzo settore, oltre agli enti iscritti al RUNTS anche i soggetti iscritti all’anagrafe delle Onlus.

    Le disposizioni relative alla disciplina e alle agevolazioni delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al d.lgs. n. 460/1997 (cd. regime Onlus) sono tuttora vigenti: la relativa abrogazione, ai sensi dell’art. 102, comma 2 CTS avverrà al decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del medesimo Codice, ovvero dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione da parte della Commissione europea sulle previsioni di carattere fiscale del titolo X.

    L’art. 101, comma 3, nell’ambito delle disposizioni transitorie del Codice, prevede che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo (ovvero della sua operatività, avvenuta come è noto, a decorrere dal 23 novembre 2021, individuata dal D.D. n. 561/2021, in applicazione dell’art. 30 del D.M. n. 106/2020) si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore vigenti al momento dell’entrata in vigore del Codice medesimo, da individuarsi, secondo il comma 2 del medesimo articolo 101, nei registri Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. I registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 sono venuti meno, ai sensi dell’art.102, comma 4, del Codice, a decorrere dal 23 novembre 2021, laddove l’anagrafe delle ONLUS sarà soppressa, ai sensi degli artt. 102, comma 2, lettera a) e 104, comma 2 del Codice a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea su alcune norme fiscali del Codice medesimo (cfr. art.101, comma 10 del Codice). In attuazione di queste ultime disposizioni, l’art.34, comma 3 del citato D.M. n.106/2020 riconosce agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS al giorno antecedente l’avvio dell’operatività del RUNTS la facoltà di iscriversi al RUNTS a partire dal 28 marzo 2022 (data di pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’elenco degli enti iscritti al 22 novembre 2021 nella medesima Anagrafe) e fino al 31 marzo dell’anno successivo alla menzionata autorizzazione della Commissione europea.

    Ricostruita in sintesi la cornice normativa di riferimento, la questione dell’attuale configurabilità delle ONLUS alla stregua di un ente del Terzo settore, ad avviso di questa Amministrazione, non appare rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato, che deve essere letto su presupposti diversi.

    È indubbio che la disciplina contenuta nel richiamato d.lgs. n. 460/1997 presenta alcuni profili generali di carattere sostanziale in comune con il d.lgs. n.117/2017: i vincoli sul divieto di distribuzione degli utili, quale conseguenza dell’assenza del fine lucrativo, l’obbligo devolutivo sotto il controllo di una pubblica amministrazione, l’iscrizione in un Registro (anagrafe nel caso delle Onlus) anch’esso posto sotto il controllo di una pubblica amministrazione. Tuttavia, a fronte di ciò, spicca la fondamentale novità introdotta dal Codice, che ha attribuito natura civilistica alla qualifica di ETS (la cui disciplina, infatti, rientra nella materia dell’ordinamento civile, cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 185/2018), a differenza di quella di ONLUS, che ha un carattere squisitamente fiscale.

    Tale fondamentale distinzione è alla base della disciplina dell’obbligo devolutivo di cui all’art.9 del Codice, che è assistito, rispetto al corrispondente obbligo ex articolo 10, comma 1, lettera f) del d.lgs. n.460/1997, da un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità (per contrarietà a norma imperativa, ex art. 1418, comma 1 del Codice civile) degli atti di devoluzione del patrimonio residui compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio dell’ufficio del RUNTS.

    L’assenza di analoga previsione nel d.lgs. n. 460/1997 osta alla possibilità per un ETS di devolvere il proprio patrimonio residuo ad una ONLUS: difatti, se l’ente destinatario dell’atto devolutivo, attualmente iscritto nell’ anagrafe delle ONLUS, dovesse successivamente (senza aver conseguito nel frattempo l’iscrizione al RUNTS) a sua volta disporre del proprio patrimonio residuo, in contrasto con la previsione del citato art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, detto patrimonio, che ha trovato la sua genesi anche nel regime di favor del Codice del Terzo settore in capo all’originario ente dante causa, risulterebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo. Dal descritto sistema di garanzia sulla destinazione del patrimonio residuo contenuto nel d.lgs. n.117/2017 discende, sentita anche l’Agenzia delle Entrate, la conseguente applicazione della norma in oggetto in termini di stretta aderenza al suo tenore letterale, ammettendo pertanto la possibilità di beneficiare della devoluzione di un ETS, ove non ricorra specifica diversa destinazione imposta dalla legge, solo a vantaggio di altri ETS, iscritti nel RUNTS e come tali accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica in tutte le sue parti.

    In considerazione della portata generale del suo contenuto, la presente nota sarà pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo settore.

 

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