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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 19/04/2024

    Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonchè la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021

     

    Art. 1

    Autorizzazione alla ratifica

     

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonchè la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

     

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

     

    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

     

    Art. 3

    Clausola di invarianza finanziaria

     

    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     

    Art. 4

    Entrata in vigore

     

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     

    Allegato

    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE DI SEQUESTRO E CONFISCA, NONCHÈ LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

     

    Articolo 1

    Definizioni

     

    Ai fini del presente Accordo,

    (a) per sequestro si intende qualsiasi provvedimento cautelare emesso dall'Autorità giudiziaria (ivi compresi, per l'Italia, i sequestri di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite e i frutti dei medesimi;

    (b) per confisca si intende qualsiasi provvedimento definitivo emesso dall'Autorità giudiziaria (ivi comprese, per l'Italia, le confische di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore e si acquisiscono coattivamente al patrimonio pubblico i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite e i frutti dei medesimi;

    (c) per cooperazione si intende qualsiasi forma di assistenza che si rende necessaria per riconoscere ed eseguire nel proprio territorio una decisione di sequestro o confisca emessa dall'Autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente;

    (d) per beni si intendono i beni di qualsiasi natura riguardo ai quali l'Autorità giudiziaria della Parte richiedente ha stabilito che sono il provento o il prodotto di un reato; che ne siano l'equivalente, in tutto o in parte; che siano lo strumento del reato; che siano ritenuti provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite o siano il frutto dei medesimi beni.

     

    Articolo 2

    Provvedimenti conseguenti al riconoscimento e alla esecuzione

     

    La Parte richiesta che, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro o confisca emesso dalla competente Autorità dell'altra Parte, prestando adeguata e necessaria collaborazione, entra in possesso di beni sequestrati o confiscati, adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire la dispersione dei beni stessi. A tal fine prende contatto con le Autorità della Parte richiedente per ottenere informazioni sui rischi di dispersione dei beni e concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca e per decidere se nominare un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attività di amministrazione.

     

    Articolo 3

    Conservazione, destinazione e riparto dei beni

     

    1. Fino al momento in cui la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca, i beni sottoposti a sequestro rimangono in possesso della Parte richiesta, che li custodisce impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosità.

    2. Salvo diverso accordo tra le Parti - nello stipulare il quale le stesse Parti terranno conto della quantità e qualità della cooperazione prestata, nonchè della relativa efficacia - le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue:

    (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta;

    (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati.

    3. Salvo diverso accordo tra le Parti, i beni derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati come segue dalla Parte richiesta:

    (a) i beni sono venduti; in questo caso il ricavato della vendita è destinato o ripartito in conformità al comma 2;

    (b) ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che può rifiutare tale trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese;

    (c) nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilità sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti.

    4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi e articoli, nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta, tale Parte ha il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento e comunque il diritto di mantenere la disponibilità dei beni senza dover corrispondere alcunchè alla Parte richiedente. Nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei beni senza dover corrispondere alcunchè alla Parte richiesta.

     

    Articolo 4

    Versamento delle somme ripartite

     

    1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere versate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo vengono corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalità di trasferimento elettronico dei fondi.

    2. La corresponsione di tali somme sarà effettuata:

    (a) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure

    (b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino;

    (c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.

     

    Articolo 5

    Condizioni del versamento

     

    Fatti salvi diversi accordi, la Parte richiesta che versa una somma di denaro ai sensi dei precedenti articoli del presente Accordo non può imporre alla Parte richiedente condizioni relative all'utilizzo di detta somma e, in particolare, non può esigere che la Parte richiedente si ripartisca la somma in questione con altro Stato.

     

    Articolo 6

    Canali di comunicazione

     

    Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti fra le Parti intercorrono tra il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorità centrali. Le medesime Autorità sono competenti a stipulare gli accordi previsti dai precedenti articoli del presente Accordo.

     

    Articolo 7

    Restituzione dei beni agli aventi diritto

     

    Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese, ai soggetti danneggiati e agli altri aventi diritto a titolo di restituzione o risarcimento del danno.

     

    Articolo 8

    Trattamento dei dati personali

     

    I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

     

    Articolo 9

    Compatibilità con il diritto internazionale e dell'UE

     

    Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

     

    Articolo 10

    Risoluzione delle controversie

     

    Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

     

    Articolo 11

    Disposizioni transitorie

     

    Il presente Accordo si applica alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca presentate in procedimenti in materia penale iscritti dopo l'entrata in vigore dello stesso Accordo.

     

    Articolo 12

    Entrata in vigore e Recesso

     

    1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.

    2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al comma 1 ed è parte integrante del presente Accordo.

    3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte può tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base delle disposizioni del presente Accordo.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 aprile 2024, n. 91.

     

 

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