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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 19/04/2024

    Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 gennaio 2024, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo periodo, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, recante i criteri di applicazione del citato comma 2, registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2024, n. 187 - Istruzioni applicative

     

    1. Premessa

     

    Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024 sono state fornite le istruzioni operative e contabili relative alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

    Il citato articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2023, ha previsto che: “Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164”.

    Il medesimo articolo 12, comma 2, ultimo periodo, ha previsto altresì che: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma”.

    Il predetto decreto interministeriale è stato adottato in data 5 gennaio 2024 e pubblicato il 30 gennaio 2024, nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

    L’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 dispone che: “Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può proseguire, nel limite di spesa individuato all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dal predetto monitoraggio emerge che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non può erogare ulteriori trattamenti”.

    Il comma 2 del citato articolo 1 dispone che: “Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto al dipendente di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero, della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164”.

    L’articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale, prevede che: “Ai fini della fruizione del trattamento straordinario di cui all’articolo 1 del presente decreto, il datore di lavoro invia all’INPS, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione al trattamento, l’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento con indicazione dei codici fiscali, al fine di consentire all’Istituto di certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024”.

    Il comma 2 dello stesso articolo 2, dispone che: “L’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La certificazione è inviata dall’Inps al datore di lavoro”.

    Al comma 3 del medesimo articolo, è precisato che: “Qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione certificato dall’INPS sia antecedente al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto da tale data; qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione sia pari o successivo al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto dal primo diritto utile alla decorrenza della pensione”.

    Infine, l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale in esame prevede che: “1. A seguito dell’invio dell’elenco di cui al precedente articolo 2 comma 1, il datore di lavoro inoltra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali, tramite l’applicativo CIGS online, la domanda di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

    A scioglimento della riserva di cui al paragrafo 2 della citata circolare n. 32 del 2024, con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le relative istruzioni applicative alla luce di quanto disposto nel decreto interministeriale di cui all’oggetto.

     

    2. Certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico

     

    Come anticipato in premessa, l’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, prevede che “l’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento”.

    Ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, rilevano i requisiti pensionistici, previsti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), anche i requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3, 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, tenendo conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre) diversificato a seconda della tipologia di pensione.

    In relazione al predetto accertamento, in presenza di periodi assicurativi presso due o più gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, all’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

    Per consentire all’Istituto di certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, l’articolo 2 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 prevede l’invio da parte del datore di lavoro dell’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale in oggetto con indicazione dei relativi codici fiscali.

    L’INPS certifica il primo diritto utile alla decorrenza della pensione tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale in esame, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento e, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, invia la certificazione al datore di lavoro. Tale certificazione è inviata anche al lavoratore a cura dell’INPS.

     

    3. Periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento

     

    Ai fini della certificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 si tiene conto, in via prospettica, anche dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento.

    Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la Struttura territoriale INPS competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora giacenti e provvedere alla definizione delle stesse con tempestività attivando, ove necessario, ogni forma di collaborazione e integrazione tra gli Uffici interessati.

    Nel caso di accoglimento delle suddette domande, i relativi periodi sono quindi considerati provvisoriamente ai soli fini della certificazione in commento, anche se non sia ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione) dell’onere dovuto.

    Resta inteso che il riconoscimento dei suddetti periodi ai fini pensionistici è condizionato al regolare versamento dell’onere di riscatto o di ricongiunzione, secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative. Al momento della liquidazione della pensione, si procederà a verificare l’effettivo e regolare pagamento dell’onere e, in caso di pagamento rateale, a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione o - ove previsto - a effettuare la trattenuta sull’emolumento pensionistico delle rate di onere restanti, nei limiti e secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative.

    L’interruzione del pagamento rateale degli oneri dovuti comporta, nel caso di riscatti, l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato o, nel caso di ricongiunzione, l’annullamento dell’intera operazione di trasferimento dei contributi. La volontà di non proseguire nel versamento degli oneri dovuti deve essere rappresentata dal soggetto interessato con ogni sollecitudine alla Struttura territoriale INPS di competenza, che provvederà a rettificare la certificazione rilasciata. Analogamente, la Struttura territoriale INPS di competenza monitorerà il regolare versamento degli oneri e, in caso di interruzione degli stessi o di pagamenti effettuati oltre i termini assegnati e non convalidabili secondo i criteri in uso, riesaminerà la certificazione.

     

    4. Riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

     

    Come previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione di cui al paragrafo 2 del presente messaggio.

    In ogni caso, non si procederà al recupero del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto dal mese di gennaio 2024 fino alla data di notifica al lavoratore della certificazione di cui al precedente paragrafo 2 nei confronti dei lavoratori che risultino avere maturato il primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico entro la data della predetta notifica.

 

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