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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 15/04/2024

    Contratti di sviluppo - Apertura sportello semiconduttori

     

    Art. 1

    (Definizioni)

     

    1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

    a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

    b) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto gestore dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

    c) “Chips act”: la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, recante “Una normativa sui chip per l’Europa”, il Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, e le ulteriori iniziative promosse nell’ambito della “Legge europea sui semiconduttori”;

    d) “catena di approvvigionamento dei semiconduttori”: il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, l’assemblaggio, le prove e l’incapsulamento;

    e) “catena del valore dei semiconduttori”: l’insieme di attività relative a un prodotto a semiconduttori dalla sua concezione fino al suo utilizzo finale, comprese le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, le prove, l’assemblaggio e l’incapsulamento fino all’integrazione e all’incorporazione nei prodotti finali, nonché i processi di fine vita, quali il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio;

    f) “decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina attuativa dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

    g) “decreto-legge”: decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

    h) “DPCM”: su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’Università e della ricerca, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica 27 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 2023, n. 283;

    i) “Fondo”: il Fondo istituito dall’articolo 23, comma 1 del decreto-legge, finalizzato a promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale;

    j) “Quadro temporaneo”: la Comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi;

     

    Art. 2

    (Finalità e dotazione finanziaria)

     

    1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del DPCM, definisce termini e modalità di accesso alle risorse del Fondo, che il medesimo DPCM ha destinato a sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico della catena di approvvigionamento dei semiconduttori attraverso la concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, disciplinati dal decreto.

    2. All’attuazione dell’intervento disciplinato dal presente decreto sono destinate le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, del DPCM, pari a complessivi euro 3.292.000.000,00 (tremiliardiduecentonovantaduemiloni/00), al lordo dei compensi spettanti all’Agenzia per la gestione degli interventi del Fondo di cui alla convenzione prevista dall’articolo 3, comma 3, del DPCM.

     

    Art. 3

    (Caratteristiche dei programmi di sviluppo)

     

    1. Ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’articolo 2, i Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II o nel Titolo IV del decreto, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

    2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 devono essere finalizzati, anche attraverso l’attrazione di nuovi investimenti, anche esteri:

    a) al rafforzamento e allo sviluppo della capacità e dell’industria nazionale di produzione di semiconduttori, attraverso la realizzazione di investimenti concernenti le singole fasi che ne compongono il processo di produzione ovvero più fasi del processo in maniera integrata, e/o

    b) alla crescita e allo sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i programmi di sviluppo devono risultare conformi con quanto nel merito disposto dal decreto e le relative agevolazioni possono essere richieste con l’applicazione dei regimi di aiuto previsti dal medesimo decreto, ivi compreso, qualora ne ricorrano i presupposti, il regime di cui al Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 concernente l’applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo della sezione 2.8 del Quadro temporaneo relativa agli aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette.

    4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del DPCM, le agevolazioni possono altresì essere riconosciute, previa notifica individuale del programma di sviluppo alla Commissione europea, sulla base degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche nel quadro del Chips act.

    5. Nel caso di programmi di sviluppo oggetto di notifica ai sensi del comma 4 potranno essere riconosciute, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del DPCM, tempistiche realizzative maggiori rispetto a quelle stabilite dal decreto; in funzione delle tempistiche realizzative riconosciute potrà altresì essere adeguato il numero di stati avanzamento lavori a fronte dei quali potranno essere erogate le agevolazioni concesse.

    6. Per i programmi di sviluppo che prevedono spese ammissibili di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e quelli per i quali, indipendentemente dalla dimensione finanziaria dell’investimento, è stata richiesta dall’impresa l’applicazione delle disposizioni recate dal Chips Act, la concessione delle agevolazioni da parte dell’Agenzia è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente.

    7. Ai fini della sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 6, il Ministero valuta la particolare rilevanza strategica dell’iniziativa proposta sulla base:

    a) delle ricadute attese del programma di sviluppo sulla catena del valore dei semiconduttori;

    b) dell’impatto occupazionale del programma di sviluppo proposto, con particolare riferimento allo sviluppo e alla crescita dell’occupazione qualificata e competente;

    c) degli ulteriori impegni, piani e azioni previsti assunti dalle imprese in funzione dello sviluppo della filiera nazionale dei microprocessori, anche in linea con il Regolamento (UE) 2023/1781 del 13 settembre 2023, quali, ad esempio:

    - azioni che dimostrino un chiaro effetto positivo, con ricadute che vanno oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione nel medio-lungo periodo al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell’Unione;

    - azioni finalizzate al trasferimento delle conoscenze e delle competenze e allo sviluppo dell’ecosistema nazionale;

    - piani per sostenere il bacino di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente anche attraverso uno specifico piano di sviluppo del capitale umano da sottoporre unitamente all’istanza di cui all’articolo 4.

    8. Per i programmi di cui al comma 5, nell’ambito dell’accordo sono altresì definite, ove necessario, le specifiche tempistiche realizzative degli interventi in programma nonché il connesso piano di erogazione delle agevolazioni, attraverso l’individuazione di modalità che favoriscano la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa anche tenuto conto del previsto apporto di mezzi propri da parte dell’impresa proponente, le cui modalità di dimostrazione possono essere parimenti individuate nell’ambito dell’accordo.

     

    Art. 4

    (Termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

     

    1. A partire dalle ore 12.00 del giorno 30 aprile 2024 il soggetto proponente di un programma di sviluppo rispondente alle caratteristiche di cui all’articolo 3 del presente decreto può presentare apposita istanza per l’accesso alle risorse di cui all’articolo 1.

    2. Le istanze di cui al comma 1 devono contenere gli elementi necessari a consentire l’accertamento della rispondenza dei programmi di sviluppo alle caratteristiche di cui all’articolo 3 e devono essere presentate all’Agenzia, a pena di invalidità, con le modalità indicate nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it) e con l’utilizzo della modulistica resa disponibile dall’Agenzia nella medesima sezione del sito internet con congruo anticipo rispetto alla data prevista di apertura dello sportello agevolativo.

    3. Nell’ambito della modulistica di cui al comma 2, il soggetto proponente è tra l’altro tenuto ad indicare:

    a) nel caso di iniziative riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), dettagliate informazioni atte a consentire una chiara riconducibilità degli investimenti in programma al settore dei semiconduttori;

    b) nel caso di richiesta di applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2.8 del Quadro temporaneo, dettagliate informazioni atte a consentire una chiara riconducibilità degli investimenti in programma alla produzione di dispositivi utili ai fini della transizione verso un’economia a zero emissioni nette, come individuati dal Quadro temporaneo medesimo e dal Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023;

    c) nel caso di iniziative potenzialmente assoggettabili a notifica individuale, anche nell’ambito del Chips act, ogni informazione utile per una corretta valutazione del programma, ivi comprese quelle relative ad eventuali azioni già intraprese volte all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste per l’applicazione delle disposizioni di cui al richiamato Chips act.

    4. Per i programmi di cui all’articolo 3, comma 6, il soggetto proponente è tenuto altresì a presentare, unitamente all’istanza di cui al comma 1, una specifica istanza, il cui modello sarà reso disponibile con le modalità di cui al comma 2, volta a richiedere la sottoscrizione dell’accordo di cui al richiamato articolo 3, comma 6. Nell’ambito di detta istanza il soggetto proponente è tenuto a fornire ogni elemento utile a consentire la valutazione, da parte del Ministero, della particolare rilevanza strategica del programma di sviluppo, sulla base degli ambiti indicati all’articolo 3, comma 7.

    5. L’Agenzia avvia tempestivamente le attività di verifica di propria competenza, come disciplinate dall’articolo 9 del decreto, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 2. A seguito della ricezione di istanze di accesso comportanti, nel complesso, il potenziale esaurimento delle risorse a disposizione, l’Agenzia procede alla chiusura dello sportello agevolativo dandone preventiva comunicazione al Ministero.

    6. Per i programmi di cui all’articolo 3, comma 6, l’Agenzia, in caso di esito positivo delle verifiche di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto, e inviata la comunicazione di cui alla lettera c) del medesimo comma, provvede a dare tempestiva informativa al Ministero degli esiti delle verifiche condotte, allegando una relazione recante gli elementi di maggior rilievo dell’iniziativa in questione, redatta anche tenuto conto degli elementi forniti dal soggetto proponente nell’ambito dell’istanza di cui al comma 4, ai fini delle necessarie valutazioni da parte del Ministero funzionali alla sottoscrizione dell’accordo.

    7. L’Agenzia esegue l’istruttoria, con le modalità previste dal decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle istanze, ovvero, per i programmi di cui all’articolo 3, comma 6, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo previsto dal medesimo articolo, fatti salvi gli eventuali maggiori termini connessi alla previsione di cui all’articolo 9, comma 7, del decreto ovvero alla procedura di notifica alla Commissione europea.

    8. Le domande di Contratto di sviluppo di cui al presente decreto che risultino prive dei requisiti di cui al presente decreto per l’accesso alle risorse del Fondo ovvero che risultino prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse disponibili, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione e con l’applicazione dei regimi di aiuto ordinariamente previsti dal decreto.

    Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     

 

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