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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 15/04/2024

    Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività

     

    Capo I

    Disposizioni generali e attività dei CAA

     

    Art. 1

    Definizioni

     

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «decreto legislativo n. 74/2018»: il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

    b) «società richiedenti»: le società di capitali costituite da soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, che presentano la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività CAA;

    c) «CAA» ovvero «Centro autorizzato di assistenza agricola»: la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione ad operare nell'attività di assistenza ad imprese agricole da parte della regione competente per territorio;

    d) «organizzazioni agricole maggiormente rappresentative»: le organizzazioni rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa;

    e) «associazioni dei produttori e lavoratori»: le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore agricolo, rappresentate in seno al CNEL;

    f) «associazioni di liberi professionisti»: le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA;

    g) «fascicolo aziendale»: il fascicolo aziendale che le imprese agricole sono tenute a costituire ed aggiornare i sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole;

    h) «Produttore» o «Utente»: l'impresa, individuale o collettiva, che si avvale o che intende avvalersi dei servizi di assistenza del CAA;

    i) «Sistemi informativi»: il SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale - e i sistemi informativi utilizzati dagli organismi pagatori, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli altri enti convenzionati con i CAA per l'esercizio delle attività delegate;

    j) «Organismo di coordinamento»: AGEA come riconosciuta ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 2116/2021;

    k) «Organismo pagatore»: gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2116/2021 come attuato dal decreto ministeriale MASAF del 7 novembre 2022.

     

    Art. 2

    Attività del CAA

     

    1. I CAA svolgono attività di assistenza alle imprese agricole nonchè ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province autonome e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà.

    2. In applicazione del punto 8.5.3.1. del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, nell'esercizio delle attività delegate i CAA perseguono gli obiettivi di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonchè dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti dalla PAC 2023-2027.

    3. In conformità con quanto previsto nel decreto legislativo n. 74/2018, con apposite convenzioni anche a titolo oneroso gli organismi pagatori possono delegare ai CAA le attività di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole e, in particolare, la costituzione, l'aggiornamento e la custodia del fascicolo aziendale.

    4. Allo stesso modo, mediante sottoscrizione di convenzioni, gli organismi pagatori, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici, possono delegare ai CAA le funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori intendano presentare.

    5. Al fine di assicurarne l'omogeneità sul territorio nazionale, dell'attività di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli organismi pagatori, di concerto con l'AGEA coordinamento, elaborano uno schema tipo di convenzione. Lo schema prevede:

    a) una clausola risolutiva espressa per il caso di accertata sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;

    b) le modalità di tenuta, di conservazione e di restituzione dei fascicoli aziendali anche nella forma cartacea;

    c) le modalità di esecuzione delle attività di cui al precedente comma 3;

    d) la gestione dei casi di conflitto d'interessi.

    6. I CAA, previa sottoscrizione di eventuali apposite convenzioni con gli enti competenti, possono svolgere le seguenti ulteriori attività:

    a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili degli utenti;

    b) assistere gli utenti nell'elaborazione e nella trasmissione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonchè nell'elaborazione e nella trasmissione di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;

    c) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;

    d) consultare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica;

    e) raccogliere i dati di base per lo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'art. 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale.

    7. I CAA, previo mandato dei propri utenti, accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.

    8. Conformemente con quanto previsto all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, nonchè nelle pertinenti disposizioni regionali, i CAA svolgono attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

     

    Art. 3

    Responsabilità dei CAA

     

    1. Per le attività previste dall'art. 2 del presente decreto, i CAA sono responsabili:

    a) dell'esatta identificazione del produttore titolare del fascicolo aziendale;

    b) della verifica dei poteri di rappresentanza dell'impresa agricola;

    c) dell'acquisizione e verifica dell'esistenza, completezza e regolarità formale dei titoli di conduzione dei beni immobili strumentali all'attività dell'impresa inseriti nei sistemi informativi su mandato del produttore;

    d) della verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo;

    e) della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi;

    f) del rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa;

    g) del rispetto delle procedure agli stessi forniti dagli organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.

     

    Art. 4

    Utilizzo dati del SIAN

     

    1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto i CAA possono accedere alle banche dati dei sistemi informativi indicati dagli organismi pagatori, con le procedure previste dalla normativa vigente e, su mandato dell'impresa agricola, utilizzare i dati presenti nei sistemi informativi relativi all'impresa stessa per erogare i servizi di assistenza.

    2. Il trattamento dei dati ai quali i CAA hanno accesso avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale.

    3. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi di assistenza agli agricoltori anche attraverso la realizzazione di servizi digitali, gli enti deleganti assicurano ai CAA, quali soggetti delegati, l'interscambio di dati attraverso servizi di cooperazione applicativa regolati da apposite convenzioni.

    Tali dati devono essere trasmessi, in modalità real time, e resi disponibili nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in particolare per quanto concerne la gestione delle informazioni necessarie previste dal Piano strategico nazionale (PSP).

    4. Le informazioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° marzo 2021, sono acquisite dagli organismi pagatori per il tramite dei CAA e sono dagli organismi pagatori messe a disposizione sul SIAN, previa definizione delle modalità tecniche concordate con Agea Coordinamento.

     

    Art. 5

    Registri informatici istituiti nel SIAN

     

    1. All'interno del SIAN sono istituiti i seguenti registri informatici:

    «Elenco sedi CAA»: registro unico a livello nazionale contenente l'elenco dei CAA autorizzati ai sensi del presente decreto e delle relative sedi;

    «Registro nazionale operatori»: registro unico a livello nazionale contenente le generalità ed il profilo di istruttore ovvero di verificatore degli operatori dei CAA, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3.

    2. I registri di cui al comma precedente sono tenuti dall'organismo di coordinamento che ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, con proprie linee-guida l'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e organismi pagatori definisce le procedure di costituzione e aggiornamento continuo dei registri.

    3. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè ogni soggetto a qualsiasi titolo interessato allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sui CAA e sui relativi operatori sono tenuti, per quanto di competenza, ad utilizzare i registri informatici nello svolgimento delle attività che attengono alle sedi e agli operatori dei CAA nel rispetto delle regole concordate tra le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori e AGEA Coordinamento.

    4. L'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori, con apposita circolare, stabilisce le modalità che i soggetti devono eseguire nell'ambito delle operazioni di vigilanza e controllo sui CAA e sulle attività ad essi delegate.

     

    Art. 6

    Modalità di definizione dei corrispettivi

     

    1. Negli atti di determinazione dei corrispettivi spettanti ai CAA per le funzioni amministrative delegate, le amministrazioni deleganti prevedono un sistema incentivante che tenga conto della struttura organizzativa del CAA e dei tempi impiegati per l'espletamento di tutte le fasi della procedura, tali da evitare picchi di attività e ritardi nella presentazione delle domande, nonchè del contributo al raggiungimento degli obiettivi di dematerializzazione di cui al punto 8.5.3.1. del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.

     

    Capo II

    Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento

     

    Art. 7

    Società richiedenti

     

    1. Lo statuto delle società richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA prevede lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente decreto nell'ambito dell'oggetto sociale; le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per finalità, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA.

    2. Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di società utilizzata. Il capitale deve risultare interamente versato.

    3. Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di CAA.

    4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonchè funzioni delegate di controllo di cui all'art. 18 del presente decreto; in particolare è fatto divieto all'operatore del CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore.

     

    Art. 8

    Garanzia

     

    1. Al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività agli organismi pagatori o agli utenti, le società richiedenti stipulano una polizza per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.

    2. I CAA e le imprese assicuratrici sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonchè ad AGEA e agli organismi pagatori interessati, di ogni circostanza che comporti la riduzione o la cessazione della garanzia assicurativa. In ogni caso la riduzione non può comportare la previsione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro.

    3. AGEA definisce lo schema-tipo della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

     

    Art. 9

    Ambito territoriale d'operatività

     

    1. L'ambito territoriale minimo di operatività dei CAA coincide con il territorio della regione o di una provincia autonoma.

    2. Il CAA deve possedere strutture operative nella regione in cui intende operare e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi impiegate.

     

    Art. 10

    Requisiti oggettivi

     

    1. L'autorizzazione ad operare come CAA è rilasciata in presenza di requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa.

    2. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal presente decreto. In particolare, deve essere garantita la disponibilità di locali adibiti all'esercizio delle attività del CAA, in via esclusiva o contestualmente all'esercizio dell'attività del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAF), in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN e con gli altri sistemi informatici degli organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilità, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori. I locali devono essere facilmente identificabili mediante apposite insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente, comunque, non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari. Le regioni e le province autonome possono stabilire un numero superiore di fascicoli per operatore/utente in ragione delle diverse caratteristiche del tessuto aziendale.

    3. La società autorizzata ad operare come CAA, e le società di cui essi si avvalgono, devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.

     

    Art. 11

    Requisiti soggettivi

     

    1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dei CAA e delle società di cui esso si avvalgono, non devono:

    a) aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

    b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

    c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

    d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni.

    2. Fermo quanto ulteriormente previsto al successivo art. 12 per gli operatori addetti allo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori, i dipendenti del CAA:

    a) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti;

    b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA.

    3. I CAA nominano, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in discipline agrarie ed equipollenti ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico; di cui sia altresì attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

     

    Art. 12

    Regole di svolgimento delle funzioni delegate

     

    1. Per lo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori in convenzione, i CAA:

    impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le società convenzionate ai sensi dell'art. 17 del presente decreto;

    garantiscono la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127.

    2. Gli operatori con funzione di «istruttori», per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

    3. Gli operatori con funzione di «verificatori», per la validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 127/2022, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

    4. Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una procedura informatizzata di tracciamento delle attività svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate.

    Nella esecuzione delle attività di cui al presente decreto il CAA garantisce la sicurezza delle informazioni mediante certificazione ISO 27001.

    5. I CAA confermano con periodicità annuale il mantenimento del codice etico e del modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 a pena di risoluzione delle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle funzioni delegate.

    I modelli organizzativi predisposti dal CAA attengono agli obblighi imposti dal presente decreto anche con riferimento all'obiettivo di prevenire ipotesi di frodi a danno della finanza pubblica comunitaria e statale.

    6. I CAA si adeguano al Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione predisposto dagli organismi pagatori e/o da Agea Coordinamento e assicurano l'aggiornamento formativo annuale dei propri operatori per tutte le attività svolte anche con riguardo alla tematica delle frodi comunitarie.

    Al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo conto, il CAA presenta all'utente una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori per eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

    7. Le convenzioni tra i CAA e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonchè con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai precedenti commi. È fatta salva comunque la facoltà per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al presente capo II.

     

    Capo III

    Presentazione della richiesta per l'autorizzazione a centro autorizzato di assistenza agricola

     

    Art. 13

    Istanza per la richiesta di autorizzazione

     

    1. L'istanza di autorizzazione ad operare come CAA va presentata alla regione o alla provincia autonoma in cui CAA ha la sede legale e contiene:

    a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;

    b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonchè dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;

    c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 9, comma 4;

    d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;

    e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di CAA;

    f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonchè l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse;

    g) il numero di fascicoli aziendali definito dalle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano.

    2. Devono altresì essere allegati all'istanza di cui al comma 1:

    a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

    b) la copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 1, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;

    c) una relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operative della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 17.

     

    Art. 14

    Verifica ed autorizzazione

     

    1. Le regioni e le province autonome, dopo aver ricevuto l'istanza di autorizzazione, entro sessanta giorni procedono alla valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dalla società richiedente e trasmettono il provvedimento di riconoscimento ad AGEA Coordinamento.

     

    Art. 15

    Vigilanza

     

    1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, dei CAA e delle società di cui essi si avvalgono. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su una sezione ad accesso riservato sui registri di cui al precedente art. 5, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento.

    1-bis. Salvo quanto previsto al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi dei CAA per i quali hanno concesso l'autorizzazione ad operare, si avvalgono delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA.

    2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni di cui al presente decreto è effettuata, per quanto di competenza dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori o dalle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti convenzionati.

    3. Le regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano, se rilevano la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività. In caso di mancata ottemperanza, le regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano revocano l'autorizzazione al CAA e ne curano la pubblicazione sui registri di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle procedure definite dall'organismo di coordinamento.

    4. Oltre i casi previsti dall'art. 16, la revoca è altresì disposta:

    a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;

    b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto;

    c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10;

    d) il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 10, comma 3.

    5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'AGEA coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.

    6. Nell'affidamento di incarichi professionali, il CAA e le società di cui esso si avvale, sono tenute al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e dall'art. 7 del presente decreto.

     

    Art. 16

    Sanzione per le violazioni delle regole di incompatibilità

     

    1. In caso di accertata incompatibilità o di violazione del divieto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione ad operare come CAA per un periodo di giorni novanta.

    2. In caso di ulteriore violazione si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA.

    3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano le sanzioni irrogate ai competenti ordini professionali o agli organismi rappresentativi di categoria per i provvedimenti di competenza, dandone informativa ad AGEA Coordinamento.

     

    Capo IV

    Servizi e controlli

     

    Art. 17

    Società di servizi

     

    1. Per lo svolgimento delle loro funzioni e attività, i CAA possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito i CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto.

    2. Ai fini del presente decreto la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi è interamente a carico del CAA.

     

    Art. 18

    Controlli

     

    1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attività di cui al decreto n. 74/2018, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonchè di studi associati costituiti dai medesimi, affinchè esercitino funzioni di controllo sulla regolarità dei finanziamenti e delle condizioni di accesso al beneficio. Il rapporto tra l'organismo pagatore e i soggetti delegati è regolato da apposite convenzioni.

    2. Chiunque partecipi, in qualsivoglia forma al capitale o attività di un CAA o di una società di servizi di cui all'art. 17 del presente decreto, non può svolgere, nè direttamente, né indirettamente, le funzioni di cui al comma 1.

    3. In caso di accertata violazione del divieto di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 del presente decreto.

     

    Art. 19

    Mandato

     

    1. In conformità con quanto previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2018, i CAA costituiscono, aggiornano e gestiscono il fascicolo aziendale, sulla base di un mandato esclusivo, sottoscritto dal produttore, con il quale questi si impegna a:

    a) fornire al CAA dati completi e veritieri;

    b) collaborare con il CAA al fine di garantire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività affidate;

    c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2 del presente decreto.

    2. Il mandato di cui al comma precedente deve avere durata almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di sua sottoscrizione in modo da garantire la gestione delle utenze da parte degli organismi pagatori e degli altri enti interessati. Le convenzioni regolano le ipotesi di revoca o recesso del mandato in modo tale da non creare disagi al produttore e consentire la prosecuzione senza soluzione di continuità delle funzioni delegate pubbliche o private.

    3. Per gli effetti di quanto previsto all'art. 15, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 74/2018, per utilizzare i dati presenti nei sistemi informativi nazionale e regionali per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese, i CAA devono acquisire un mandato ad hoc dal produttore interessato.

     

    Art. 20

    Disposizioni transitorie abrogazioni

     

    1. I CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.

    2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 è abrogato.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2024, n. 87.

     

 

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