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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 15/04/2024

    Definizione delle regole e delle modalità tecnico-organizzative per l'attuazione delle disposizioni relative al Sistema informativo agricolo nazionale unico

     

    Art. 1

    Oggetto e finalità

     

    1. Il presente decreto definisce le regole e le modalità tecnico-organizzative per la gestione armonizzata dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori e le regioni di riferimento, allo scopo di garantire l'integrazione dei sistemi operativi per l'attuazione dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116.

     

    Art. 2

    Sistema di interoperabilità per lo scambio dei dati

     

    1. Al fine di rendere efficiente lo scambio dei dati tra SIAN e sistemi informativi degli organismi pagatori, Agea realizza e gestisce un sistema di interoperabilità, anche in modalità real time: con le seguenti caratteristiche:

    a) sia conforme alle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e alle linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate da AGID (Agenzia per l'Italia digitale) con determinazione del 1° ottobre 2021, n. 547, e successivi aggiornamenti;

    b) prevede gestione e flussi di dati uniformi, omogenei per dominio dati e con regole di validazione esplicitamente definite.

     

    Art. 3

    Data platform integrata sul SIAN

     

    1. Al fine di attuare una efficace strategia dati, Agea realizza e gestisce sul SIAN una data platform integrata nella quale far confluire i dati provenienti dal sistema di interoperabilità di cui all'articolo precedente, che:

    a) risponda al principio once-only sui diversi domini dati;

    b) preveda misurazione della qualità dei dati;

    c) preveda apertura e disponibilità dei dati;

     

    Art. 4

    Supporto al sistema di monitoraggio della PAC

     

    1. La data platform di cui all'articolo precedente viene utilizzata a supporto del sistema di monitoraggio della PAC gestito da Agea alimentato dalle informazioni provenienti dai sistemi informativi degli organismi pagatori e delle regioni e provincie autonome.

     

    Art. 5

    Circolari di coordinamento

     

    1. Agea, sentite le regioni e le provincie autonome e gli organismi pagatori regionali, adotta le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente decreto tramite opportune circolari di coordinamento.

     

    Art. 6

    Oneri finanziari

     

    1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Il presente entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2024, n. 87.

     

 

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