Il sito web dello Studio Boschi utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati. Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.
Definizione delle regole e delle modalità tecnico-organizzative per l'attuazione delle disposizioni relative al Sistema informativo agricolo nazionale unico
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto definisce le regole e le modalità tecnico-organizzative per la gestione armonizzata dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori e le regioni di riferimento, allo scopo di garantire l'integrazione dei sistemi operativi per l'attuazione dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116.
Art. 2
Sistema di interoperabilità per lo scambio dei dati
1. Al fine di rendere efficiente lo scambio dei dati tra SIAN e sistemi informativi degli organismi pagatori, Agea realizza e gestisce un sistema di interoperabilità, anche in modalità real time: con le seguenti caratteristiche:
a) sia conforme alle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e alle linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate da AGID (Agenzia per l'Italia digitale) con determinazione del 1° ottobre 2021, n. 547, e successivi aggiornamenti;
b) prevede gestione e flussi di dati uniformi, omogenei per dominio dati e con regole di validazione esplicitamente definite.
Art. 3
Data platform integrata sul SIAN
1. Al fine di attuare una efficace strategia dati, Agea realizza e gestisce sul SIAN una data platform integrata nella quale far confluire i dati provenienti dal sistema di interoperabilità di cui all'articolo precedente, che:
a) risponda al principio once-only sui diversi domini dati;
b) preveda misurazione della qualità dei dati;
c) preveda apertura e disponibilità dei dati;
Art. 4
Supporto al sistema di monitoraggio della PAC
1. La data platform di cui all'articolo precedente viene utilizzata a supporto del sistema di monitoraggio della PAC gestito da Agea alimentato dalle informazioni provenienti dai sistemi informativi degli organismi pagatori e delle regioni e provincie autonome.
Art. 5
Circolari di coordinamento
1. Agea, sentite le regioni e le provincie autonome e gli organismi pagatori regionali, adotta le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente decreto tramite opportune circolari di coordinamento.
Art. 6
Oneri finanziari
1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
---
Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2024, n. 87.
Via Casa Bianca, 3 43123 Parma (PR) - Tel. 0521.463.556 - Fax 0521.496.106 - P.I. 01624470348 © 2013 Studio Boschi - Tutti i diritti riservati - Accesso all'area riservata
Made in DataLabor.Com