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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 15/04/2024

    Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

     

    Art. 1

    Definizioni

     

    1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

    a) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;

    b) «regolamento»: regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

    c) «decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento.

     

    Art. 2

    Requisiti dei soggetti beneficiari

     

    1. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo si applicano:

    a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    i. essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

    ii. esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

    iii. essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

    iv. essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;

    v. avere sede operativa nel territorio nazionale;

    b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni.

    2. La maggioranza delle quote di partecipazione di cui al comma 1, lettera a), punto iii, del presente articolo, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.

    3. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.

    4. Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti di cui al precedente comma 1, lettera a), punto iii, del presente articolo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

    5. Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal Capo III del decreto legislativo. Inoltre, le imprese che richiedono le agevolazioni non devono, a pena di esclusione, aver già beneficiato delle agevolazioni previste dal Capo III del decreto legislativo.

    6. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo non si applicano alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (59), del regolamento e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

    7. Le stesse agevolazioni non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonchè a quanto stabilito nei Programmi di sviluppo rurale ovvero nei complementi per lo sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere effettuati.

    8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

     

    Art. 3

    Agevolazioni concedibili

     

    1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonchè un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

    2. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

    b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purchè non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;

    c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;

    d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;

    e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

    f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

    3. I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

     

    Art. 4

    Massimali di intervento

     

    1. Per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non deve superare il sessantacinque per cento dei costi ammissibili, ad eccezione di quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

    2. L'intensità di aiuto, esclusi gli investimenti in materia di irrigazione, può essere aumentata al massimo fino all'ottanta per cento per gli investimenti seguenti:

    a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto o al miglioramento del benessere degli animali;

    b) investimenti da parte di giovani agricoltori.

    3. L'intensità di aiuto per l'irrigazione non può eccedere:

    a) l'ottanta per cento dei costi ammissibili nel caso in cui l'investimento per l'irrigazione effettuato nell'azienda sia destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;

    b) il sessantacinque per cento dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

    4. Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 600.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

    5. Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate al successivo articolo 5 comma 1 nel rispetto delle condizioni e dell'intensità massima di aiuto stabilite dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

    6. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.

    Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

     

    Art. 5

    Spese ammissibili

     

    1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

    a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

    c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;

    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;

    e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;

    f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;

    g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;

    h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili:

    i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;

    ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate;

    iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purchè sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

    2. I costi relativi allo studio di fattibilità di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilità e degli altri costi generali di cui alla lettera f) del precedente comma 1, è ammissibile complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare.

    3. I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

    4. I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.

    5. Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.

    6. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

    7. Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attività prevista dal progetto.

    8. Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:

    a) acquisto di diritti all'aiuto;

    b) acquisto e impianto di piante annuali;

    c) lavori di drenaggio;

    d) acquisto di animali.

    9. Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

    10. Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono inoltre considerati costi ammissibili:

    a. il capitale circolante;

    b. il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata;

    c. i costi di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, e le spese per l'I.V.A..

    11. Non sono ammessi investimenti per impianti legati alla produzione di biocarburanti e investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa nonchè in impianti per la produzione di bioenergia.

     

    Art. 6

    Istruttoria delle domande

     

    1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, specificando il requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3 del presente decreto, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.

    2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonchè la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

    3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

    4. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

     

    Art. 7

    Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda

     

    1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, dandone comunicazione agli interessati, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del decreto legislativo, come successivamente incrementate, e delle risorse di cui al «fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160», come successivamente incrementate.

    2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonchè del contributo a fondo perduto.

     

    Art. 8

    Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni

     

    1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.

    2. Nei contratti sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonchè i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento.

     

    Art. 9

    Garanzie

     

    1. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie pari all'intero importo concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

    a. iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;

    b. in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso.

    2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

     

    Art. 10

    Modalità di erogazione delle agevolazioni

     

    1. Dopo la stipula dei contratti, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti.

    2. I SAL possono essere al massimo di cinque. Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula dei contratti.

    3. Ai fini della erogazione delle agevolazioni corrispondenti a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonchè le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.

    4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.

    5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dai contratti di concessione delle agevolazioni.

    6. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 4 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     

    Art. 11

    Vincoli sugli investimenti e sull'attività

     

    1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

    2. L'attività di impresa prevista nel progetto finanziato deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.

    3. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato.

    4. I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa, purchè sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attività d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento, tali periodi decorrono da quest'ultima.

    5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

     

    Art. 12

    Monitoraggio, ispezioni e controlli

     

    1. ISMEA ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

    2. ISMEA è autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento del mutuo con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti.

     

    Art. 13

    Procedura per la dichiarazione di decadenza

     

    1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

    2. Entro il termine di cui al comma 1, i beneficiari possono presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea. ISMEA, esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito.

    3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalla agevolazione e la risoluzione dei contratti di concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, nonchè delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.

     

    Art. 14

    Istruzioni applicative

     

    1. ISMEA trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di cui al presente decreto. In assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

     

    Art. 15

    Disposizioni finali

     

    1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2023/2831 e dell'art. 3 del regolamento.

    2. Una sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante il sistema di notifica elettronica venti giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento.

    3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento viene garantito attraverso la registrazione degli aiuti nel registro degli aiuti di Stato di competenza, assicurando in tal modo che le informazioni siano organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangano disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

    4. È abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2022.

    5. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 aprile 2024, n. 86.

     

 

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