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Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 1
Modifiche alle parti I, II e III del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «e servizi» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale» sono soppresse;
c) al comma 7, dopo le parole: «articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55».
2. All'articolo 2, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo la parola: «edifici» è inserita la seguente: «torri,»;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;
d) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;»;
e) dopo la lettera p), è inserita la seguente:
«p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;»;
f) alla lettera t) dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»;
g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
«t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità;
t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici;»;
h) alla lettera v), dopo le parole: «di un utente finale» sono inserite le seguenti: «e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete»;
i) dopo la lettera cc), è inserita la seguente:
«cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;»;
l) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:
«oo-bis) radio digitale: l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;»;
m) alla lettera qq), dopo le parole: «su base non esclusiva» sono inserite le seguenti: «, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;»;
n) alla lettera ss), le parole: «Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «rete di comunicazione elettronica ad uso privato» e la parola: «servizi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «attività»;
o) la lettera eee) è sostituita dalla seguente:
«eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attività di comunicazione elettronica ad uso privato;»;
p) dopo la lettera iii), è inserita la seguente:
«iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;»;
q) la lettera qqq) è abrogata;
r) dopo la lettera uuu), è inserita la seguente:
«uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN);»;
s) alla lettera zzz), dopo le parole: «comunicazione elettronica ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o in gruppo chiuso di utenti»;
t) alla lettera dddd), le parole: «ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico».
3. All'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonché l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti» e le parole: «è libera e ad essa» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere e ad esse».
4. All'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica»;
b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «, nonchè delle attività,»;
c) al comma 2, lettera c), le parole: «ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «o per regolare le attività di comunicazione elettronica».
5. All'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo alle controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete»;
b) al comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109» e le parole «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la resilienza».
6. All'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.».
7. All'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, le parole: «articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».
8. All'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
b) al comma 4, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»;
c) al comma 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «per via elettronica» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell'Autorità» e il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 9, la parola: «notifica» è sostituita con la seguente: «segnalazione»;
f) al comma 10:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 14.»;
2) al secondo periodo, la parola: «istanza» è sostituita dalla seguente: «segnalazione».
9. All'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,» sono sostituite dalle seguenti: «comprende l'attribuzione di diritti individuali di uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,» e le parole: «due settimane» sono sostituite dalle seguenti: «quattro settimane» e le parole: «quattro settimane» sono sostituite dalle seguenti: «otto settimane».
10. All'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 5, dopo le parole: «il parere dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «e dell'Autorità».
11. All'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione».
12. All'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attraverso le RLAN» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 68»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «del Capo II del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».
13. All'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «21 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 2024» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalla seguente: «anno»;
b) al comma 2, dopo le parole: «copertura geografica corrente» sono inserite le seguenti: «e il relativo grado di utilizzo» e dopo le parole: «svolgimento dei propri compiti,» sono inserite le seguenti: «ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»;
c) al comma 3:
1) le parole: «Nell'attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato,» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito dell'attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,»;
2) le parole: «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità»;
3) le parole: «98-quindecies comma 2, per» sono sostituite dalle seguenti: «98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorità e» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, anche tenendo conto dell'attività svolta dall'Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e»;
2) al secondo periodo, le parole: «comprese le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle» e le parole: «100 Mbps» sono sostituite dalle seguenti: «300 Mbps»;
3) al terzo periodo, le parole: «specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.»;
h) al comma 7, le parole: «alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali.»;
i) al comma 8, dopo le parole: «metodologie di mappatura» sono inserite le seguenti: «, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilità di base dati» e dopo le parole «per le imprese» sono aggiunte le seguenti: «, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate».
14. All'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
15. All'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis e 6»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.»;
c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.»;
d) al comma 14, dopo le parole: «può disporre la sospensione dell'attività» è inserita la seguente: «autorizzata»;
e) al comma 17, le parole: «di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5»;
f) al comma 19, le parole: «98-septiesdecies e 98-duodetricies», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies»;
g) al comma 22, le parole: «commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14, 19, 20 e 21»;
h) il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.»;
i) al comma 27, dopo le parole: «Le sanzioni» sono inserite le seguenti: «di competenza dell'Autorità»;
l) dopo il comma 27, sono aggiunti, infine, i seguenti:
«27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98-vicies sexies.».
16. All'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 3, è aggiunto, infine, il seguente:
«3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia nè alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.».
17. All'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12»;
b) il comma 2 è abrogato.
18. All'articolo 43 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione.»;
b) al comma 9, le parole: «ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero» e dopo le parole: «ciascun impianto installato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207».
19. All'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finchè gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter è ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni già rilasciate sono rimodulate in conformità.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento»;
c) al comma 3, quarto periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.»;
e) al comma 10, le parole: «non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di»;
f) al comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa.».
20. All'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonchè di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
«2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «fine lavori e» sono inserite le seguenti: «, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,»;
d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
21. All'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
«1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.».
22. All'articolo 49 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
b) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.
Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.»;
d) al comma 8, le parole da: «è presentata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.»;
e) al comma 9, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
23. Dopo l'articolo 49-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è inserito il seguente:
«Art. 49-ter (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego). - 1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
24. All'articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3 primo periodo, le parole da: «può esperire» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.».
25. All'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile, nonchè per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1,» e le parole: «in ogni caso» sono soppresse;
b) al comma 7, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile».
26. All'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi natura» e dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020 n. 178» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.».
27. All'articolo 54-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».
28. L'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze). - 1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonchè comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.
5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
29. All'articolo 58, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 9, le parole: «che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972,» sono soppresse.
30. All'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN)» sono sostituite dalle seguenti: «La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN)» e le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»;
b) al comma 2, le parole: «articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonchè ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.».
31. All'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «storico o ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «storico, ambientale e paesaggistico»;
b) al comma 3, alinea le parole: «all'articolo 3» e «, alternativamente» sono soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo:
1) dopo le parole: «di classe» sono inserite le seguenti: «E0,»;
2) le parole: «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle autorità competenti,»;
d) al comma 5, le parole: «la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,» sono soppresse ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.»;
e) al comma 6, la parola: «pertinente» è soppressa;
f) al comma 8, le parole: «oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16».
32. All'articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3, le parole: «tale domanda transnazionale identificata.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.».
33. All'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «dell'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 75».
34. All'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 4, le parole da: «assicura la pubblicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «: a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonchè i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformità con gli indicatori di cui alla lettera b).».
35. All'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «81 a 84» sono sostituite dalle seguenti: «81 e 84»;
2) al comma 4, le parole: «84 o 85» sono sostituite dalle seguenti: «83 o 85».
36. All'articolo 98-sexies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«L'Autorità regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.»;
«4. L'Autorità rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 612/2022 e l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinchè le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinchè i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinchè le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.»;
c) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.».
37. All'articolo 98-decies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In particolare, l'Autorità può imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorità può ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.».
38. All'articolo 98-undetricies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinchè sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonchè del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purchè vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.».
Art. 2
Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 99 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 5, le parole: «, che consentono il passaggio pedonale o di mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico».
2. All'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.»;
b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validità dell'autorizzazione.».
3. All'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), dopo le parole: «salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.».
4. All'articolo 107 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, ai commi 1 e 2, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis».
5. L'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 135 (Tipi di autorizzazione). - 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi:
a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.
3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A è rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.
4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, comma 1, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.
5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.».
6. L'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 136 (Patente) - 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
3. Il Ministero può affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.».
7. All'articolo 137, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
8. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) indicazione delle sedi degli impianti;»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;»;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;».
9. All'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, infine, i seguenti:
«2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.».
10. L'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Stazioni ripetitrici). - 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;
b) di impianti destinati ad accesso multiplo.
2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore è tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.
4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.».
11. All'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;»;
«2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.».
Art. 3
Modifiche agli allegati da 1 a 14 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. Agli allegati da 1 a 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1:
1) alla parte A:
1.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»;
1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»;
1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»;
2) alla parte B:
2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194»;
2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse;
b) all'allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: «direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»;
c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»;
d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole: «dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
e) all'allegato 12:
1) all'articolo 1, comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»;
1.2) alla lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»;
1.3) la lettera f) è abrogata;
1.4) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»;
2) all'articolo 1-bis, al comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
3) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3.1) «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.
per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
erogato attraverso terminali di tipo HEST
diffusivo televisivo o radiofonico;
contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
operazioni spaziali (quali telemetrie);
S-PCS riferito al gateway;
S-PCS riferito ai terminali d'utente;
Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati»;
3.2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»;
4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
5) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato è effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»;
f) dopo l'allegato 12, è inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto;
g) all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse;
h) all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
i. la rubrica è sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»;
ii. le parole «La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»;
iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attività» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:
1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;
Data presunta di inizio attività.»;
iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocità» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale del/i dichiarante/i»;
i) dopo l'allegato n. 13-bis, come modificato dal presente decreto, è inserito l'allegato 14 contenuto nell'allegato B al presente decreto.
Art. 4
Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 1, comma 5, la parola: «Amministrazioni» è sostituita dalla seguente: «amministrazioni»;
c) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia»;
2) alla lettera d), le parole: «radio elettrico» sono sostituite dalla seguente: «radioelettrico»;
d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: «Autorizzazione generale», le parole: «(ARTT. 12-19 CCEE)» sono soppresse;
e) all'articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicate»;
f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»;
g) all'articolo 13, comma 5, la parola: «comunicazioni» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
h) all'articolo 15 alla rubrica la parola: «eeccc» è sostituita dalla seguente: «eecc»;
i) all'articolo 17, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «disposizioni di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui alla parte III, titolo III»;
m) all'articolo 30, comma 22, le parole: «ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21»;
n) all'articolo 30, comma 18, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
o) all'articolo 30, al comma 19, è inserito, infine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
p) all'articolo 42, comma 3, le parole: «all'articolo 98-octiesdecies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, comma 2»;
q) all'articolo 44, al comma 1, è inserito, infine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
r) all'articolo 49:
1) al comma 2, le parole: «od integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o l'integrazione»;
2) al comma 6, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicate»;
s) all'articolo 61, comma 6, la parola: «debbono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
t) all'articolo 62, comma 3, le parole: «sono essere» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere»;
u) all'articolo 64:
1) al comma 1, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»;
2) al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «Ministero» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
v) all'articolo 69, comma 7, le parole: «decreto legislativo n. 33 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33»;
z) all'articolo 73, comma 3, le parole: «entro un lasso di tempo appropriato» sono sostituite dalle seguenti: «con un adeguato preavviso»;
aa) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «dell'accesso» il segno di interpunzione: «.» è soppresso;
bb) all'articolo 87:
1) al comma 1, la parola: «designante» è sostituita dalla seguente: «designate» e le parole: «di comunicazione di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «di comunicazione»;
2) al comma 4, le parole: «qualora stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «qualora stabilisca»;
cc) all'articolo 88, comma 1, le parole: «incluso alle» sono sostituite dalle seguenti: «incluse le»;
dd) all'articolo 98, comma 2, le parole: «decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
ee) all'articolo 98-sexies, la parola: «domini» è sostituita dalla seguente: «dominio»;
ff) all'articolo 98-novies, al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «materia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
gg) all'articolo 98-terdecies, comma 2, le parole: «cimma1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
hh) all'articolo 98-septiesdecies:
1) al comma 1, dopo le parole: «accessibili al pubblico» e «da macchina a macchina» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
2) al comma 7, la parola: «stipulata» è sostituita dalla seguente: «stipula»;
ii) all'articolo 98-octiesdecies, al comma 3, dopo le parole: «contratto» e «Ministero» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
ll) all'articolo 98-noviesdecies:
1) al comma 1, le parole: «l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli»;
2) al comma 5, la parola «l'articoli» è sostituita dalla seguente: «articoli»;
mm) all'articolo 98-vicies semel, al comma 3, dopo la parola: «articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
nn) all'articolo 98-vicies bis, al comma 5, dopo le parole: «strettamente necessario» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
oo) all'articolo 98-vicies quinquies:
1) al comma 2, la parola: «favoriscano» è sostituita dalla seguente: «favoriscono»;
2) al comma 3, la parola: «adottano» è sostituita dalla seguente: «adotta»;
pp) alla parte IV, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reti e attività di comunicazione elettronica ad uso privato».
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «comma» è sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto»;
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.».
Art. 6
Altre disposizioni
1. All'articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata».
Art. 7
Abrogazioni e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005;
b) all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 4 e 4-bis.
2. I soggetti già autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, sono obbligati a comunicare ai competenti uffici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato A
MODELLO A - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
(Testo dell’allegato)
Allegato B
SEGNALAZIONE PER LA CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L’OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2024, n. 87.
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