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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 02/04/2024

    PNRR M5 C1 R1.1. Riforma politiche attive - Decreto Integrazioni Programma GOL

     

    Articolo 1

    (Integrazioni al Programma GOL)

     

    1. In virtù di quanto disposto dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, dall'articolo 3, con la relativa soppressione di ANPAL, si sostituisce con la locuzione “Direzione Generale delle Politiche attive per il lavoro” la parola ANPAL, ogni qualvolta quest’ultima è riportata nel Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 05/11/2021 e nel relativo allegato A.

    2. In virtù di quanto disposto dal summenzionato decreto legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, dall'articolo 3, comma 7 secondo cui la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.”, la locuzione “ANPAL Servizi S.p.a.” si sostituisce con la locuzione “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.”, ogni qualvolta quest’ultima è riportata nel Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 05/11/2021 e nel relativo allegato A.

     

    Articolo 2

    (Integrazioni all’allegato A del Programma GOL)

     

    1. All’allegato A al Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 05/11/2021, recante l’adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) a pagina 37, paragrafo 4 “Promozione e accesso ai servizi”, al quarto capoverso, la locuzione “Centri per l’impiego” è sostituita da “Servizi per il lavoro”;

    b) a pagina 40, paragrafo 5 “I beneficiari” sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Possono accedere al programma GOL anche i beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, ossia i beneficiari del “Supporto per la formazione e il lavoro” e dell’“Assegno d’inclusione” (per i membri “attivabili al lavoro” nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego), nonché tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione";

    c) a pagina 46, sotto paragrafo dedicato al “Percorso 4-Lavoro e Inclusione”, al quarto capoverso, la locuzione “Centri per l’impiego” è sostituita da “Servizi per il lavoro”;

    d) a pagina 47, sotto paragrafo dedicato al “Percorso 4-Lavoro e Inclusione”, terza allinea, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Nello sviluppo dei percorsi di lavoro e inclusione un ruolo fondamentale può essere svolto dagli Enti del Terzo settore quali organismi in grado di prendere in carico beneficiari con bisogni complessi avvicinandoli al mercato del lavoro”;

    e) a pagina 56, paragrafo 8 “Gli strumenti per la personalizzazione delle misure”, sotto paragrafo dedicato a “Innovazione, sperimentazione, valutazione”, al quarto capoverso, la locuzione “Centri per l’impiego” è sostituita da “Servizi per il lavoro”.

     

    Articolo 3

    (Comitato direttivo)

     

    1. All’articolo 4 del Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 05 novembre 2021, recante l’adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

    a) al primo comma le parole: “Direttore dell’ANPAL” sono sostituite dalle seguenti: “capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o da un direttore generale da lui delegato” e le parole: “all’ANPAL medesima” sono sostituite dalle seguenti “alla Direzione Generale delle Politiche attive per il lavoro”;

    b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

    “3 bis. Il Comitato può anche riunirsi in forma ristretta, con la costituzione di gruppi di lavoro, per affrontare specifiche tematiche rilevanti per l’attuazione del programma, quali, ad esempio, la revisione ed aggiornamento delle opzioni di costo semplificate in uso nel Programma GOL, nonché lo sviluppo dei sistemi informativi e delle modalità di cooperazione e interscambio dati con il sistema SIU”.

    2. Conseguentemente, all’allegato A al Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 05 novembre 2021, recante l’adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

    a) a pagina 50, paragrafo 7 “I Livelli essenziali di GOL”, al nono capoverso la locuzione “dall’Anpal” è sostituita da “dal capo del Dipartimento delle Politiche attive per il Lavoro o da un Direttore Generale da lui delegato”.

     

    Articolo 4

    (Formati GOL)

     

    1. All’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 28 del 24 agosto 2023, recante “Modifiche al Programma GOL e monitoraggio”, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Al Programma GOL, di cui all’Allegato A del decreto interministeriale 5 novembre 2021, paragrafo 6, sezione denominata “Percorso 1: il reinserimento occupazionale”, è aggiunto, dopo il quarto capoverso, il seguente: “Considerato il ruolo della formazione professionale nell’incremento delle possibilità di reinserimento occupazionale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze. Deve trattarsi di percorsi formativi di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale”;

    b) il comma 2 è abrogato.

     

    Articolo 5

    (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

     

    1. Fermo restando il rispetto dell’articolo 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/241, nei casi di correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma nonché nei casi di mero aggiornamento o raccordo con atti di regolazione nazionale o comunitaria sopravvenuti, modifiche all’allegato A al citato Decreto Interministeriale del 05 novembre 2021 potranno essere adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    2. Il presente decreto entra in vigore dalla data della firma.

     

 

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