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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 29/03/2024

    Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio”

     

    Con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, pubblicato nella G.U. n. 256 del 2 novembre 2023, è stata recepita la Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio (c.d. Carta blu UE).

    Il decreto in oggetto, nell’adeguare l’ordinamento nazionale vigente a quello europeo, si propone di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, modificando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi favorendo una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.

    In virtù delle modifiche apportate all'articolo 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) e tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 22 T.U.I. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), sentiti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Istituto Nazionale di Statistica, si specificano qui di seguito le indicazioni essenziali ai fini dell’ingresso e del soggiorno di cittadini di paesi terzi per lavori altamente qualificati.

     

    1. Requisiti di ingresso

    I lavoratori stranieri "altamente qualificati" devono essere in possesso in via alternativa:

    a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;

    b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;

    c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

    d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

     

    2. Ambito di applicazione

    La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra:

    - residenti in uno Stato terzo;

    - regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies;

    - soggiornanti in altro Stato membro;

    - titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

    Restano esclusi gli stranieri:

    - che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui ai seguenti articoli del T.U.I.: 18 (protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica), 20-bis (calamità), 22, comma 12-quater (particolare sfruttamento lavorativo), 42-bis (atti di particolare valore civile), nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

    - che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

    - che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo 27-ter del T.U.I.;

    - che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis del T.U.I. per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

    - che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intrasocietari ai sensi dell’art. 27 quinquies del T.U.I.;

    - che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I., in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

    - che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

    - destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso.

     

    3. Contenuto della domanda

    La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 22 T.U.I., oltre al documento di verifica di cui al comma 2, del medesimo art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 (relativo alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, salvo che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato), alla richiesta nominativa, ai documenti circa la sistemazione alloggiativa, alla proposta di contratto di soggiorno, all’impegno a comunicare variazioni, all’asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 (NOTA 1) del T.U.I. e fermo restando quanto previsto dal comma 5 ter del citato art. 22, deve indicare a pena di rigetto:

    1. la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, del medesimo art. 27 quater;

    2. il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario; ovvero, in alternativa,

    3. l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, ai sensi del medesimo comma l, lett. c) e d) dell'art. 27-quater (v. paragrafo 1 “Requisiti di ingresso”), tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda;

    ovvero in alternativa,

    4. i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente a professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all'accertamento delle specifiche professionalità;

    5. l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT e disponibile al seguente link: (cfr. “retribuzioni interne lorde per unità di lavoro dipendente”, ultimo aggiornamento annuale disponibile).

    Con riferimento al titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario di cui al precedente punto 2) deve trattarsi di un diploma rilasciato da una Università ovvero Istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.

    Per il riconoscimento della qualifica professionale superiore, attestata dall’esperienza professionale di cui al precedente punto 3), devono essere presentati i seguenti documenti:

    - contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l’aggiunta facoltativa di lettera di esperienza redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (ovvero di tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

    Per il riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia di cui al precedente punto 4) sono competenti a ricevere le domande, presentate ai sensi del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, le autorità indicate all'articolo 5 del medesimo decreto (Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti - impresainungiorno.gov.it). La materia è disciplinata dall'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 1999. Nell’istanza prodotta allo Sportello Unico dovrà quindi essere allegato il decreto di riconoscimento.

    La documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE, deve essere legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell'apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento), con traduzione in lingua italiana ed allegata alla domanda di nulla osta - utilizzando la funzione di upload - per poi essere esibita in copia autentica (o copia conforme all'originale) allo Sportello Unico Immigrazione nella fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

    La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell'apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

    Con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, di cui ai precedenti punti 2 e 4, la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

    Nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (per esempio i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT), il datore di lavoro non è tenuto a presentare i documenti di cui alle lettere a), c) e d) del paragrafo 1. “Requisiti di ingresso” della presente circolare, in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.

    Per le domande di Carta blu Ue è, altresì, ammessa la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione (v. circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518).

     

    4. Accesso al lavoro

    Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

    Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.

    Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione previsto dall’articolo 22, comma 11 del T.U.I., può assumere un impiego in conformità dell’articolo 27-quater.

    Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in concomitanza all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma (art. 14, comma 1, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

    È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale, l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

     

    5. Adempimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione

    Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 2, del T.U.I. ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.

    Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali. Dell’avvenuta comunicazione obbligatoria lo stesso datore di lavoro dovrà dar prova allo Sportello Unico per l’Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

    Sono confermate le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 27-quater, relative alle ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro, ovvero di revoca, nel caso che questo sia stato rilasciato, qualora i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'art. 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore.

    Il nullaosta al lavoro è altresì rifiutato, ai sensi dell’art. 27-quater, comma 10, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito dì applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo predetto comma 10.

    La revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico è comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite gli appositi collegamenti telematici già attivi, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto d'ingresso, qualora già rilasciato.

     

    6. La comunicazione in luogo della richiesta di nulla osta

    L'articolo 27-quater, comma 8, prevede che la richiesta di nulla osta possa essere sostituita, in applicazione dell'art. 27, comma 1-ter, da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.

    In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis T.U.I. previa comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali. Le modalità di sottoscrizione dei citati protocolli saranno rese note con successiva circolare.

     

    7. Adempimenti della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno “Carta Blu UE”

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis T.U.I. e della comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

    La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di Paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.

    La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".

    Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

    a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

    c) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, dei requisiti previsti per l’ingresso, ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;

    d) se lo straniero non ha rispettato le condizioni previste per l’accesso al mercato del lavoro di cui al comma 13;

    e) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

     

    8. Ingresso con visto

    Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso, il cittadino straniero dovrà presentare apposita domanda presso la Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di stabile residenza o di origine.

    All’atto della domanda di visto, il richiedente dovrà mostrare gli originali della documentazione, indicata al precedente paragrafo 3 “Contenuto della domanda” ai punti n. 2), 3) e 4), utilizzati per la richiesta di nulla osta presso il SUI.

    La durata del visto d’ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.

     

    9. Ingresso senza visto per i titolari di carta blu UE rilasciata da altro Stato membro

    Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al Questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

    Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da uno Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta da parte del SUI.

    Nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito quale titolare di Carta blu UE, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi. Entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura sopra indicata. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, anche i seguenti requisiti:

    a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;

    b) gli estremi del documento di viaggio valido.

    Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE.

    In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5.

    La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

    Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, commi 1-quater, e 5, si applicano le disposizioni sopra indicate e relative alla comunicazione del contratto di soggiorno, di cui al comma 8 del medesimo articolo.

    Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nelle stesse ipotesi sopra richiamate e previste ai commi 9 e 10. Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno Carta blu UE, ai sensi del comma 11.

    Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata.

    Anche nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11 del T.U.I.. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12, dell’art. 27-quater. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del T.U.I..

    Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, del T.U.I. previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del T.U.I..

     

    10. Ricongiungimento familiare

    La possibilità di richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del T.U.I..

    Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6 del T.U.I., che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Il permesso di soggiorno del familiare, in presenza delle relative condizioni, può essere rilasciato contestualmente alla Carta blu UE, se le domande sono presentate contemporaneamente.

     

    11. La presentazione delle domande

    Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e avvalendosi del sistema informatizzato attivo per tutte le altre procedure di competenza degli Sportelli Unici.

    Si rammenta che per l’inoltro telematico delle istanze sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE. Eseguito l’accesso sopra descritto, è possibile accedere all’area di Richiesta Moduli e selezionare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).

    Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili sul manuale pubblicato sull’home page dell’applicativo.

    Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista - nel modello di richiesta - l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno. Si precisa, al riguardo, che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB.

    Alla luce delle indicazioni fin qui esposte, si pregano le SS.LL. di voler informare i Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione, per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, coinvolgendo, eventualmente, anche gli enti interessati all’applicazione della procedura riguardante i lavoratori altamente qualificati.

    Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

    Si resta a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento.

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    - Note -

    (1) L’asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 24 bis del T.U.I. (v. elenco delle organizzazioni nel sito istituzionale MLPS link: https://www.lavoro.gov.it/temie-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/pagine/semplificazione-procedure-con-leorganizzazioni-datoriali).

     

 

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