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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 29/03/2024

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

     

    Art. 1

     

    1. Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     

    Allegato

    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7

     

    All'articolo 1:

     

    al comma 2, le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;

     

    al comma 3, lettera a), le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;

     

    dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

    «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo».

     

    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 1-bis (Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali). - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo".

     

    Art. 1-ter (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024). - 1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

    2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

    3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

    4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

    La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

    5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonchè la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

    6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

    7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

    8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

    9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

    10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

    11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

    12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

    13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

    14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

    15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

    16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

    17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale.

    Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

    18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

    19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

    20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

    21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

    22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

     

    All'articolo 2:

     

    al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 236, le parole: «sul proprio sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

    alla lettera c):

    al capoverso 236-bis, le parole: «sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

    al capoverso 236-ter, le parole: «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «in fase di prima applicazione», le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026»;

     

    al comma 2, le parole: «con regolamento di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17» e le parole: «disposizioni del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento di cui al decreto».

     

    Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

    «Art. 2-bis (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico). - 1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale».

     

    All'articolo 4:

    dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

     

    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 4-bis (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.

    Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".

     

    Art. 4-ter (Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

     

    Art. 4-quater (Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale). - 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonchè per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

     

    Art. 4-quinquies (Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento). - 1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

     

    Art. 4-sexies (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165). - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

    "c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera".

     

    Art. 4-septies (Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024). - 1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è ridotto della metà».

     

    All'articolo 5:

    al comma 2, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-ter».

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 marzo 2024, n. 74.

     

 

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