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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 12/02/2024

    Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99

     

    Capo I

    Disposizioni generali

     

    Art. 1

      Oggetto e finalità

     

     1. Ai sensi dell'art. 14, commi 3, 4 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a garanzia del corretto e regolare funzionamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e al fine di orientare e agevolare una corretta e regolare transizione e attuazione delle modifiche apportate in sede di normazione primaria e secondaria, il presente decreto disciplina la fase transitoria della durata di tre anni a decorrere dal 27 luglio 2022, data di entrata in vigore della sopracitata legge n. 99/2022.

     2. Ai sensi di quanto previsto nel comma 1, e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022, il presente decreto prevede:

     a) le disposizioni transitorie già previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022;

     b) le disposizioni transitorie di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 99/2022.

     

     Art. 2

     Entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi  della legge n. 99/2022

     

     1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per l'entrata in vigore dei decreti ministeriali emanati e da emanare in attuazione della legge n. 99/2022, fatte salve eventuali, differenti, specifiche previsioni ivi contenute, la fase di integrazione dell'efficacia si ritiene compiuta con la relativa pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

     

    Capo II

    Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022

     

     Art. 3

    Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro  dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88

     

     1. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, definisce:

     a) i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022;

     b) i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni di cui alla lettera a);

     c) le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei medesimi percorsi formativi;

     d) i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, con riferimento alle figure professionali definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, allo scopo di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

     2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del sopracitato decreto n. 88/2023, le relative disposizioni trovano applicazione per le prove di verifica finale dei percorsi formativi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) attivati a partire dall'anno formativo 2023/2024.

     3. Nell'ambito del sopracitato decreto n. 88/2023, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti, rispettivamente, il rilascio, da parte delle fondazioni ITS Academy, su richiesta degli allievi, delle certificazione delle competenze complessive acquisite all'esito dei percorsi anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale, nonchè la validazione o certificazione da parte delle medesime fondazioni delle competenze acquisite dagli allievi durante i tirocini formativi e l'attività lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi, trovano applicazione già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, coincidente con la data del 20 giugno 2023, e, pertanto, anche con riferimento ai percorsi formativi in corso di svolgimento.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 6 del sopracitato decreto n. 88/2023, concernenti i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate nonchè il modello EUROPASS diploma supplement, di cui agli allegati 1, 2 e 3, del medesimo decreto, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del decreto.

    Pertanto, i nuovi modelli di diploma e di EUROPASS di cui al precedente periodo sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all'esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.

     

     Art. 4

    Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro  dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89

     

     1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, e il relativo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, definiscono lo schema di statuto delle fondazioni ITS Academy. La conformità dello statuto di ciascuna fondazione al suddetto schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della legge n. 99/2022.

     2. Le disposizioni del sopracitato decreto n. 89/2023 e del relativo allegato trovano immediata applicazione a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero il 10 luglio 2023.

     3. Tutte le fondazioni ITS Academy costituitesi dopo la data del 10 luglio 2023 rispettano quanto previsto nel sopracitato decreto n. 89/2023.

     4. Al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto n. 89/2023, l'art. 3, comma 4, prevede che esse, entro dodici mesi dalla sua efficacia, ovvero entro il 10 luglio 2024, adeguano lo statuto rispetto a quanto previsto dal decreto e dal relativo allegato, concernente lo schema di statuto.

    Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato nei termini sopra riportati, le fondazioni, previa determinazione della giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.

     

     Art. 5

    Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro  dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191

     

     1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre, n. 191, individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonchè i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.

     2. L'art. 18 del sopracitato decreto n. 191/2023 prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero a decorrere dal 19 ottobre 2023.

     3. L'art. 16 del sopracitato decreto n. 191/2023 disciplina la fase transitoria secondo quanto nel seguito riportato:

     a) per un periodo pari a tre anni dall'entrata in vigore del decreto, si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni;

     b) le fondazioni ITS Academy non rientranti nel sopracitato art. 14, commi 1 e 2, ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure previste dal decreto;

     c) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come fondazioni di partecipazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

     d) all'esito degli adempimenti di cui alla lettera c), le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione;  

     e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al decreto n. 191/2023 e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.

     

    Art. 6

    Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro  dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203

     

     1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il decreto 20 ottobre 2023, n. 203, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:

     a) le aree tecnologiche di riferimento;  

     b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

     c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

     d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.  

     2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, l'art. 8 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.

     3. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel sopracitato decreto n. 203/2023, nei propri piani territoriali, le fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

     4. Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 7 del sopracitato decreto n. 203/2023 prevede che, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 7.

     

     Art. 7

    Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro  dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217

     

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, definisce i criteri in base ai quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, nonchè a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

     2. L'art. 5 del sopracitato decreto n. 217/2023 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, in funzione della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.

     3. In combinato disposto con quanto previsto dal sopracitato art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, le fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operatività su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su piu' aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, come definita ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del presente decreto. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su più aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo i criteri, le modalità e le procedure disciplinate dallo stesso decreto n. 217/2023.

     4. Alla luce di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, per tutte le fondazioni ITS Academy che non rientrano nell'ambito operativo di cui al comma 3 il decreto n. 217/2023 trova immediata applicazione e, pertanto, le intese dovranno essere raggiunte prima dell'inizio dell'anno formativo 2024-2025, in modo da garantirne l'attuazione e l'operatività per le attività formative da lì decorrenti.

     5. Le intese hanno carattere permanente e tengono a riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023.  

    6. Per l'anno formativo 2023-2024, per i relativi destinatari, si applica comunque l'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, il quale, così come successivamente modificato e integrato, prevede che le fondazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), che al 27 luglio 2022 fanno già riferimento a piu' di un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero sino al 27 dicembre 2023.  

     

     Art. 8

    Disposizioni intertemporali in merito all'attivazione del Sistema  nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di  istruzione tecnologica superiore

     

     1. I decreti del Ministro dell'istruzione e del merito numeri 229 e 228 del 30 novembre 2023, rispettivamente concernenti il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, e il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, si applicano per le attività di monitoraggio e valutazione effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

     2. Per le attività di monitoraggio e valutazione degli anni 2024 e 2025, rispettivamente relative ai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui all'accordo in Conferenza unificata 5 agosto 2014, così come modificato e integrato dall'accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, comunque tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 99/2022, con particolare riferimento all'art. 11, nonchè dall'art. 10 del presente decreto.

     

     Art. 9

    Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera  b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022

     

     1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022, definisce:

     a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy;  

     b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello.

     2. In coerenza con quanto previsto all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, le disposizioni relative alle figure professionali nazionali di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al precedente periodo, hanno la stessa validità e gli stessi effetti di quelli rilasciati sul resto del territorio nazionale.

     3. Le disposizioni relative alle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al comma 1, lettera b), si applicano con decorrenza immediata dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo.

     

    Capo III

    Disposizioni transitorie sulle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e sui criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

     

    Art. 10

     Deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo   per l'istruzione tecnologica superiore

     

     1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, comma 7, della legge n. 99/2022, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, in raccordo con l'art. 8, comma 2, del presente decreto, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la ripartizione delle risorse premiali spettanti alle fondazioni individuate come beneficiarie secondo i criteri e le modalità previste nell'ambito del sopracitato decreto è effettuata utilizzando il ranking prodotto secondo gli accordi in Conferenza unificata del 4 agosto 2014 e 17 dicembre 2015, tenendo conto, ai fini dell'assegnazione di una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle medesime risorse, del numero di studentesse iscritte e diplomate. Una ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, anche in raccordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del presente decreto, la ripartizione delle risorse premiali di cui al comma 1 è effettuata sulla base di quanto previsto nei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito numeri 229 e 228 del 30 novembre 2023, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235.

     

     Art. 11

    Criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota  di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

     

     1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 14, comma 4, della legge n. 99/2022, ai fini del graduale incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi obbligatori, le fondazioni ITS Academy utilizzano i seguenti riferimenti:

     a) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2024-2025, è garantita la quota almeno del 33 per cento del monte orario complessivo;

     b) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2025-2026, è garantita la quota almeno del 35 per cento del monte orario complessivo.

     

    Capo IV

    Disposizioni finali

     

    Art. 12

     Clausole di salvaguardia

     

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

     2. Per quanto non espressamente disciplinato da questo decreto, si rinvia a quanto disposto negli altri decreti emanati in attuazione della legge n. 99/2022, nonchè ai decreti e agli atti normativi eventualmente adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

     

     Art. 13

     Entrata in vigore

     

     1. In raccordo con quanto previsto all'art. 2, comma 1, del presente decreto, e fatte salve le specifiche disposizioni previste nell'ambito dei singoli decreti ministeriali emanati e da emanare in attuazione della legge n. 99/2022, la fase di integrazione dell'efficacia del presente decreto si ritiene compiuta con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

     

    Art. 14

     Clausola finanziaria

     

     1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni finanziarie dei decreti attuativi della legge n. 99/2022, all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. del 10 febbraio 2024, n. 34

 

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