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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 12/02/2024

    Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99

     

    Art. 1

    Oggetto e finalità

     

    1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area.

    2. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, il presente decreto definisce altresì i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

    3. Le intese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno carattere permanente.

     

    Art. 2

    Condizioni per consentire la presenza nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana di più ITS Academy che operano nella stessa area tecnologica

     

    1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale. Gli ITS Academy possono fare riferimento ad un'area tecnologica a condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area.

    2. In deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, gli ITS Academy possono essere autorizzati a fare riferimento a una delle aree tecnologiche definite a livello nazionale anche se nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana sono già presenti altri ITS Academy operanti nella medesima area in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

    a) popolazione residente nel territorio provinciale o della città metropolitana non inferiore a ottocentomila abitanti;

    b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale.

     

    Art. 3

    Condizioni per consentire l'operatività di un ITS Academy in più aree tecnologiche anche se nelle medesime aree operano altri ITS Academy situati nella medesima regione

     

    1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella stessa regione.

    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, in deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, gli ITS Academy, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, possono essere autorizzati a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono già presenti altri ITS Academy operanti nella stessa area tecnologica in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

    a) elevato fabbisogno occupazionale di determinate figure di tecnici superiori che emerga dalle principali indagini ufficiali relative al mercato del lavoro, ivi compresi i bollettini del Sistema informativo Excelsior, realizzati da Unioncamere e dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), le analisi elaborate sulla base delle statistiche prodotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) attraverso la rilevazione continua sulle forze di lavoro, le ricerche svolte da enti di ricerca pubblici e privati di rilevanza regionale, oppure concrete possibilità di investimenti produttivi da parte di determinate aziende per specifiche filiere produttive;

    b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale;

    c) impegno a incrementare prima dell'accreditamento la consistenza patrimoniale della Fondazione ITS Academy per ogni area tecnologica ulteriore rispetto a quella primaria di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto 17 maggio 2023, n. 89, relativo allo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy, e dall'art. 6 del decreto 4 ottobre 2023, n. 191.

     

    Art. 4

    Modalità e procedure di deroga per l'afferenza di un ITS Academy ad una o più aree tecnologiche

     

    1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, l'ITS Academy interessato presenta richiesta alla regione di riferimento, allegando le rispettive documentazioni a supporto. La regione, previa istruttoria e valutazione positiva della domanda, la trasmette al Ministero dell'istruzione e del merito.

    2. La relazione istruttoria della regione dimostra la contestuale sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, evidenziando, in particolare, con riferimento alle esigenze della filiera produttiva dell'ITS Academy e ai rapporti con l'offerta formativa regionale:

    a) la struttura e la dimensione dell'ITS Academy richiedente nell'ambito dell'area primaria di riferimento e delle altre eventuali aree in cui opera, rappresentata in termini di un congruo numero di percorsi, iscritti e diplomati nell'ultimo triennio formativo;

    b) che le esigenze della filiera produttiva non possano essere efficacemente soddisfatte dagli ITS Academy già operanti nelle aree tecnologiche interessate, nemmeno attraverso l'apertura di nuove sedi distaccate.

    3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'esame della richiesta dell'ITS Academy e della relazione istruttoria regionale, trasmettendo, nei trenta giorni successivi alla ricezione, l'eventuale atto di assenso, che sancisce il raggiungimento dell'intesa. Nelle eventuali ipotesi di dissenso, il Ministero fornisce adeguata motivazione del provvedimento di diniego dell'intesa, valutando la piena sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, e tenuto conto delle evidenze emerse dalla relazione istruttoria regionale.

    4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, per le fondazioni che, all'entrata in vigore del presente decreto, operano su un'area tecnologica cui facciano riferimento anche altre fondazioni operanti nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, e le fondazioni che operano su più di un'area tecnologica rispetto a quella di riferimento primaria, si applica quanto previsto dal presente decreto, fatti salvi il completamento dei percorsi formativi già avviati e/o dei percorsi formativi per i quali siano già stati pubblicati bandi e avvisi di finanziamento da parte delle Regioni competenti. Per le fondazioni di cui al precedente periodo, nell'ambito della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai fini del raggiungimento dell'intesa si tiene altresì conto:

    a) degli investimenti effettuati dalle fondazioni con le risorse ricevute nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

    b) dei risultati positivi conseguiti dalle medesime fondazioni nel triennio precedente nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi erogati dalle fondazioni interessate di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022.

    5. Ad integrazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per le fondazioni ITS Academy che nell'ultimo triennio formativo abbiano operato negli ambiti di articolazione dell'area tecnologica Nuove tecnologie per il made in Italy, confluenti, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, nelle nuove aree tecnologiche come ivi definite, le richieste di operare su più aree tecnologiche in deroga alla condizione di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, sono trattate in via prioritaria rispetto a quelle delle altre fondazioni.

     

    Art. 5

    Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del provvedimento

     

    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai fini della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.

    2. In combinato disposto con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le fondazioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operatività su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su più aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su più aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo quanto previsto dal presente decreto.

    3. Le intese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno come riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.

     

    Art. 6

    Clausola di salvaguardia

     

    1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

     

    Art. 7

    Clausola finanziaria

     

    1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 febbraio 2024, n. 34.

     

 

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