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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 07/12/2023

    Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.

     

    Quadro normativo

    - Legge 20 febbraio 1958, n. 93: “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.” Articolo 8 (NOTA 1)

    - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.

    - Legge 10 maggio 1982, n. 251: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 5.

    - Legge 28 febbraio 1986, n. 41: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”. Articolo 20, commi 3, 4 e 6.

    - Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11 (NOTA 2).

    - Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 287.

    - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 94, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a favore dei medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

    - Circolare Inail 8 novembre 2019, n. 30: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019”.

    - Delibera del Commissario straordinario Inail 26 settembre 2023, n. 68: “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023”.

    - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.

     

    Premessa

     

    L’articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, stabilisce che alle rendite per inabilità permanente e per morte dei medici per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, nonché agli assegni una volta tanto in caso di morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124.

    In particolare, il terzo comma del predetto articolo, nel testo modificato dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, prevede, a partire dal 1° luglio 1983, la rivalutazione della retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite (retribuzione convenzionale) (NOTA 3) con cadenza annuale e indica come parametro di riferimento le variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali dei medici radiologi ospedalieri, comprensive dell’indennità integrativa speciale.

    L’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel confermare il meccanismo di rivalutazione annuale della suddetta retribuzione convenzionale, ha disposto che la rivalutazione possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita con il medesimo meccanismo.

    In mancanza del suddetto presupposto previsto per la rivalutazione ex articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche, ha previsto che - con effetto dall’anno 2000, e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno - la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente (nel seguito, Indice Foi Istat).

    Lo stesso articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito che gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

    L’ultima variazione della retribuzione effettuata ai sensi del suddetto articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 risale al decreto ministeriale del 4 gennaio 2007 che, con decorrenza 1° gennaio 2005, ha fissato tale retribuzione in € 50.280,11.

    A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 1° luglio 2019 (NOTA 4), la rivalutazione annuale è stata disposta sulla base dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con applicazione dell’Indice Foi Istat, in quanto i rinnovi contrattuali del personale della dirigenza medico/veterinaria del servizio sanitario nazionale (quadriennio normativo 2006-2009) per il biennio economico 2006-2007 e per il biennio economico 2008-2009 hanno determinato una variazione delle retribuzioni inferiore al 10%, soglia minima prevista dall’articolo 20 della legge n. 28 febbraio 1986, n. 41.

    Per effetto degli incrementi annuali legati all’Indice Foi Istat, l’importo della retribuzione convenzionale sulla base della quale è stata operata l’ultima rivalutazione applicata al settore, con decorrenza 1° luglio 2019, è pari a € 61.385,80.

     

    Rinnovo contrattuale del 2019

    In data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2016 - 2018 che ha comportato, nell’anno 2018, una variazione della retribuzione contrattuale pari al 13,07% rispetto a quella dell’anno 2004, presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

    Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2019, la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni e per la rivalutazione delle rendite sarebbe stata pari a € 56.851,72.

    La nuova retribuzione convenzionale di € 56.851,72 avrebbe dovuto peraltro assorbire, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le rivalutazioni annuali applicate dal 2006 al 2019 sulla base dell’Indice Foi Istat.

    Tenuto conto, però, che l’ultima retribuzione convenzionale stabilita, ai sensi dell’articolo 11 del suddetto decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dal decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 94, era pari ad € 61.385,80, importo già superiore rispetto alla retribuzione convenzionale determinata a seguito del rinnovo contrattuale (€ 56.851,72), in analogia con quanto previsto dall’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (NOTA 5), è stato mantenuto invariato l’importo di € 61.385,80, risultante dagli incrementi applicati negli anni precedenti (dal 2004 al 2019), in attesa che, per effetto delle future rivalutazioni periodiche annuali, la nuova retribuzione convenzionale scaturita dal rinnovo contrattuale superasse il predetto importo di € 61.385,80.

     

    Retribuzione convenzionale e rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023

    Per l’anno 2023 si è registrato una variazione percentuale dell’8,1% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022.

    A seguito della predetta variazione dell’Indice Foi Istat, l’applicazione degli indici intervenuti dal 2019 al 2023 alla retribuzione convenzionale determinata a seguito del rinnovo contrattuale, pari ad € 56.851,72, ha determinato, con decorrenza 1° luglio 2023, un valore pari ad € 62.937,51, superiore rispetto a quella vigente di € 61.385,80, facendo venir meno le ragioni che avevano portato a mantenere invariata la retribuzione convenzionale dal 2019.

    Sulla base della nuova situazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132 (Allegato 1), su proposta del Commissario straordinario Inail (NOTA 6), con decorrenza 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale annua in argomento è stata determinata nella misura di € 62.937,51.

    La nuova retribuzione convenzionale comporta, con la suddetta decorrenza, una rivalutazione delle prestazioni economiche da erogare alla categoria di lavoratori in oggetto pari al 2,53%.

    Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, anche l’importo dell’assegno una tantum per i familiari superstiti dei medici radiologi è ora rapportato alla predetta retribuzione secondo le seguenti percentuali:

    - un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;

    - un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

    - un sesto negli altri casi.

    Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine anagrafica

    Gli importi relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche dovuti ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2023, n. 132, saranno liquidati d’ufficio sulla base della retribuzione sopra riportata e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2024.

    La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.

    Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

    In caso di variazioni anagrafiche il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

    Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

     

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    Note:

    (1) Come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

    (2) Come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

    (3) Sono prese in considerazione le retribuzioni contrattuali su base nazionale dei medici radiologi ospedalieri, e in particolare quelle spettanti alla qualifica “Dirigente medico neo assunto”, cioè con anzianità di servizio inferiore a cinque anni.

    (4) Cfr decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 gennaio 2007; decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 luglio 2007; decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 giugno 2009; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2010; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 giugno 2011; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2012; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2016; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018; decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2019, n. 94.

    (5) Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

    (6) Cfr delibera del Commissario straordinario Inail del 26 settembre 2023, n. 68

     

    Allegato

    (MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 31 ottobre 2023, n. 132)

 

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