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Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell'afflusso di profughi da Gaza
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell'afflusso di profughi da Gaza.
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2023, n. 285.
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