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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 07/12/2023

    Lavoro - Mancata contribuzione - Gestione speciale commercianti - Attività lavorativa svolta dal familiare coadiutore - Obbligo di iscrizione in capo al titolare di s.r.l. - Accoglimento

     

    Rilevato che

     

    La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di M.M., socio unico della M. s.r.l., avverso l’iscrizione a ruolo della pretesa dell’Inps per mancata contribuzione alla Gestione speciale commercianti in relazione all’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore, non socio, M.F..

    Riteneva la Corte che l’iscrizione del titolare dell’impresa commerciale per l’attività lavorativa svolta in essa dai familiari fosse prevista solo in caso di società di persone, e non anche in caso di s.r.l.

    Avverso la sentenza, Inps, in proprio e quale procuratore speciale della (...) (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo.

    M.M. ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. sono rimasti intimati.

    All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

     

    Considerato che

     

    Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.613/66, e degli artt.1 e 2 l. n.1397/60, per avere la Corte escluso l’obbligo di iscrizione in capo al titolare di s.r.l. rispetto all’attività lavorativa svolta dai familiari coadiutori.

    Il motivo è fondato.

    Questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore (Cass.31286/19, Cass.1559/20).

    La sentenza impugnata non si è conformata al suddetto orientamento e va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti in fatto e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

     

    P.Q.M.

     

    Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

 

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