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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 25/05/2023

    Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici - Modifiche

     

    Delibera

     

    di approvare le seguenti modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici”:

    - al paragrafo “Cure idrofangotermali”, sono soppresse le parole: al secondo capoverso, secondo alinea, “per i quali non sia scaduto l’ultimo termine revisionale” e al terzo alinea “senza limiti di tempo”;

    - al paragrafo “Soggiorni climatici”, sono soppresse le parole: al quarto capoverso “nell’ambito dei termini revisionali, ad eccezione dei silicotici e asbestotici per i quali non sono previsti limiti di tempo”; al settimo capoverso, primo alinea, “per i quali non sia scaduto l’ultimo termine revisionale” e al secondo alinea “senza limiti di tempo”.

    Il testo del Protocollo, modificato come sopra, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

    Gli oneri derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni trovano copertura nel bilancio di previsone 2023 Missione 1 – Politiche previdenziali, Programma 1.2 – Prestazioni economiche agli assicurati e saranno imputati alla voce U.1.03.02.18.999 – Altri acquisti di servizi sanitari n. a. c.

     

    Allegato

    Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e al soggiorni climatici

     

    CURE IDROFANGOTERMALI

     

    Sulla base della normativa vigente (NOTA 1), l'Inail provvede al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno (prestazioni economiche accessorie) sostenute dall'infortunato/tecnopatico per la fruizione delle cure idrofangotermali, autorizzate dal dirigente medico dell'Inail ed erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per l'eventuale accompagnatore, qualora autorizzato.

    Al riguardo, stante le norme che prevedono la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni economiche accessorie da parte degli Enti previdenziali dopo il 31 dicembre 2018 subordinatamente all'emanazione di specifici protocolli da loro stessi definiti, si riportano:

    - i soggetti che ne hanno diritto;

    - le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali;

    - le prestazioni termali erogabili agli assistiti dell'Inail (a carico del Ssn);

    - le prestazioni economiche accessorie erogate dall'Inail.

    I soggetti che hanno diritto alla suddetta prestazione sono:

    - infortunati/tecnopatici, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta con motivato parere clinico sulla assoluta necessità della cura e previo assenso della Asl di competenza (casi di "indifferibilità" delle cure termali);

    - soggetti titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste da apposito decreto del Ministero della Salute (patologie identificate nell'elenco di cui al d.m. del 15.12.1994);

    - soggetti titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste dal citato decreto del Ministero della salute.

    Le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali per i soggetti assistiti Inail, tenuto conto del decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1994, in particolare sono:

    - Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extraarticolari.

    - Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

    Tenuto, altresì, conto delle patologie per le quali il Servizio sanitario nazionale eroga l'assistenza termale a tutti gli assistiti, nonché del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 aprile 1994 su specifica richiesta dell'Inail, sono da ricomprendere anche le seguenti patologie:

    - Malattie dermatologiche: eczema e dermatite atopica da contatto professionale (escluse le forme acute vescicolare ed essudativa).

    - Malattie ORL: riniti, faringiti, laringiti croniche da fattori professionali irritativi o allergizzanti.

    - Malattie vascolari: postumi di flebopatie croniche post-traumatiche.

    Le prestazioni erogabili agli assistiti dell'Inail sono indicate nell'allegato 9 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017. In particolare, le prestazioni erogabili ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni (NOTA 2), sono:

    16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate comprendente:

    - Visita specialistica

    - Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni)

    17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:

    - Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)

    - Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie)

    - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari

    - Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie)

    - Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ecc.).

    - Altre terapie strumentali e medicamentose (qualora richieste dai singoli casi)

    18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:

    - Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)

    - Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari)

    - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari

    - Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non

    - Ossigenoterapia

    - Cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico).

    Sulla base di quanto sopraesposto sono, inoltre, erogabili agli assisiti Inail anche le seguenti ulteriori prestazioni previste dall'allegato 9 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 che elenca le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale erogabili a tutti gli assistiti :

    4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)

    6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)

    15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:

    - Visita specialistica

    - Elettrocardiogramma

    - Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi

    - Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura)

    - 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio

    La durata del ciclo di cure per il trattamento termale autorizzato dall'Inail è di 15 giorni annui (12 di cure più 3 di viaggio). II medico dell'Inail indicherà la struttura termale più adatta alla patologia da trattare ma limitatamente, di norma, a località in ambito regionale o in regioni limitrofe.

     

    SOGGIORNI CLIMATICI

     

    Il soggiorno climatico è una prestazione basata sulla climatoterapia cioè sugli effetti biologici del clima sull'organismo umano e consiste in periodi di soggiorno in una località idonea al tipo di patologia senza sedute di cura.

    Per tale caratteristica, questa prestazione è rimasta sempre a totale carico dell'Inail.

    Il soggiorno climatico trova specifica indicazione nei casi di particolare gravità in particolare per grave insufficienza cardio-respiratoria e gravi disturbi neurologici.

    Le richieste da parte dell'infortunato/tecnopatico possono essere inoltrate in qualsiasi periodo dell'anno.

    Le richieste di soggiorno devono essere presentate dall'infortunato/tecnopatico corredate da un certificato medico, attestante le menomazioni per le quali si richiede la specifica prestazione sanitaria e il tipo di soggiorno ritenuto necessario.

    Il dirigente medico dell'Inail può stabilire la necessità di un accompagnatore, per il solo viaggio o per il viaggio e il soggiorno, anche a favore dell'infortunato/tecnopatico non titolare di assegno per assistenza personale continuativa.

    I soggetti che hanno diritto alla suddetta prestazione sono:

    - titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale;

    - titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi.

    La durata del periodo di soggiorno può essere al massimo di 20 giorni ed il medico dell'Inail indicherà il clima più adatto alla patologia da trattare ma limitatamente, di norma, a località in ambito regionale o in regioni limitrofe.

     

    PRESTAZIONI ECONOMICHE ACCESSORIE

     

    Le prestazioni economiche accessorie erogate per la fruizione delle cure idrofangotermali o dei soggiorni climatici dall'Inail consistono nel:

    - rimborso spese di:

    - viaggio di andata e ritorno all'assistito e all'eventuale accompagnatore per l'effettuazione delle cure (previa autorizzazione);

    - soggiorno in albergo convenzionato (NOTA 3), anche per l'accompagnatore;

    - pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta o integrazione della rendita diretta solo nei casi di indifferibilità del trattamento. Gli importi relativi all'indennità o all'integrazione sono soggetti a tassazione Irpef.

    Le prestazioni si ottengono presentando la domanda, su richiesta del medico curante, alla Sede Inail di appartenenza. Le richieste di cure termali o soggiorni climatici devono essere presentate dall'infortunato/tecnopatico corredate da un certificato medico attestante le menomazioni per le quali si richiede la specifica prestazione sanitaria e il tipo di cura o il soggiorno ritenuto necessario. Il dirigente medico dell'Inail esamina le richieste e individua, in caso di concessione, la cura o il soggiorno più adeguato al caso. Le cure, qualora concesse, possono essere effettuate al di fuori dei periodi di congedo ordinario solo se ritenute "indifferibili", dal punto di vista dell'utilità e dell'efficacia terapeutica e/o riabilitativa e di norma, in località situata nella regione di appartenenza ovvero in regioni limitrofe.

    Sono a carico dell'Inail le spese di viaggio e di soggiorno di coloro che, previa autorizzazione, accompagnano i titolari di assegno per assistenza personale continuativa a effettuare le cure o il soggiorno.

    Il dirigente medico dell'Inail può stabilire la necessità di accompagnatore, per il solo viaggio o per il viaggio e il soggiorno, anche a favore dell'infortunato/tecnopatico non titolare di assegno per assistenza personale continuativa.

     

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    Note:

    (1) Legge 323/2000, art. 5, c.1 (Riordino del settore termale); Legge n. 208/2015, art. 1 cc 301 e 302

    (2) Secondo il quale l'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali erogate in favore degli assicurati dell'lnail e dell'lnps è a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

    (3) A partire dal 1997, le competenze alla stipula delle convenzioni è devoluta con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail alle Strutture regionali.

 

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