Il sito web dello Studio Boschi utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati. Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.

Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 25/05/2023

    Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto 5 settembre 2018, in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno

     

    Art. 1

    Disposizioni per la razionale applicazione dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni

     

    1. Il produttore, anche attraverso le associazioni di categoria, invia agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nonché all'AgCom, con cadenza trimestrale, al 31 marzo, al 30 giugno, al 31 ottobre e al 31 dicembre di ogni anno di calendario, l'elenco dei fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate da esso prodotte o distribuite la cui prima utilizzazione sia avvenuta nel trimestre precedente al trimestre di comunicazione o nell'eventuale diverso periodo concordato con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente interessati. Sono fatte salve le diverse cadenze concordate con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione interessati. Per prime utilizzazioni si intendono quelle che fanno sorgere il diritto a compenso, come previsto dall'art. 73, comma 1, 73-bis e dall'art. 84, commi 2 e 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

    2. L'elenco di cui al comma precedente dovrà contenere l'indicazione e qualificazione di primario e comprimario degli artisti interpreti o esecutori che sostengono una parte di notevole importanza artistica, nonchè le informazioni oggetto di notifica ai sensi del successivo comma 3 ed è reso accessibile dall'AgCom in formato elettronico in modo da consentire agli artisti interpreti ed esecutori che hanno preso parte a fonogrammi, videogrammi od opere contenuti nell'elenco di formulare le loro osservazioni e controdeduzioni ai rispettivi produttori, in particolare sulla loro qualificazione di primario e comprimario, direttamente o per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente cui hanno conferito mandato.

    Per i fonogrammi, i videogrammi e le opere prodotti antecedentemente alla data del presente decreto, l'obbligo di comunicazione è assolto entro la fine del trimestre, come calcolato al comma 1, successivo alla ricezione della richiesta formulata dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente.

    3. Sono artisti interpreti esecutori primari e comprimari:

    a) nel settore musicale è artista primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome è indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza di supporto, sul formato digitale dell'opera o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari;

    b) nel settore musicale è artista comprimario l'artista esecutore che, nell'esecuzione dell'opera, sostiene una parte di notevole importanza artistica e il cui nome è menzionato nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi;

    c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale è artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non è di mero accompagnamento, ma è parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro è artista primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione è diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra o coro è artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non è artista avente diritto;

    d) nel settore musicale sono artisti primari, i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione; sono, altresì, artisti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre, per particolari tipologie di organico ovvero di composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo, è riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione è primario; se uno dei componenti è specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente è artista primario, mentre gli altri componenti sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui è esplicitato, nel nome del gruppo, il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, è artista primario, mentre i restanti componenti sono artisti comprimari;

    e) nel settore musicale sono artisti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b);

    f) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate è artista primario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi del comma 2 ovvero che abbia la maggiore rilevanza nei titoli dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo;

    g) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate è artista comprimario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi del comma 2 ovvero che appaia tale dai titoli dell'opera, interpretando in ogni caso un ruolo, seppure non protagonista, comunque di notevole importanza rispetto al suo intreccio narrativo.

    4. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente consentono interrogazioni nei rispettivi database ai fini di consentire la verifica, in relazione alla medesima opera, dei mandati conferiti dal medesimo artista interprete ed esecutore e di eventuali sovrapposizioni o conflitti fra i mandati in questione, secondo modalità tecniche definite dall'AgCom, possibilmente mediante procedure di co-regolamentazione.

    5. Per i fonogrammi, i videogrammi e le opere di titolarità di un produttore straniero e utilizzate in Italia, la comunicazione ai sensi del comma 1 e la relativa indicazione della qualità di artista verrà effettuata dall'artista interprete esecutore interessato che ha sostenuto una parte di notevole importanza artistica direttamente, per il tramite di eventuali distributori o, in alternativa, degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente cui ha conferito mandato. L'indicazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione, se del caso richiesta al produttore straniero e da questi fornita.

     

    Art. 2

    Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni

     

    1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi inerenti al medesimo fonogramma o la medesima opera cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi o entità di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, rilevano anche sul campo quali siano le prassi di settore ed elaborano linee guida sulle best practices relative ai criteri di ripartizione dei compensi e le comunicano dall'AgCom.

    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non può superare il cinquanta per cento dell'importo dovuto alla totalità degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari.

    3. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli esiti delle controversie sulle determinazioni assunte dai diversi organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente sui criteri di ripartizione dei compensi dovuti sul medesimo fonogramma o sulla medesima opera cinematografica o assimilata ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente sono notificati dalle parti all'AgCom e da questa resi accessibili, nonchè pubblicati sul sito di ciascun organismo di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

     

    Art. 3

    Modalità di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi

     

    1. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per gli apparecchi e i supporti di registrazione audio agli artisti interpreti o esecutori del settore, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alle quali i predetti artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato. I compensi di cui al periodo precedente sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore audio, in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.

    2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori del settore, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative o imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alle quali gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento della quota di cui al periodo precedente è utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della legge sul diritto d'autore. I compensi di cui al primo periodo sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore video, in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.

    3. Ai fini della corretta attribuzione dei compensi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore audio e del settore video trasmettono la certificazione dell'organo di revisione contabile alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dell'ammontare certificato.

     

    Art. 4

    Disposizioni transitorie e finali

     

    1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     

    ---

    Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 maggio 2023, n. 120.

     

 

Made in DataLabor.Com