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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 27/09/2022

    Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

     

    1. Premessa

     

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

    Come previsto dal citato articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, l’esonero in trattazione è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

    Nella richiamata circolare, in particolare, è stato chiarito che l’esonero in esame, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

    Pertanto, si rappresenta che il limite mensile di 2.692 euro è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS, sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

    Considerato che la condizione legittimante l’applicazione dell’esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che, come sopra chiarito, non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ne deriva che, nelle ipotesi in cui sia rispettato il limite della retribuzione imponibile sopra richiamato, ma non sia possibile applicare l’esonero in trattazione in quanto per il rapporto di lavoro già si fruisce di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore (ci si riferisce, ad esempio, all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui "le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero"), i lavoratori devono, comunque, considerarsi come destinatari dell’applicazione dello stesso e, conseguentemente, come destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro di cui al decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

    La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che: "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

    Pertanto, ferme le indicazioni contenute nella circolare n. 43/2022, si precisa che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

    In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, nel precisare che il limite mensile di 2.692 euro è riferito ai rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, con il presente messaggio, a integrazione di quanto già chiarito nella circolare n. 43/2022, si forniscono ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e si forniscono ulteriori istruzioni operative per la corretta fruizione della misura di esonero.

     

    2. Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità

     

    L’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

    La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui al citato articolo 20 del decreto Aiuti-bis, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.

    Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) (NOTA 1).

    Nella citata circolare n. 43/2022 è stato, inoltre, chiarito - con riferimento alle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022 - che la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

    A integrazione di quanto già previsto nella suddetta circolare, si precisa che, al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

    Considerazioni del tutto similari all’ipotesi della cessazione in corso d’anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

     

    3. Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili

     

    Come evidenziato in premessa, la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.

    Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

    Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

    Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (NOTA 2) (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.

    L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

    Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

    Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

     

    4. Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022

     

    La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

    La delimitazione del periodo temporale di applicazione della previsione in trattazione comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione.

    Il carattere sperimentale della previsione in esame e l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, comporta, inoltre, che nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

     

    5. Possibilità di avvalersi dell’esonero per le ipotesi di lavoratori distaccati all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati

     

    Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, sebbene la disciplina speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS", preveda una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’esonero in trattazione, sostanziandosi in una riduzione della sola quota a carico del lavoratore, può trovare applicazione a condizione che la retribuzione mensile non superi l’importo di 2.692 euro.

    Al riguardo, si rappresenta che il decreto-legge n. 317/1987 reca una disciplina speciale per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

    Il decreto-legge citato, oltre a prevedere l'obbligatoria iscrizione al sistema nazionale delle assicurazioni sociali - espressamente individuate nell’articolo 1 - nonché il versamento della relativa contribuzione sulle retribuzioni convenzionali (generalmente più basse di quelle effettive), riconosce ai datori di lavoro operanti all’estero il diritto a beneficiare di specifiche riduzioni contributive.

    In particolare, il decreto-legge n. 317/1987 prevede:

    - per le assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, la disoccupazione involontaria e la tubercolosi la riduzione di 10 punti dell’aliquota complessiva dovuta, da utilizzare fino ad esaurimento delle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate (cfr. l’art. 4, comma 2, lett. a);

    - per l’assicurazione contro la malattia e per la maternità le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali (cfr. l’art. 4, comma 2, lett. b).

    Tanto premesso, per il riconoscimento dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, continua a trovare applicazione il generale principio della sua applicabilità a condizione che la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 2.692 euro.

    Analoga conclusione circa la possibilità di applicare l’esonero in trattazione si ritiene valida anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro riguardanti soggetti distaccati in Paesi parzialmente convenzionati, per i quali i datori di lavoro operano con un differente costo del mercato del lavoro e sono soggetti a un doppio regime contributivo:

    a) per le assicurazioni comprese nella convenzione, si applicano le disposizioni previste per i Paesi convenzionati e i contributi devono essere versati sulle retribuzioni effettive;

    b) per le assicurazioni non coperte e non disciplinate dalla convenzione, si applicano le disposizioni previste per i Paesi non convenzionati e i contributi previdenziali devono essere versati sulla base di retribuzioni convenzionali ai sensi del decreto-legge n. 317/1987.

     

    6. Quattordicesima mensilità

     

    A ulteriore chiarimento di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

     

    7. Imprese operanti nel settore marittimo che usufruiscono dello sgravio totale dei contributi

     

    L’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dispone che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 457/1997, nonché lo stesso personale suindicato, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge.

    L’esonero contributivo riguarda la totalità della contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel predetto Registro internazionale (a esclusione, ove dovuto, del contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare) e si riferisce sia alla contribuzione dovuta dagli armatori sia a quella dovuta dai marittimi imbarcati.

    Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997, sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali e assistenziali direttamente a carico dell'impresa sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente.

    Lo sgravio contributivo disciplinato dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 è stato successivamente esteso alle seguenti imprese:

    - imprese armatrici che esercitano la pesca oltre gli stretti (articolo 6-bis del decreto-legge n. 457/1997);

    - imprese appaltatrici di servizi - autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - operanti a bordo delle navi adibite a crociera ovvero di mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane (articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

    Tenuto fermo il diritto dei lavoratori dipendenti all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 - nel rispetto delle condizioni ivi indicate - per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero, le imprese sopra indicate si atterranno alle istruzioni illustrate nel successivo paragrafo 8.4.

     

    8. Istruzioni operative

     

    8.1 Datori di lavoro con dipendenti

    Ai fini dell’esposizione dell’esonero spettante, si confermano le istruzioni operative fornite con la circolare n. 43/2022, che restano valide fino al mese di competenza settembre 2022.

    Si forniscono di seguito ulteriori precisazioni in merito ai codici già in uso.

    Ai fini della compilazione del valore "L024", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234", presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.

    Ai fini della compilazione del valore "L025", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità", presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.

    Ai fini della compilazione del valore "L026", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità", presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.

    Inoltre, a integrazione delle disposizioni fornite con la circolare n. 43/2022, si fa presente quanto segue:

    la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile, maggio,giugno, luglio, agosto e settembre 2022; nel caso in cui il datore di lavoro abbia operato in difformità delle indicazioni fornite con la circolare n. 43/2022 applicando l’esonero dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore sul mese di gennaio 2022 e febbraio 2022, esponendo il contributo al netto dell’esonero, la procedura di calcolo, qualora si verifichino le condizioni, genererà una nota di rettifica a debito datore di lavoro per la quota di contribuzione (0,80%) non versata. Il datore di lavoro, per consentire il ricalcolo della nota di rettifica, dovrà procedere con l’invio di una variazione sul mese di gennaio e febbraio 2022 inserendo il contributo al lordo dell’esonero e indicando nell’elemento <InfoAggCausaliContrib> i codici per il recupero della quota spettante (L024 o L026), con <AnnoMeseRif> (gennaio 2022 e febbraio 2022).

    La procedura, dopo l’integrazione della variazione nel flusso, ricalcolerà la rettifica, procedendo all’azzeramento delle differenze relative alla riduzione dello 0,80 per cento.

    Per quanto attiene alla novella legislativa occorsa a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022,valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

    In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

    Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:

    - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L094", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115"; - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

    - nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

    - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

    Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:

    - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L095", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115 - Rateo tredicesima mensilità";

    - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento potrà essere massimo pari a 224 euro;

    - nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

    - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

    Si evidenzia che l’elemento <AnnoMeseRif> sarà esposto una sola volta, relativamente al mese di competenza e in base alle mensilità maturate.

    Si conferma l’utilizzo del codice già in uso "L025" nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.

    Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

    - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L096"avente il significato di"Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234";

    - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

    - nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

    - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

    Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità:

    - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore"L097"avente il significato di "Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità" qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto;

    - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

    - nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

    - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

    Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.

    Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

    I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

    La procedura delle regolarizzazioni deve altresì essere utilizzata nella circostanza in cui il lavoratore sia cessato in una mensilità oggetto della restituzione.

     

    8.2 Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

    Per quanto attiene l’applicazione dell’esonero nella sezione "ListaPosPA" dell’Uniemens, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle fattispecie di seguito illustrate, confermando le istruzioni operative fornite con la circolare n. 43/2022, che restano valide fino al mese di settembre 2022; si precisa che il recupero relativo alle mensilità pregresse, qualora non ancora operato, viene consentito oltre che nelle denunce relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, come già evidenziato nella circolare suddetta anche in quelle di giugno, luglio agosto e settembre 2022.

    Nel caso di lavoratori cessati/sospesi nell’anno 2022 ai quali vengono erogati emolumenti dopo la cessazione o durante il periodo di sospensione, ferma restando la modalità di comunicazione degli emolumenti stessi con l’elemento V1, Causale 1, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione (cfr. la circolare n. 105 del 7 agosto 2012), si evidenzia che, per consentire di beneficiare dell’esonero in oggetto, è necessario compilare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio per dichiarare correttamente i dati contributivi; su detto elemento dovranno essere ricomprese tutte le retribuzioni imponibili relative al periodo in questione e, se ne ricorrono le condizioni, possono essere esposti i Codici Recupero previsti.

    Qualora, a seguito dell’erogazione degli arretrati, venga meno il diritto allo sgravio precedentemente dichiarato, dovrà essere compilato l’elemento V1, Causale 5, senza i codici recupero.

    Naturalmente, resta invariata la necessità di valorizzare, nell’elemento di cui sopra, la Sezione "Ente Versante" per indicare l’anno e il mese di erogazione degli emolumenti arretrati erogati dopo la cessazione/sospensione.

    Può accadere, inoltre, che, nel corso dell’anno, a seguito di operazioni di conguaglio su emolumenti precedentemente erogati, ovvero di corresponsione di arretrati attribuiti per cassa al mese di erogazione, possa venire meno il diritto a usufruire dell’esonero; detta condizione potrebbe incidere, nel mese di erogazione della tredicesima, in modo distinto, sulla parte degli emolumenti imponibili erogati nel mese e non sull’importo della stessa, o al contrario, sulla sola tredicesima e non sull’imponibile del mese.

    Per evitare che il valore dell’imponibile pensionistico complessivo non consenta di rientrare nel tetto previsto dalla norma, pregiudicando la possibilità di usufruire dello sgravio per la parte relativa all’imponibile del mese, ovvero alla tredicesima o rateo della stessa, sarà necessario compilare l’elemento <RecuperoSgravi> secondo le istruzioni già fornite con la citata circolare n. 43/2022, valorizzando in questo caso anche il campo <AltroImponibile> con l’importo della retribuzione oggetto dell’esonero (la retribuzione del mese comprensiva, ad esempio, di arretrati, conguagli, ecc., ovvero la tredicesima o il rateo della stessa) che dovrà essere ricompresa nel massimale da rispettare per ciascuno dei codici recupero.

    La compilazione dell’elemento <AltroImponibile> per uno dei codici recupero indicati nella circolare suddetta, secondo la modalità illustrata, escluderà la possibilità di valorizzarlo per gli altri.

    A seguito dell’incremento a 2 punti percentuali, previsto dall’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022 per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a decorrere dalla denuncia del mese di ottobre 2022, dovranno essere utilizzati i nuovi codici di seguito illustrati:

    - 38 "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022"

    - 39 "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo 13°"

    - 40 "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo Rateo 13°"

    A partire dalla denuncia di ottobre 2022, sarà sempre necessario valorizzare l’elemento <Altro Imponibile> di Recupero Sgravi con l’importo della retribuzione oggetto di esonero per lo specifico Codice Recupero dichiarato.

    Quindi, ad esempio, per esporre lo sgravio relativo al codice recupero 38 del mese di ottobre 2022 l’elemento <Recupero Sgravi> andrà compilato nel modo seguente:

    - nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;

    - nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 10;

    - nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice "38", avente il significato di "Sgravio articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022";

    - nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell’esonero, nel rispetto del tetto previsto dalla norma e dell’imponibile pensionistico dichiarato;

    - nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio, pari al 2 per cento dei contributi a carico del lavoratore.

    In tutti i casi in cui le Amministrazioni non abbiano potuto usufruire, per il mese di luglio, agosto e settembre 2022 dello sgravio nella misura prevista dal decreto-legge n. 115/2022, esse potranno dichiarare lo stesso nella misura residuale dell’1,2 per cento, esclusivamente nelle denunce dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando i seguenti codici recupero, la cui valorizzazione è esclusivamente consentita per <MeseRif> 07, 08 e 09 (luglio, agosto e settembre 2022):

    - 41 "Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022"

    - 42 "Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo 13"

    - 43 "Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022 -Importo Rateo 13".

    Anche per detti codici recupero dichiarati nelle denunce di ottobre, novembre e dicembre 2022 è necessario compilare l’elemento <AltroImponibile>, indicando la retribuzione relativa ai mesi suddetti già oggetto dello sgravio nella misura dell’0,8 per cento.

    Per i lavoratori cessati nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, a partire dalla denuncia del mese di ottobre, sarà possibile inviare per uno dei suddetti mesi di cessazione l’elemento V1, Causale 5, valorizzando il relativo codice di cessazione nel quale si potrà esporre uno dei suddetti codici recupero 38, 39 o 40 secondo la modalità illustrata.

    Si evidenzia, infine, che nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio a giugno 2022 ai quali vengono erogati emolumenti successivi alla cessazione nel periodo da luglio a dicembre 2022, per i quali, come sopra illustrato, deve essere inviato l’elemento V1, Causale 5, riferito al mese di cessazione, la misura dello sgravio riconosciuta sarà quella vigente in tale mese, fatto salvo quanto precisato al paragrafo 2 del presente messaggio in merito alla tredicesima mensilità interamente erogata nel periodo luglio-dicembre 2022.

     

    8.3 Datori di lavoro agricoli

    Ai fini dell’esposizione dell’esonero spettante, si confermano le istruzioni operative fornite con la circolare n. 43/2022.

    Per la fruizione dell’esonero nella misura del 2 per cento riferita alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, introdotta dall’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, l’Istituto utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per fruire dell’esonero nella misura dello 0,8 per cento applicando la nuova misura del 2 per cento.

    I datori di lavoro che non hanno potuto riconoscere nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 l’esonero contributivo ai lavoratori nella misura del 2 per cento avranno cura di restituire nella prima retribuzione utile ai lavoratori aventi diritto all’esonero la quota di contribuzione corrispondente all’incremento dell’1,2 per cento della misura della quota del lavoratore.

     

    8.4 Imprese operanti nel settore marittimo. Sgravio totale dei contributi. Termine differimento per l’assolvimento degli obblighi contributivi

    Per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dello 0,80 per cento, le imprese indicate al paragrafo 7 del presente messaggio devono operare come segue.

    Per l’esposizione dell’esonero in misura dello 0,80 per cento per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, le imprese si atterranno alle modalità operative per la generalità dei datori di lavoro; contestualmente dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

    - "M040", di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione quota 0,80% sullo sgravio art.6 legge 30/98 e art. 13 legge 488/99" (codici conguaglio R900 e R812);

    - "M041", di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione quota 0,80% sullo sgravio art. 6 bis legge 30/98" (codice conguaglio R790).

    A partire dalla mensilità di competenza luglio 2022 esporranno la quota di restituzione relativa alla fruizione dello sgravio articoli 6 e 6-bis del decreto-legge n. 457/1997 e articolo 13 della legge n. 488/1999 in misura del 2 per cento, con i codici di nuova istituzione:

    - "M042", di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione quota 2% sullo sgravio art.6 legge 30/98 e art. 13 legge 488/99" (codici conguaglio R900 e R812);

    - "M043", di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione quota 2% sullo sgravio art. 6 bis legge 30/98" (codice conguaglio R790);

    - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

    - nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’Anno/Mese di riferimento della contribuzione dovuta;

    - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 0,8 per cento oppure al 2 per cento dell’imponibile contributivo.

    Tenuto conto del termine di differimento degli adempimenti contributivi previsto per le imprese armatoriali dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per le imprese che fruiscono dello stesso la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

    Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

    Per quanto attiene al recupero dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per le mensilità da luglio 2022 a dicembre 2022, utilizzeranno le disposizioni operative e i codici di nuova istituzione (L094, L095, L096 e L097), indicati al paragrafo 8.1.

    Le imprese che non fruiscono del differimento dovranno operare come indicato al paragrafo 8.1.

     

    9. Istruzioni contabili

     

    Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero nella misura dell’0,80 per cento, valevole per la generalità dei datori di lavoro per il periodo di competenza fino a giugno 2022, secondo le indicazioni operative riportate nel paragrafo 8, si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 43/2022, con la quale è stato istituito il conto GAW37194 opportunamente modificato da associare nella dichiarazione Uniemens ai codici "L024", "L025" e "L026".

    Per la registrazione contabile dell’integrazione dell’1,2 per cento della quota di esonero per le mensilità di luglio e agosto 2022 di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, valevole a partire dal mese di settembre 2022, per il periodo luglio-dicembre 2022, si istituisce sempre nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive, il seguente conto:

    - GAW37195 - per rilevare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (2%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché dell’integrazione nella misura dell’1,2% per i mesi di luglio e agosto 2022 -articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021.

    A quest’ultimo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 "virtuale" ai codici L094, L095, e ai codici L096 e L097, secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 8.1.

    I conti istituiti verranno utilizzati anche per la rilevazione dell’esonero a favore dei dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, dipendenti dai datori di lavoro privati e dei dipendenti del settore agricolo.

    Infine, per la rilevazione contabile degli esoneri in oggetto, previsti anche a favore delle imprese operanti nel settore marittimo, che già beneficiano degli sgravi di cui agli articoli 6 e 6 bis, della legge n. 30/1998 e all’articolo 13, comma 5, della legge n. 488/1999, si adotterà il conto istituito con la circolare n. 43/2022, e il conto previsto in questa sede GAW37195, relativo all’esonero pari al 2 per cento valevole da luglio 2022. Contestualmente andrà contabilizzata la restituzione dell’esonero di cui agli articoli 6 e 6 bis del decreto-legge n. 457/1997 e all’articolo 13 della legge n. 488/1999, già fruito dalle stesse secondo le modalità operative esposte nel precedente paragrafo e evidenziate in Uniemens con i codici M040 ed M041- M042 ed M043, al conto di nuova istituzione:

    - GAW24145 - per rilevare il recupero delle quote di sgravi pregressi di cui all’articolo 6-6 bis, della legge 30/98 e all’ articolo 13, comma 5, della legge 488/99, fruite dalle imprese operanti nel settore marittimo.

    Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

     

    ---

    Note:

    (1) Analoghe considerazioni, con riferimento al massimale della tredicesima e dei singoli ratei, sono valide anche per gli operai e impiegati edili, per i quali l’erogazione della mensilità aggiuntiva viene corrisposta direttamente dalla Cassa Edile.

    (2) Per identificare il datore di lavoro si prende a riferimento il relativo C.F., al quale possono essere collegate anche più matricole aziendali.

    Allegato 1

    Variazione al piano dei conti

     

    Tipo variazione I
    Codice conto GAW37195
    Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (2%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, - articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021
    Denominazione abbreviata SGR.LAV.DIP.ESON.2%-1,2%- ART.20DL115/22 - ART.1, COMMA 121, LEGGE 30/21
    Validità e movimentabilità 09/22-P10
    Tipo variazione I
    Codice conto GAW24145
    Denominazione completa Entrate Varie - Recupero delle quote di esonero pregresse di cui agli articoli 6-6 bis, della legge 30/98 e articolo 13, comma 5, della legge 488/99 , già fruito dalle imprese operanti nel settore marittimo - articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021 - articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
    Denominazione abbreviata EV-REC.QUOTA ESON. IMPR.ARMAT. L.30/98 E 488/99 - ART.1, CO121 L. 234/21 - ART.20 LEGGE 115/2022
    Validità e movimentabilità 09/22-P10
    Tipo variazione V
    Codice conto GAW37194
    Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore 0,8% per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 - articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
    Denominazione abbreviata SGR.CTR.LAV.DIP.GENN-GIUGNO2022- ART.1,CO121, LEGGE 234/2021.
    Validità e movimentabilità 03/22-P10

     

 

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