Il sito web dello Studio Boschi utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati. Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.

Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 22/09/2022

    Tutela assicurativa dal 1° luglio 2022 delle calciatrici professioniste tesserate per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

     

    Quadro normativo

    - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

    - Legge 23 marzo 1981, n.91: "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". Articoli 2-4 e 8.

    - Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 6 "Assicurazione degli sportivi professionisti".

    - Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo". Articolo 38 "Settori professionistici e dilettantistici".

    - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2002

    : "Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti".

    - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 febbraio 2019: "Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

    - Comunicato ufficiale n.226/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio concernente la delibera del 26 aprile 2022 con cui sono state modificate le Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della F.I.G.C.

    - Circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti".

    - Circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11: "Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo". Paragrafo B "Precisazioni sui lavoratori sportivi indicati al n. 23 del decreto interministeriale 15 marzo 2005 sull’adeguamento delle categorie iscritte all’ex Enpals".

     

    Premessa

     

    La legge 23 marzo 1981, n. 91, concernente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti stabilisce all’articolo 2 che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.

    Pertanto la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica è rimessa alle stesse Federazioni Sportive Nazionali (e alle Discipline Sportive Associate), come stabilito anche dall’articolo 38 (NOTA 1) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la cui disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2023 (NOTA 2) , data dalla quale sarà contestualmente abrogata la legge 23 marzo 1981, n.91 (NOTA 3).

    Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con le delibere 25 giugno 2020 e 9 novembre 2020, ha introdotto il "professionismo sportivo" nel calcio femminile, a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al campionato di serie A.

    Con la delibera 26 aprile 2022, il predetto Consiglio ha quindi adeguato le Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della F.I.G.C., specificando l’entrata in vigore delle nuove norme dal 1° luglio 2022.

    In merito, vengono in rilievo l’articolo 27, che prevede che anche le calciatrici siano qualificate nella categoria "professionisti" e l’articolo 28, che stabilisce al comma 1 che Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

    Come specificato al comma 2 del suddetto articolo 28 II rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

     

    1. Tutela assicurativa Inail delle calciatrici professioniste

     

    A seguito dell’introduzione del professionismo nel calcio femminile, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, comprende, a far data dal 1° luglio 2022, le calciatrici tesserate per le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

    La tutela assicurativa Inail opera, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023 (NOTA 4) , ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha previsto l’assicurazione obbligatoria Inail per i soli sportivi professionisti dipendenti a decorrere dal 16 marzo 2000 (NOTA 5)

    In merito si rinvia alla circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48 e al paragrafo B della circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11, nel quale sono state indicate le discipline sportive regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, nel cui ambito è attualmente esercitato il professionismo, vale a dire la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) e la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

     

    2. Premi assicurativi

     

    Le società sportive che partecipano al campionato di serie A femminile, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, devono assicurare all’Inail le calciatrici professioniste tesserate.

    Per quanto riguarda l’inquadramento tariffario e la classificazione, ai fini della determinazione dei premi assicurativi dovuti dalle società sportive, si applicano le istruzioni contenute nella circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48.

    Pertanto le società sono inquadrate nella gestione Industria e si applica la classificazione alla voce di tariffa 0590, già istituita nell’ambito della tariffa Industria 2000 con il decreto interministeriale 28 marzo 2002 (NOTA 6) e prevista anche nella tariffa Industria in vigore dal 1° gennaio 2019 con il medesimo tasso medio nazionale del 79 per mille.

    La voce 0590 riguarda infatti specificatamente l’Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici.

    Come stabilito dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale del 2002, la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del medesimo Testo unico.

    Pertanto la base imponibile per la determinazione del premio ai fini assicurativi è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.

    Come indicato nella circolare Inail 2 settembre 2022, n.33, dal 1° luglio 2022 gli importi del minimale e del massimale di rendita sono stati fissati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106, nelle misure di 17.780,70 euro e di 33.021,30 euro.

    Le società di calcio titolari di posizioni assicurative territoriali attive nelle quali è già presente per il 2022 la voce 0590 della gestione Industria (in quanto su questa voce sono già assicurati i calciatori professionisti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici), non devono effettuare alcun ulteriore adempimento, in quanto il premio assicurativo dovuto per le calciatrici professioniste per il 2022 sarà versato con la regolazione dovuta per la prossima autoliquidazione 2022/2023.

    A tal fine nella dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2022, da presentare entro il 28 febbraio 2023 per l’autoliquidazione 2022/2023, le retribuzioni delle calciatrici.

    professioniste devono essere sommate a quelle dei calciatori e imputate alla voce 0590, indicata nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione.

    Per le società di calcio femminile appositamente costituite in tempo utile per partecipare al campionato di serie A della stagione 2022/2023, a seguito della presentazione della denuncia di iscrizione, la Sede Inail competente ha provveduto ad attribuire il codice ditta e a istituire la posizione assicurativa territoriale nonché la voce di tariffa 0590 per le calciatrici e per gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici.

    Le società in questione devono pertanto versare il premio anticipato per l’anno in corso entro la scadenza indicata nel certificato di assicurazione emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante.

    Le sedi competenti devono verificare l’effettiva data di inizio dell’attività, che non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2022, tenendo conto che l’assicurazione a favore delle calciatrici professioniste tesserate e con contratto di lavoro subordinato sportivo comprende anche le attività di preparazione e allenamento precedenti alla prima giornata del campionato di serie A (che si è giocata sabato 27 e domenica 28 agosto 2022).

     

    3. Infortuni e malattie professionali

     

    La tutela assicurativa opera per gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 alle calciatrici professioniste tesserate assunte dalle società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile e per le malattie professionali denunciate dalla medesima data.

    L’assicurazione, secondo quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e le malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa.

    Con riguardo agli infortuni, la tutela opera per tutti gli eventi lesivi accaduti in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, inclusi gli infortuni in itinere alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    In caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico dello stesso soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo.

    In merito si rinvia alla circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24 nella quale sono stati riepilogati termini e modalità dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    Per quanto riguarda le prestazioni economiche in caso di infortunio, l’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito espressamente che le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     

    ---

    Note:

    (1) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 38 Settori professionistici e dilettantistici:

    1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

    (2) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 51 Norme transitorie:

    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

    (3) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 52 Abrogazioni, comma 1:

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:

    a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;

    b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;

    c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

    d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; (...)

    (4) L’articolo 47, comma 1, N.O.I.F., stabilisce che La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.

    (5) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

    Articolo 6 Assicurazione degli sportivi professionisti:

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

    1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n.91, alle società sportive che adempiono all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, assicurando all’Inail gli sportivi professionisti dipendenti, non si applica la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che prevede l’obbligo di stipulare con le compagnie assicurative private una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni.

    (6) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2002 Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 19 giugno 2002, n. 142.

 

Made in DataLabor.Com