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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 24/06/2022

    Professionista - Avvocato - Gestione separata - Omessi contributi - Prescrizione - Decorrenza del termine - Differimento ex art. 1, co. 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009

    Rilevato che

     

    1. la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha «annullato l’avviso INPS del 31 maggio 2012, notificato il 17 luglio 2012» relativo a contributi richiesti per l’anno 2006;

    2. ha confermato, invece, la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato dovuto il credito, in favore della Gestione Separata, in relazione all'attività libero professionale svolta, dal ricorrente in epigrafe, nell’anno 2008;

    3. la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha ritenuto, in via generale, sussistente l’obbligo di versamento alla Gestione separata dei contributi da parte del professionista che, pur iscritto all’albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto;

    4. in concreto ha, poi, ritenuto prescritto il credito per i contributi del 2006, non anche per quelli relativi al 2008;

    5. i giudici hanno individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il relativo versamento, come differito dai DPCM succedutisi nel tempo; hanno, quindi, giudicato tardivo l’atto di messa in mora del 2012, per i contributi del 2006, e tempestivo quello dell’1.7.2014, per i contributi del 2008;

    6. avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, M.M., successivamente illustrato con memoria;

    7. l’INPS ha depositato controricorso;

    8. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.;

     

    Considerato che

     

    9. con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del DPR nr. 435 del 2001, dell’art. 2 del D.L. nr. 63 del 2002 e dell’art 37, comma 11, del D.L. nr. 223 del 2006, per avere la Corte di appello di Salerno ritenuto che il credito rivendicato dall'Inps, per l’anno 2008, non fosse prescritto;

    10. per il ricorrente, i giudici, prendendo in considerazione il differimento del termine per il versamento con la «sola maggiorazione dello 0,4%» non avrebbero considerato che, tra due scadenze successive previste per il versamento del saldo dei contributi, occorreva avere riguardo, ai fini del decorso della prescrizione, al primo termine di versamento giacché la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento non costituisce un termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva; ad essa, infatti, si aggiunge quella ulteriore del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge; si tratta quindi solo di una facilitazione onerosa del pagamento di un debito già maturo e scaduto;

    11. il motivo è infondato;

    12. il dispositivo della decisione gravata è, infatti, conforme a diritto, dovendosi solo correggere parzialmente, ex art. 384, comma 4, cod.proc.civ., la motivazione adottata, nei sensi che seguono;

    13. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

    Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

    Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

    14. la Corte, nel confermare il principio appena esposto, ha, però, ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (v. Cass. n. 10273 del 2021 e successive conformi), chiarendo, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.);

    15. a tali precedenti, oramai consolidatisi, occorre assicurare continuità in questa sede;

    16. in relazione alla fattispecie viene in rilievo l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2009», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b);

    17. da tali premesse discende che, nella specie, il termine di prescrizione, originariamente fissato al 16 giugno 2009 è stato differito al 6 luglio successivo, in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.; pertanto, l’atto dell’INPS, anche in relazione a detta data, è tempestivo;

    18. ne consegue il rigetto del proposto ricorso;

    19. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

    20. sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo ove dovuto.

     

    P.Q.M.

     

    Rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 2.5000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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