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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 17/01/2022

    Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit

     

    Capo I

    Disposizioni comuni

     

    Art. 1

    Definizioni

     

    1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

    a) «decreto rilancio»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

    b) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    d) «società benefit»: le imprese, di qualsiasi dimensione, di cui art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2015, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;

    e) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

    f) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell'attività svolta dalla società benefit beneficiaria.

     

    Art. 2

    Oggetto

     

    1. Al fine di promuovere e rafforzare il sistema delle società benefit nell'intero territorio nazionale, il presente decreto definisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38-ter, del decreto rilancio, le modalità e i criteri di attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 3 del medesimo art. 38-ter del decreto rilancio e, in particolare:

    a) al Capo II sono disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 1 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit;

    b) al Capo III sono disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.

     

    Art. 3

    Gestione degli interventi

     

    1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, fatte salve le attività di controllo di cui all'art. 13 e di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione del credito d'imposta di cui al Capo II da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, che sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

    2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica di Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

    3. Gli oneri connessi alle attività di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui ai successivi articoli 4, comma 1 e 17, comma 1, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse.

     

    Capo II

    Credito d'imposta per la costituzione o la trasformazione in società benefit

     

    Art. 4

    Risorse finanziarie

     

    1. Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 38-ter, comma 1, del decreto rilancio sono pari a euro 7.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3.

    2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3, sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'attuazione dell'intervento di cui al presente Capo è subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie sulla predetta contabilità speciale.

     

    Art. 5

    Soggetti beneficiari

     

    1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente Capo le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8:

    a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al registro delle imprese;

    b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;

    c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;

    d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

    e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

     

    Art. 6

    Agevolazione concedibile

     

    1. L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro.

     

    Art. 7

    Spese ammissibili

     

    1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:

    a) le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;

    b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

    2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

     

    Art. 8

    Modalità di accesso all'agevolazione

     

    1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente Capo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

    2. Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute di cui all'art. 7.

    3. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

    4. La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

     

    Art. 9

    Procedura di concessione

     

    1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis.

    2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro il limite della misura massima di cui all'art. 6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

    3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento de minimis, procede alla registrazione dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2 nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari.

    4. Il Ministero, prima di registrare l'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa antimafia.

    5. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

     

    Art. 10

    Modalità di fruizione dell'agevolazione

     

    1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l'anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari, i dati di cui all'art. 12, comma 1.

     

    Art. 11

    Cumulo

     

    1. L'agevolazione di cui al presente decreto può essere cumulata con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore.

    2. L'agevolazione di cui al presente decreto è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

     

    Art. 12

    Trasmissione dei dati

     

    1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società benefit ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 14.

    2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle società benefit che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

     

    Art. 13

    Controlli

     

    1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

    2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle entrate.

    3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, la stessa ne dà comunicazione al Ministero.

     

    Art. 14

    Revoca dell'agevolazione

     

    1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

    a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

    b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 13;

    c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione.

    2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

     

    Art. 15

    Modalità di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero

     

    1. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1 e 6, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti destinatari delle stesse.

     

    Art. 16

    Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

     

    1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del medesimo art. 1 della legge n. 124 del 2017, qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

    2. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

     

    Capo III

    Promozione delle società benefit

     

    Art. 17

    Risorse finanziarie

     

    1. Per lo svolgimento di attività di promozione sul territorio nazionale delle società benefit sono destinate, ai sensi di quanto previsto 38-ter, comma 3, del decreto rilancio, risorse pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3.

     

    Art. 18

    Attività di promozione

     

    1. Per lo svolgimento dell'attività di promozione delle società benefit, il Ministero si avvale di Invitalia, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2. A tal fine, Invitalia presenta al Ministero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno specifico piano delle attività di promozione, che potrà prevedere eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche mediante modalità telematiche e digitali nonché iniziative informative promulgative, organizzati anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

    2. Il Ministero esamina il piano delle attività e lo approva entro dieci giorni dall'invio, fatta salva la possibilità di chiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni allo stesso.

    3. Con la convezione di cui all'art. 3, comma 2, sono disciplinate le modalità di rendicontazione dei costi connessi allo svolgimento delle attività di promozione di cui al presente Capo.

     

    Capo IV

    Disposizioni finali

     

    Art. 19

    Disposizioni finali

     

    1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto medesimo.

    2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 8, comma 3, è riportato, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le società benefit relativamente all'intervento di cui al Capo II del presente decreto.

    3. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al Capo II del presente decreto.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 gennaio 2022, n. 10.

     

 

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