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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 29/11/2021

    Termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore, di cui all’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Decreta:

    Per le ragioni in premessa indicate, in attuazione del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, è adottato l'allegato Avviso n. 2/2021, recante la fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

    La procedura di cui al capoverso precedente sarà esperita dalla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione.

    Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale", unitamente all'avviso ed ai documenti a quest'ultimo allegati.

    Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

    Allegato

    AVVISO N. 2/2021

    1. PREMESSA

    L’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; il successivo comma 2 del medesimo articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

    L’articolo 14, comma 1, del decreto - legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ha incrementato il sopra citato Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

    L’articolo 1-quater del decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha incrementato la dotazione del Fondo in questione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

    In attuazione delle sopracitate previsioni normative, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2021, a seguito dell’acquisizione dell’intesa sancita nella seduta del 7 ottobre 2021 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale sono stati fissati i criteri di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. Il medesimo decreto rinvia ad un separato provvedimento la definizione dei criteri di ripartizione di quota parte delle risorse finanziarie del Fondo medesimo, pari a 20 milioni di euro, aventi uno specifico vincolo di destinazione in forza dell’articolo 1-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, in ragione dell’eterogeneità delle categorie degli enti beneficiari, riconducibili solo in misura limitata agli enti del Terzo settore.

    Il presente avviso, in attuazione del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo in parola.

     

    2. SOGGETTI BENEFICIARI

    Possono presentare istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies, comma 1, del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe che nel corso dell’anno 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricomprese nei codici ATECO già individuati nel decreto interministeriale e riproposti all’allegato 1 del presente avviso.

    Ai fini dell’ammissione al contributo, il requisito dell’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.

     

    3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

    Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata "Ristori Enti Terzo Settore" disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 8.00 del 29 novembre 2021 fino alle ore 23.59.59 dell’ 11 dicembre 2021.

    I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 della legge n. 383 del 2000 presentano le istanze anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7.

    È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo indipendentemente dall’iscrizione in diversi registri.

    Per la presentazione delle istanze di contributo è possibile consultare il manuale utente allegato al presente avviso (Allegato 2), elaborato dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro e delle Politiche Sociali, www.lavoro.gov.it.

    Eventuali richieste di assistenza tecnica riguardanti esclusivamente l’uso del portale possono essere indirizzate al seguente link: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it. Nella pagina web l’utente dovrà selezionare la categoria "Ristori Enti Terzo settore 2021" e compilare il relativo form.

     

    4. RISORSE FINANZIARIE

    Le risorse finanziarie complessivamente disponibili a valere sul presente avviso ammontano a 210 milioni di euro.

    Come previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale, al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse.

    Ai sensi della medesima disposizione, agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari superiore a centomila euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del trenta per cento. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare l’importo di cinquemila euro.

     

    5. CONTROLLO PREVENTIVO DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

    Scaduto il termine di presentazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvia la fase di controllo preventivo, prevista dall’articolo 5, comma 1 del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, al fine di verificare la sussistenza del requisito soggettivo di legittimazione all’accesso alla misura (l’iscrizione dell’ente in uno dei registri attualmente vigenti).

    Detta fase prevede l’estrapolazione delle istanze caricate sulla piattaforma elettronica e la successiva compilazione degli elenchi da trasmettere alle Amministrazioni di seguito indicate per lo svolgimento dei controlli di rispettiva competenza.

    Un primo elenco comprende le istanze degli enti che hanno dichiarato l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS. Per quanto riguarda le istanze presentate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale dichiaranti l’iscrizione nei relativi registri regionali o delle Province autonome, di cui alle leggi n. 383/2000 e n. 266/1991, saranno predisposti n. 21 elenchi corrispondenti a ciascuna Regione/Provincia autonoma.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 14 dicembre 2021 trasmette i predetti elenchi alle Regioni e Province Autonome, e all’Agenzia delle Entrate, per effettuare il controllo di iscrizione nei relativi registri e nella corrispondente Anagrafe delle Onlus. Le medesime Amministrazioni, terminato il controllo, trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 23 dicembre 2021, gli esiti delle verifiche effettuate.

    Decorso il termine suindicato senza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia ricevuto integrale riscontro dalle Amministrazioni deputate all’espletamento del controllo preventivo, le istanze presentate si intendono comunque accolte.

    Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali e i circoli affiliati, la verifica del possesso del requisito soggettivo avviene automaticamente all’atto del caricamento dell’istanza sulla piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo Settore", in quanto gli elenchi aggiornati sono già stati inseriti nel sistema.

     

    6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede al caricamento nella piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo Settore" degli elenchi degli enti che hanno superato la fase di controllo ai sensi del paragrafo 5 del presente Avviso e in applicazione del criterio di riparto delle risorse finanziarie indicato nell’articolo 4, comma I del decreto interministeriale quantifica l’importo spettante a ciascuno di essi.

    II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riserva a sé la quota parte delle risorse finanziarie necessaria all’erogazione del contributo a favore delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, nonché delle loro articolazioni territoriali e dei circoli affiliati, iscritte nel registro nazionale. Il medesimo Ministero provvede al trasferimento delle restanti risorse alle Regioni e alle Province autonome ai fini dell’erogazione del contributo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS, aventi la propria sede legale nel territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

     

    7. CONTROLLO SUCCESSIVO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

    Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, il controllo successivo all’erogazione del contributo è svolto dalle singole Amministrazioni erogatrici secondo la metodologia a campione, nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari. Tale controllo, il cui esito deve essere caricato sulla piattaforma elettronica, ha per oggetto la verifica della veridicità degli ulteriori elementi dichiarati nell’istanza: volume delle entrate; coerenza dell’attività pregiudicata dalla situazione pandemica con l’oggetto sociale risultante dallo statuto dell’ente; rispetto del divieto di cumulo;

    In caso di accertata indebita percezione - totale o parziale - della misura, ai sensi della medesima disposizione, le amministrazioni erogatrici del contributo provvederanno al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati, da restituirsi mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

     

    8. FORO COMPETENTE

    Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

    Responsabile del procedimento è il dirigente della divisione IIIA della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

    Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. "Codice Privacy") e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini dell’Avviso stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei candidati. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all’istanza.

     

    9. CLAUSOLA DI RINVIO

    Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni del decreto interministeriale del 30 ottobre 2021

    Sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno pubblicati il presente avviso unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.

 

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