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Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai sensi dell’articolo 10-bis, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», di cui all’allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Allegato 14
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
(Testo dell’allegato)
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 novembre 2021, n. 272.
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