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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 25/11/2021

    Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trasferibilità del credito da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216

    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

     

    Quesito

     

    La compagnia assicurativa istante, Beta (di seguito "Beta"), con sede legale a Malta, interamente controllata dalla società inglese Alfa (di seguito "Alfa"'), è autorizzata dall'Autorità di vigilanza locale (Malta Financial Services Authority) ad operare nel ramo danni anche in Italia, tramite la sede secondaria sita in Milano (di seguito "Beta Italian Branch'), dedicata all'assicurazione di rischi specifici yz italiano nel ramo danni xy.

    L'istante rappresenta che il Gruppo di riferimento (X) è un gruppo assicurativo specializzato nell'assicurazione dei rischi yz, operante in circa xx Paesi, tra cui l'Italia.

    Fino al 31 dicembre 2020 (data di efficacia del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea a seguito della c.d. "Brexit"), il Gruppo ha operato in Europa per il tramite di Alfa, società avente sede legale nel Regno Unito, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di c.d. "libertà di stabilimento" per il tramite della propria branch sita in Milano (di seguito "Alfa Italian Branch") in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei rami xz e xy.

    Nel 2020, i premi incassati da Alfa Italian Branch sono stati regolarmente assoggettati ad imposta sui premi e, in data 16 novembre 2020, la stessa ha effettuato il pagamento dell'acconto dell'imposta sui premi (di seguito, "acconto IPT") dovuta con riferimento all'esercizio 2021, per complessivi euro xxx.

    Ai fini contabili, l'importo dell'acconto IPT versato è stato rilevato alla voce " Crediti verso l'Erario" di Alfa Italian Branch e riportato, al 31.12.2020, tra gli "Altri Crediti di bilancio (di seguito "credito IPT").

    A decorrere dall'esercizio 2021, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il Gruppo ha implementato un processo di riorganizzazione societaria al fine di proseguire il business nell'ambito del c.d. passaporto europeo; tale regime di operatività consente - agli operatori assicurativi residenti in uno Stato membro UE ed ivi soggetti a vigilanza - di esercitare la propria attività in libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea e/o dello Spazio Economico Europeo e, in tale contesto Alfa ha costituito Beta.

    A decorrere dal xx/xx/2021, la filiale italiana di Beta è stata inserita nell'Albo delle imprese assicurative operanti in regime di stabilimento in Italia, tenuto da IVASS.

    Al fine di dotare Beta Italian Branch dei mezzi adeguati per lo svolgimento del business, Beta e Alfa hanno stipulato un contratto di cessione di azienda denominato ("xyz", di seguito "xyz") con il quale Alfa ha trasferito il complesso dei contratti (ad eccezione delle polizze assicurative in essere), persone ed attrezzature da Alfa Italian Branch (operante fino al 31.12.2020) in favore di Beta Italian Branch.

    Più in dettaglio, nell'ambito dell'operazione di cessione di ramo di azienda la prima ha trasferito alla seconda:

    - le attività e le passività correnti, la produzione, la richiesta di emissione di polizze e l'attività di Alfa Italian Branch (in pratica: contratti di intermediazione, contratti di servizi, personale dipendente, trattato di riassicurazione, ecc.);

    - i dipendenti e i crediti e debiti complessivi (tra cui risulta il credito per acconto IPT 'versato a novembre 2020 da Alfa Italian Branch) e debiti complessivi.

    In particolare il trasferimento del credito IPT è subordinato alla preventiva acquisizione di risposta positiva al presente interpello.

    Come precisato nell'ambito dell'accordo, il portafoglio italiano - costituito dalle polizze già sottoscritte prima e fino alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (31 dicembre 2020) - non è stato oggetto di trasferimento, rimanendo in run- ofpresso la Casa Madre.

    Con specifico riferimento al credito per X acconto IPT già versato (pari ad euro xxx), l'istante fa presente che, in base a quanto previsto dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, gli assicuratori operanti in Italia sono tenuti a versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per il periodo di imposta successivo.

    Tale acconto deve essere determinato applicando il metodo c.d. "storico" per complessivi euro xxx (ovverosia in base all'imposta liquidata per il periodo d'imposta precedente, non essendo ammessa la possibilità di utilizzo del c.d. metodo previsionale) ed è stato rilevato contabilmente come credito verso l'Erario da parte di Alfa Italian Branch.

    Nell'ambito dello scenario prospettato, l'istante intende conoscere il parere in merito al predetto trasferimento del credito derivante dal versamento in acconto dell'Imposta sulle Assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

    In particolare, la compagnia chiede conferma che il credito IPT derivante dal versamento dell' acconto IPT per l'anno di imposta 2021 pari ad euro xxx possa essere incluso nel ramo di azienda (i.e. il Business Italiano) oggetto di trasferimento alla cessionaria pur non essendo le relative polizze oggetto di trasferimento con conseguente possibilità per la cessionaria di includere tali crediti IPT nella propria denuncia annuale e scomputare il credito dai versamenti dell'imposta dovuti a per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis della citata legge n. 1216 del 1961.

    Resta inteso che per il perfezionamento del suddetto trasferimento, entrambe le branch italiane provvederanno a notificare apposita comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013.

     

    Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

     

    L'istante ritiene che il complesso aziendale trasferito (comprensivo di contratti di intermediazione, contratti di servizi, personale dipendente ecc.) è rappresentativo di beni necessari all'esercizio del business assicurativo in una visione prospettica aziendale. Infatti, nello scenario prospettato diretta conseguenza della Brexit, Beta continuerà ad operare sul mercato assicurativo italiano attraverso l'utilizzo del complesso aziendale ricevuto per la produzione di nuovi contratti.

    Il credito IPT vantato da Alfa Italian Branch nei confronti dell'Erario a seguito del versamento dell'acconto IPTper l'esercizio 2021 dovrebbe - ad avviso dell'Istante - potersi considerare interamente trasferito a Beta unitamente a tutti gli assets oggetto di trasferimento, assets tutti funzionali allo svolgimento dell'attività assicurativa da parte della nuova entità, frutto della necessaria riorganizzazione dovuta esclusivamente al mutato contesto internazionale ed al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

    Per completezza, viene fatto rilevare che l'assegnazione del credito IPT, nei termini sopra detti, alla stabile organizzazione rimane comunque condizionata e conseguenziale alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale con l'attività assicurativa ed alla successiva possibilità di scomputo del credito dai versamenti dell'imposta sui premi dovuta dalla compagnia cessionaria.

    Pertanto, nella fattispecie in esame, assume rilievo la circostanza, che Alfa Italian Branch, a partire dal 1 gennaio 2021, non incasserà più alcun premio e quindi non avrà la possibilità di utilizzare a scomputo tale acconto dall'IPT dovuta mensilmente. In aggiunta, all'esito del trasferimento delle polizze costituenti il business in corso fino al 31.12.2021 e del mutato contesto regolamentare post Brexit, la stessa ha cessato la sua attività assicurativa in Italia.

    Di conseguenza, l'istante ritiene che il credito per acconto IPT debba essere trasferito alla Beta Italian Branch nell'ambito della cessione di azienda; quest'ultima sarà obbligata al pagamento dell'imposta sui premi che incasserà in relazione all'operatività in Italia nel corso dell'esercizio 2021.

    L'assegnazione del credito IPT a Beta Italian Branch sarebbe comunque connessa alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale con l'attività assicurativa.

     

    Parere dell'Agenzia delle entrate

     

    In riferimento alla fattispecie rappresentata dall'istante, si osserva che:

    - in base all'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo;

    - dall'articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l'onere tributario costituito dalla corresponsione dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo;

    - per costante indirizzo giurisprudenziale, «la cessione di un'azienda (o di un ramo d'azienda) comporta per legge (art. 2558 c. c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c. c) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario. 2.4. Ne deriva che rispetto all'originario credito Iva [ma lo stesso dicasi, salva espressa eccezione, per gli altri crediti, ndr.] il cedente perde, per effetto del conferimento d'azienda, ogni legittimazione, mentre l'intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo - atteso l'avvenuto trasferimento dell'intera posizione - la diversità dei contribuenti» (così, tra le altre, anche di recente, Cassazione Civile, ordinanza 31 luglio 2020, n. 16492);

    - il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto avente causa, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013.

    Alla luce di quanto sopra, in riferimento al quesito posto dall'istante, si ritiene che il credito IPT derivante dal versamento dell'acconto IPT effettuato nel mese di novembre 2020, da ALfa Italian Branch a titolo di acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno di imposta 2021 (pari ad euro xxx), può essere incluso nel ramo di azienda (i.e. il Business Italiano) oggetto di trasferimento alla cessionaria.

    Nella documentazione integrativa presentata, in particolare, si specifica che il credito IPT non è oggetto di trasferimento con atto autonomo e separato dal trasferimento del business aziendale oggetto dell'atto denominato "xyz" che prevede il trasferimento del business aziendale composto dalle attività e le passività correnti, la produzione, il personale dipendente e i crediti (tra cui è incluso il credito IPT) e debiti complessivi.

    Tale assegnazione del credito IPT, nei termini sopra detti, da Alfa Italian Branch a Beta Italian Branch rimane, pertanto, comunque connessa all'attività assicurativa, come confermato dall'istante nella documentazione integrativa presentata.

    In tale senso, si ritiene che non sia pregiudizievole, al fine della cessione del credito in parola, la mancata cessione delle polizze in essere, nel presupposto, sopra richiamato, che il versamento dell'imposta deve essere, comunque, effettuato dal soggetto tenuto all'incasso dei premi assicurativi cui, pertanto, deve essere imputato il credito generato dal versamento dell'acconto.

    Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società cessionaria.

    Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e prescinde dalla correttezza delle contabili e fiscali riportate, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.

 

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