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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 7/8/2026

    Attuazione dell'articolo 24, commi 2, 2-bis e 2- quinquies del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall'articolo 1, commi 203 e 204, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dell'articolo 30, comma 11, del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 - Fondo per le vittime di amianto

     

    Articolo 1

    (Prestazioni a carico del Fondo)

     

    1. Il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall’articolo 1, commi 203 e 204 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dall’articolo 30, comma 11, decreto-legge 19 febbraio 2016, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, prevede un indennizzo a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 .

    2. L’indennizzo a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 è determinato, sulla base di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 5, nei limiti delle risorse disponibili in conto residui che sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

     

    Articolo 2

    (Soggetti legittimati ad accedere al Fondo)

     

    1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1 i lavoratori di società partecipate pubbliche nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell’ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società, che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:

    a) per l’anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

    b) per l’anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo.

    2. In caso di decesso dei lavoratori di cui al comma 1, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest’ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del Codice civile, che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

    3. Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle società di cui al comma 1, secondo i termini e le modalità indicati al medesimo comma 1.

     

    Articolo 3

    (Modalità di presentazione della domanda e requisiti per l’accesso al fondo)

     

    1. I soggetti di cui all’articolo 2, che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 devono presentare domanda all’INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Restano valide le domande già presentate, per le suddette annualità, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2024.

    2. I soggetti di cui all’articolo 2, unitamente alla domanda di cui al precedente comma 1, devono trasmettere all’INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

    3. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, in aggiunta alla documentazione prevista dal precedente comma 2, a corredo della domanda di accesso al Fondo, dovranno produrre, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

    4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, oltre alla documentazione prevista dal comma 2, devono allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

    5. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, al momento dell’invio della domanda all’INAIL devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica di cui all’articolo 2, comma 3, che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o dei loro eredi, individuati nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

    6. Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.

    7. È precluso l’accesso al Fondo:

    a) ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica di cui al comma 3;

    b) ai lavoratori cui, al momento dell’invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall’INAIL la patologia asbesto-correlata, ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

    Il mancato riconoscimento a favore del lavoratore della patologia asbesto-correlata, ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, preclude, in caso di decesso dello stesso, l’accesso al Fondo anche agli eredi.

    8. Il lavoratore, o se deceduto, gli eredi, che hanno ottenuto l’indennizzo a carico del Fondo, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stabiliti nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, per la sola differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento in sede giudiziale e quanto liquidato a titolo di indennizzo.

     

    Articolo 4

    (Esame delle domande)

     

    1. L’INAIL, individuato quale soggetto erogatore della prestazione a carico del Fondo di cui all’articolo 1, esamina le domande pervenute tenendo conto delle modalità e dei requisiti prescritti all’articolo 3.

     

    Articolo 5

    (Determinazione dell’indennizzo a carico del Fondo)

     

    1. L’INAIL, all'esito della procedura di cui all’articolo 4, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse, ai fini della relativa liquidazione, determina con delibera del Consiglio di Amministrazione l’indennizzo in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, sulla base delle tabelle di liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

    2. In caso di decesso del lavoratore nelle more del giudizio dallo stesso instaurato, l’indennizzo in favore degli eredi di cui all’articolo 2, che abbiano riassunto il giudizio, viene determinato sulla base della tabella di liquidazione n. 1.

    3. Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, abbiano istaurato il relativo giudizio a seguito della morte del lavoratore, l’indennizzo in favore degli stessi viene invece determinato sulla base di quanto previsto dalla tabella di liquidazione n. 2.

    4. L’ammontare dell’indennizzo liquidato dal Fondo non può in ogni caso essere maggiore di quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

    5. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennizzo nella misura spettante sulla base delle tabelle di cui al precedente comma 1, l’INAIL, con delibera del Consiglio di Amministrazione, stabilisce la quota dell’indennizzo da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione del Fondo e all’ammontare complessivo degli indennizzi liquidabili agli aventi diritto in base ai criteri di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per ciascuna annualità di riferimento.

     

    Articolo 6

    (Modalità di erogazione)

     

    1. L’indennizzo regolamentato dal presente decreto è erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine l’INAIL comunica tempestivamente, sulla base dell’istruttoria effettuata dallo stesso Istituto assicurativo, i dati relativi alle domande per le quali risulta accertato il diritto di accesso al Fondo e la misura degli indennizzi.

    2. L’INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     

    Articolo 7

    (Applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2023 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2024)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come introdotto dall’articolo 30, comma 11, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024 si applicano alle domande di indennizzo già presentate per l’anno 2023

    2. Per le domande di accesso al Fondo presentate per le annualità 2024 e 2025 si applicano le disposizioni del presente decreto.

    Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.

     

    Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

     

    (importi in euro)

     

    Fasce di grado Indennizzi
    Fino al 20% 28.000
    21%-40% 68.000
    41%-60% 120.000
    61%-80% 184.000
    81%-100% 260.000

     

    Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

     

    (importi in euro)

     

    1 erede 2 eredi 3 o più eredi
    168.250 235.550 329.770

 

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