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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 7/8/2026

    Lavoro - Gestione separata - Prescrizione per condotta dolosa del contribuente - Avviso di addebito INPS - Sanzioni civili - Proroga del termine di pagamento - Accoglimento

     

    Fatti di causa

     

    1. Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva l’opposizione proposta dall’ingegnere S.T. avverso un avviso di addebito INPS, relativo a contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata per l’anno 2011, dichiarando non dovuta la somma pretesa  per intervenuta prescrizione.

    2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 543 del 2022, pubblicata il 21 febbraio 2022, accoglieva l’appello dell’INPS e rigettava l’opposizione.

    Dopo aver richiamato principi relativi all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte dei professionisti iscritti ad albo e, in particolare, degli avvocati non soggetti al contributo soggettivo, affermava l’abitualità dell’attività professionale valorizzando l’iscrizione all’albo degli avvocati, il possesso della partita IVA e l’assenza di redditi diversi.

    Riteneva, inoltre, non maturata la prescrizione, sia in ragione della proroga del termine di pagamento, sia per effetto della sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., ricollegata all’omessa compilazione del quadro RR.

    3. Avverso tale sentenza, S.T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.  

    4. L’INPS ha depositato procura.  

    5. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.

     

    Ragioni della decisione

     

    1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., difetto di motivazione, motivazione apparente e manifesta illogicità, assumendo che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione inconferente rispetto al petitum sostanziale del giudizio di primo grado e di appello e non corrispondente alla documentazione versata in atti.

    2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, dell’art. 41 della l. n. 153 del 1969, dell’art. 2946 c.c., della l. n. 335 del 1995, degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., censurando la sentenza per avere ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione per condotta dolosa del contribuente.

    3. Con il terzo motivo, denuncia omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della l. n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte omesso di qualificare la natura civile o amministrativa delle sanzioni, applicando alle stesse il medesimo termine di prescrizione previsto per i contributi, anziché il termine quinquennale proprio delle sanzioni amministrative.

    4. I motivi di ricorso, con cui la parte mira a contestare le argomentazioni espresse dalla Corte a sostegno della debenza dei contributi, possono essere esaminati congiuntamente.

    Con il primo motivo, la parte ha invero dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché, pur chiamata a decidere sulla pretesa contributiva e sanzionatoria dell’Inps nei confronti dell’ ing. S.T., per l’anno 2011, ha sviluppato un’ampia motivazione su profili non pertinenti alla concreta fattispecie, richiamando la posizione degli avvocati iscritti all’albo, il mancato assoggettamento al contributo soggettivo presso Cassa forense, l’abitualità dell’attività forense e la soglia di euro 5.000,00 prevista per il lavoro autonomo occasionale.

    Tali passaggi, riferiti a una diversa figura professionale e a una diversa problematica previdenziale, non si confrontano con il dato, allegato dal ricorrente, della sua qualità di ingegnere e con l’effettivo oggetto del giudizio, incentrato sulla prescrizione della pretesa contributiva e delle sanzioni.

    La motivazione, in parte qua, risulta pertanto intrinsecamente inconferente ed esorbita dal devolutum, poiché fonda la decisione su circostanze non riferibili alla posizione dell’odierno ricorrente.

    5.Le doglianze del ricorrente si presentano poi fondate in ordine ai criteri di calcolo della prescrizione dei contributi in oggetto.

    5.1. In tema di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché la dichiarazione costituisce mera manifestazione di scienza e non presupposto costitutivo del credito contributivo.

     La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c..

    Tali principi sono stati ribaditi, tra le più recenti, da Cass. n. 24191 del 2024, Cass. n. 28594 del 2024, Cass. n. 6005 del 2026 e Cass. n. 12261 del 2026, le quali hanno confermato che il termine prescrizionale decorre dalla scadenza legale del pagamento, anche ove differita, e che l’omessa indicazione del debito contributivo nel quadro RR può assumere rilievo solo quale elemento indiziario, non sufficiente, isolatamente considerato, a integrare il doloso occultamento richiesto dall’art. 2941, n. 8, c.c..

    5.2. L’operatività della causa di sospensione richiede, infatti, l’accertamento in concreto di una condotta intenzionalmente diretta a celare l’esistenza del debito, tale da rendere impossibile, e non soltanto più difficoltoso, l’esercizio del diritto da parte dell’ente previdenziale.

    L’omissione dichiarativa può assumere rilievo solo quale elemento indiziario, da valutare unitamente ad altri dati fattuali, ma non è sufficiente, isolatamente considerata, a integrare il dolo richiesto dalla norma (Cass. n. 4151/2023; Cass. n. 25532/2023; Cass. n. 25654/2023; Cass. n. 24191/2024; Cass. n. 6005/2026).

    5.3. La Corte territoriale, rilevato che l’avviso di addebito per l’annualità del 2011 era stato notificato il 21.01.2019 e che con il DPCM del 12 maggio 2011 il termine era stato prorogato al 6.07.2011, ha ritenuto operante la sospensione della prescrizione sulla base del solo rilievo dell’omessa compilazione del quadro RR, senza svolgere alcun accertamento specifico sull’elemento soggettivo del dolo, sulla concreta intenzione del contribuente di occultare il debito e sull’effettiva impossibilità per l’INPS di esercitare tempestivamente il proprio diritto mediante gli ordinari poteri di verifica e incrocio dei dati.

    5.4. Né è sufficiente il richiamo alla proroga del termine di pagamento, ove la decisione di appello abbia comunque fondato la reiezione dell’eccezione di prescrizione anche sull’automatica sospensione per doloso occultamento.

    La statuizione va dunque cassata affinché il giudice del rinvio riesamini la prescrizione alla luce del principio secondo cui l’omessa compilazione del quadro RR non comporta automaticamente sospensione del termine prescrizionale.

    6. Il terzo motivo, relativo all’applicazione delle sanzioni, rimane assorbito. Competerà alla Corte d’appello, in  sede di  rinvio, la rivalutazione anche di tale profilo, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevedeva che i professionisti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.  

    7. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

     

    P.Q.M.

     

    Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

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