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Lavoro - Decadenza dall’impugnativa del c.t.d. - Cessazione del singolo contratto - Illegittimità del termine in corso di rapporto - Alterazione del thema decidendum - Rigetto
Fatti di causa
1. L’odierna ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della Fondazione (...) già a decorrere dal 2007 in forza di una serie di contratti a tempo determinato e tale fase del rapporto si era conclusa nel 2014 con la sottoscrizione di una conciliazione (24/11/2014) con la quale, a fronte della rinuncia a far valere la nullità dei contratti fino a quel momento stipulati, la Fondazione le prometteva la stipula di un nuovo contratto a termine della durata di un anno con possibilità di deroga.
Dopo la suddetta conciliazione erano intervenuti altri contratti a termine (il primo dal 25/11/2014 al 24/11/2016, il successivo dal 01/12/2016 al 30/11/2019) che la P. aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli in quanto asseritamente nulli ed invalidi per essere privi del requisito della temporaneità, per saldarsi in un unico rapporto senza soluzione di continuità, per superamento della durata massima e per assenza di clausola giustificativa.
In realtà, prima del ricorso di primo grado, era intervenuta nel 2016 (13/07/2016) altra conciliazione relativa al contratto con inizio in data 25/11/2014 e scadenza 24/11/2016 cui aveva fatto seguito la stipula dell’ulteriore contratto della durata di tre anni dal 01/12/2016 al 30/11/2019.
La ricorrente aveva, però, sostenuto che l’effetto della conciliazione (risoluzione consensuale il 24/11/2016 e stipula di un nuovo contratto di 36 mesi con decorrenza 01/12/2016 e scadenza 30/11/2019) avesse di fatto introdotto una proroga del termine del contratto del 2014, già avente scadenza il 24/11/2016, con conseguente abusività per superamento della durata massima.
Aveva, pertanto, chiesto la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato il 24/11/2014 con la Fondazione (...), la conversione del rapporto, la ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive.
2. Il Tribunale di Napoli rigettava le domande.
Evidenziava, alla luce del petitum del ricorso, che l’oggetto del giudizio era circoscritto al contratto a termine stipulato in data 24/11/2014 (con decorrenza dal 25/11/2014) al quale si riferiva la conciliazione stipulata tra le parti in data 13/7/2016 e mai impugnata. Rilevava, inoltre, che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 03/07/2019, data alla quale il contratto a termine stipulato con decorrenza 01/12/2016 era ancora in corso.
3. La Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione del lavoratore.
In premessa, ribadiva che l’oggetto del giudizio andava individuato unicamente nella impugnazione del contratto del 24/11/2014 (con decorrenza dal 25/11/2014), e riteneva inammissibile, perché in violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., l’alterazione del thema decidendum.
Esaminati, poi, entrambi i verbali di conciliazione del 24/11/2014 e del 13/07/2016, escludeva che gli stessi contenessero una rinuncia ad impugnare il contratto a tempo determinato oggetto di causa perché la conciliazione del 2014 aveva ad oggetto solo pretese economiche, mentre quella del 2016 limitava la rinuncia ai contratti a termine stipulati dal 2000 al 2013 e quanto a quello in corso (che era quello del 24/11/2014, poi prorogato - la sentenza contiene sul punto un errore materiale lì dove indica il contratto del 24/11/2016) ne prevedeva solo la risoluzione con contestuale nuova assunzione, a partire dal 01/12/2016 e sino al 30/11/2019.
Ciò premesso la Corte partenopea riteneva che: “la limitazione della pretesa come emergente dalle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, l’avvenuta rinuncia all’impugnativa dei contratti a termini stipulati antecedentemente come risultante dai verbali di conciliazione esaminati non impugnati, la decadenza dall’impugnativa del c.t.d. stipulato per il periodo 24.11.2014-24.11.2016, la proposizione del ricorso di primo grado in pendenza dello svolgimento tra le parti del c.t.d. 1.12.2016 30.11.2019, costituiscono elementi che precludono a questa Corte d’Appello qualsiasi indagine sulla sussistenza delle esigenze provvisorie non essendo ravvisabile, per le ragioni espresse, una fattispecie di “rinnovo” di c.t.d. in relazione alla quale valutare se la sequenza dei contratti era volta o meno a soddisfare esigenze temporanee dell’appellata”.
4. Avverso detta pronunzia la lavoratrice ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
3. La Fondazione ha resistito con controricorso.
4. Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta concludendo perché questa Corte voglia rinviare il giudizio alla pubblica udienza.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 113, 437 cod. proc. civ., degli artt. 1344 e 1418 cod. civ., dell’art. 32 della legge n. 183/2010, dell’art. 6 della legge 604/1966, dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/Ce – omesso rilievo d’ufficio della nullità di protezione avverso la reiterazione abusiva dell’insieme dei contratti.
Richiamati i principi enunciati da questa Corte in tema di rilievo d’ufficio delle cause di nullità, il motivo sostiene che l’azione volta all’accertamento della frode alla legge, quale norma imperativa di ordine pubblico sottratta alla disponibilità dei privati non solo non è soggetta a prescrizione (essendo di per sé una nullità assoluta ex art. 1418 cod. civ., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio), ma non potrebbe nemmeno essere compatibile con l’istituto della decadenza (v. artt. 1322, co. 2, 1344 e 1345 cod. civ.) per espressa volontà del legislatore e per la natura stessa delle norme di protezione che vi sono a corredo.
Invoca poi i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte in tema di frode alla legge.
2. La censura, al di là della formulazione della rubrica, si incentra, sostanzialmente, sulla inapplicabilità dell’art. 32 della L. n. 183/2010 ed è, sotto questo profilo, infondata.
Questa Corte ha, infatti, già affermato (v. Cass. n. 10335 del 19 aprile 2025) che il termine di decadenza di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966 (come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010) si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001 - cui il comma 4, lett. a), del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo D.Lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell’esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell’apposizione del termine.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione incongrua e contraddittoria ed errore percettivo.
Afferma, nella parte argomentativa, che la reiterazione emergeva dagli atti e che, pertanto, ha errato la Corte territoriale nel richiamare l’art. 437 cod. proc. civ.
Evidenza che la motivazione sarebbe frutto di errore percettivo degli atti di causa.
4. Il motivo è inammissibile perché non denuncia in modo corretto il vizio motivazionale né è chiaro se il vizio si riferisca alla motivazione o alla violazione dell’art. 437 cod. proc. civ.
Nel primo caso vale, in ogni caso, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la motivazione va apprezzata in sé, senza che possa essere rilevante il rapporto con le risultanze di causa.
Nel secondo caso è sufficiente rilevare che, in tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l’ipotesi della cd. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 37382 del 21 dicembre 2022).
Senza dire che l’errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., o n. 4 dello stesso comma, per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 24395 del 3 novembre 2020).
5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia motivazione contraddittoria.
Assume che la motivazione sarebbe contraddittoria perché, da un lato, la Corte territoriale ha escluso che le conciliazioni riguardassero i contratti successivi al 28/04/2013 (data di scadenza dell’ultimo contratto oggetto della conciliazione del 13/07/2016), dall’altro non ha rilevato che comunque quei contratti andavano apprezzati ai fini del superamento del limite massimo.
6. Il motivo è inammissibile.
Quanto al vizio motivazionale valga quanto si è detto in ordine al secondo motivo di ricorso.
La censura, inoltre, è eccentrica rispetto alla complessiva ratio decidendi della pronuncia, sostanzialmente incentrata sulla decadenza per il contratto del 2014 e sulla limitazione dell’oggetto del giudizio a quel contratto.
7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, dell’art. 6 della legge n. 604/1966, dell’art. 32 della legge n. 183/2010.
Il motivo argomenta lungamente sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che al momento della proposizione del ricorso il rapporto del 2016 era ancora in corso e da ciò sembra desumere che quel contratto non poteva essere impugnato.
8. Il motivo è infondato.
Nella memoria la ricorrente richiama Cass. n. 3475 dell’11 febbraio 2025 che ha condivisibilmente affermato che, a termini dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, anche nella versione di cui alla pubblicazione sulla G.U. antecedente rispetto alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che ha lasciato inalterato il primo comma dell’art. 28) l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto ed ha precisato che la norma individua il termine massimo per l’impugnazione ma certo non prevede che si debba aspettare la cessazione del contratto per impugnarlo nel ristretto ambito temporale che decorre tra la scadenza del contratto ed il 120° giorno successivo alla scadenza stessa, ben potendo la parte ravvisare l’illegittimità del termine in corso di rapporto.
Tuttavia, nella fattispecie qui in esame, come evidenziato anche nello storico di lite, la Corte territoriale ha in premessa circoscritto l’oggetto del giudizio al solo contratto del 2014, rispetto al quale ha ritenuto maturata la decadenza, sicché, sia che la si consideri doppia ratio decidendi sia che si legga come motivazione ad abundantiam, la questione relativa all’impugnazione del contratto del 2016 diviene inammissibile una volta consolidata la prima ratio.
9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., n. 4315 del 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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