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Lavoro - Omesso esame di fatto decisivo - Recupero retributivo - Indebito oggettivo - Clausola di non ripetibilità - Recepimento della parte economica del contratto - Accoglimento
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna del 20/12/2023, dichiarava che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia non aveva diritto di ripetere da S.R. la somma di €. 503,57, condannandolo alla restituzione.
2. La somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012 a titolo di arretrati dati per dovuti sulla base del CCNL di settore di diritto privato 2006/2009, ed era stata poi recuperata mediante trattenuta in busta paga sulla base di alcune pronunce di questa Corte (la prima delle quali è Cass. n. 355/2016) che avevano stabilito che detto CCNL, in difetto di atto di recepimento, non era direttamente applicabile alla Regione Sicilia.
3. R. aveva agìto per la ripetizione sulla base di clausola di non ripetibilità contenuta nell’art. 30 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (di seguito CIRL) dell’1/1/2017.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso perché (in sintesi): la tesi attorea, basata sull’assunto che, con l’art. 30 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (di seguito, CIRL) dell’1/1/2017, fosse stato stabilito che “non si darà corso ad alcun recupero retributivo”, non aveva fondamento, posto che il CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per il futuro; non era dato comprendere a cosa la clausola si riferisse, non menzionando gli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti ai servizi antincendio boschivo, ai quali il CIRL non faceva alcun riferimento, salvo l’allegato 1, che però conteneva solo dichiarazioni programmatiche, prive dell’indispensabile copertura finanziaria; la Giunta Regionale aveva autorizzato l’Assessorato alla sottoscrizione con decorrenza 1/1/2018 e con soggezione degli effetti economici ai limiti derivanti dagli stanziamenti finanziari disponibili.
4. Per quanto ancora rileva, il R. aveva proposto appello deducendo che, stipulato il CCNL nel 2006, la Giunta Regionale Siciliana, con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà già recepito con decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione del riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL a decorrere dall’1/1/2006, e fino al 31/7/2008.
Nelle more della stipula, il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” col quale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze in questione.
Detto accordo, nel giudizio da altri intrapreso per il pagamento, era stato ritenuto, sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. n. 355/2016, non impegnativo per la Regione, in quanto non recepito dalla Giunta.
Tanto chiarito in fatto, aveva insistito per l’irripetibilità dell’indebito, ostandovi l’art. 30 del CIRL stipulato in data 1/1/2017, e recepito dalla Regione con delibera n. 404 del 13/9/2017, che aveva escluso la possibilità del recupero retributivo, tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro a reperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretrati non ancora versati, implicava a fortiori il “consolidamento” di quanto già corrisposto.
1. La Corte di Appello accoglieva il gravame, rilevando, in sintesi, che dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare una esegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualche effetto, sicchè la clausola “non si darà corso ad alcun recupero retributivo”, seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dal gennaio 2018, non poteva che riferirsi al già pagato in eccedenza prima di tale maturazione.
Corroborava tale ricostruzione il canone di interpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicato all’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava il Governo regionale “a reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009”.
L’espressione “la rimanente parte” rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormente che il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondo quell’accordo.
La trattenuta era, pertanto, indebita.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, con tre motivi.
6. S.R. è rimasto intimato.
7. Con ordinanza interlocutoria del 7/2/2026 la Corte ha sollecitato il contraddittorio sulla questione pregiudiziale di validità intrinseca della clausola di non ripetizione contenuta nel CIRL 2017, e rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
8. Il ricorrente ha presentato memoria.
9. La Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nel fatto, dedotto in memoria difensiva in appello, che l’unico CIRL entrato in vigore era quello siglato nel 2018, ed approvato con deliberazione della Giunta n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018.
Detto contratto, del quale il ricorrente aveva chiesto l’acquisizione nel giudizio di appello, non conteneva alcuna clausola di non ripetizione, mentre quello dell’1/1/2017, sul quale sia il Tribunale che la Corte di appello avevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”, mai entrata in vigore in quel testo.
2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva in appello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL entrato in vigore fosse quello siglato nel 2018.
3. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità della sentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata per il mero fatto che la Corte d’appello abbia ignorato l’eccezione sopra più volte richiamata.
4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e sono fondati nei termini che seguono.
5. Preliminarmente, questa Corte non ritiene che la causa possa essere definita sulla base della sola questione preliminare posta con l’ordinanza interlocutoria.
6. Al riguardo deve affermarsi che la clausola “non si darà corso ad alcun recupero retributivo”, se interpretata in senso letterale, ed avulso dal contesto, non potrebbe che essere giudicata nulla.
7. Si deve sul punto premettere che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte nella Regione Sicilia agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non si applicano gli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, che riguardano i contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN, posto che, in ragione dello statuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale e la materia è sul punto regolata dagli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n. 10/2000.
S’applica invece l’art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come modificato dalla L.R. n. 14/2006, secondo cui “la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”; disposizione che, peraltro, deve essere coordinata con l’art. 49 della stessa L.R. n. 14/2006, che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che « Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.».
Da tanto segue che il recepimento del CCNL di settore di diritto privato, pur previsto dalla legge regionale, richiede comunque un atto deliberativo dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell’ente.
D’altro canto, anche gli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n. 10/2000, con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma 3, stabilisce che «I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa».
Da ciò segue che sia la legge regionale n. 10/2000 che il d.lgs. n. 165/2001 pongono comunque quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e dei limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione (Cass. n 14801/2019, 11563/2021, 30605/2021).
8. Dai principi sopra esposti deriva anche che nel settore che qui ci occupa opera il principio generale secondo il quale la pubblica amministrazione, oltre che il diritto, ha il dovere, alla luce di princìpi di ordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebito oggettivo (ex pluris, Cass. 3826/2016, 16088/2016, 6715/2021, 21316/2022) e ciò osta, in linea di principio, anche al fatto che di tale diritto-dovere essa possa disporre per via negoziale.
La clausola in rilievo, quindi, se interpretata come volta a prevedere una diversa disciplina dell’indebito oggettivo, non potrebbe che essere affetta da nullità.
9. A diversa conclusione si dovrebbe, invece, giungere, ove la disposizione fosse ritenuta passibile, alla luce degli eventi pregressi rappresentati dal R. in appello, e degli impegni di copertura cui si sarebbe dato seguito, di essere interpretata come volta a regolare per via negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazione nazionale (ossia nel senso di riconoscere ora per allora arretrati previsti dal CCNL e rimasti formalmente privi di recepimento).
Si tratta di esegesi potenzialmente favorita dall’art. 1367 c.c., che consacra il principio di conservazione del contratto, la cui possibilità attiene però allo scrutinio riservato al giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n.11643/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata).
10. Passando all’esame dei motivi, è regolarmente denunciato ed incontroverso che nel giudizio di appello era stato dedotto che al CIRL 2017 era seguito, nel 2018, un altro CIRL, di decorrenza di poco posteriore (1/9/18 verso 1/1/2018) non riproducente la clausola di non ripetizione; e che ne era stata chiesta la produzione ex art. 437 c.p.c.
La sentenza impugnata non fa alcuna menzione del fatto storico della stipula di tale CIRL né nulla afferma sull’istanza di produzione.
11. Orbene, se l’interpretazione dei contratti, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, l’omesso esame della deduzione della stipula di un contratto collettivo successivo a quello in base al quale viene riconosciuto un diritto, e che, nell’assunto, tale diritto disconosca, è invece censurabile secondo il n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., a misura che si risolva nell’omesso esame del fatto storico della stipula del contratto secondo il suo contenuto rilevante (in tal senso, in casi per certi versi analoghi, ad es., Cass. nn. 10745/2022, 32372/2021, 8986/2017).
12. Riguardo al requisito della decisività, ritiene il Collegio che esso vada apprezzato, quantomeno in casi quale quello qui in esame, non già in base ad un apprezzamento di merito in concreto come tale precluso alla Corte di legittimità, ma sulla base di una valutazione in astratto della potenziale idoneità del fatto non esaminato a destituire di fondamento il giudizio (in tal senso, sostanzialmente, Cass. n. 32372/2021 nel parlare di un «fatto storico astrattamente idoneo a configurarsi come decisivo»).
Quando, come nel caso di specie, ad un contratto integrativo regionale sostanzialmente destinato a recepire un contratto nazionale nei limiti della compatibilità finanziaria ne segua a brevissimo tempo un altro, che non ne riproduca la clausola rilevante in causa contenuta nel primo, e ciò sia dedotto nel giudizio, anche ad assumere che il primo fosse perfetto, la deduzione di nuova stipula con mancata riproduzione si erige a deduzione di fatto storico potenzialmente decisivo nel senso di una volontà di ritrattazione, che il giudice di merito non può omettere di esaminare senza addurre impedimento di rito né giudicare nel merito, provvedendo alla disamina dei due contratti in punto di validità ed efficacia secondo le regole della successione dei contratti e le relative ricadute esegetiche.
13. In tali termini la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.
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