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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • Licenziamento - Reintegra - Indennità sostitutiva del preavviso - Compensazione - Opposizione a precetto - Credito restitutorio - Accoglimento parziale

     

    Fatti di causa

     

    1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia respingeva l'appello proposto da U. s.p.a. confermando la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Perugia aveva respinto la opposizione dell’istituto di credito al precetto notificato da D.B..

    Quest’ultimo, vittorioso nel giudizio definito con sentenza n. 119/2020, che accertava l’illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento, a titolo di indennizzo, di 12 mensilità pari ad euro 37.462,10, si era visto corrispondere dalla società la minor somma pari ad euro 14.326,88. La U. s.p.a., società datrice di lavoro, aveva infatti detratto dall’importo spettante a tale titolo quanto corrisposto al dipendente a titolo di indennità di preavviso, calcolata al netto delle ritenute previdenziali. Pertanto il B., ritenuta ingiustificata la compensazione operata dalla società, poneva in esecuzione la differenza non corrisposta notificando il precetto, oggetto di opposizione.

    2. La Corte d'appello asseriva che il controcredito, costituito dall’indennità sostitutiva del preavviso, doveva essere richiesto dalla società nel giudizio di impugnativa di licenziamento e, trattandosi di un fatto antecedente alla formazione del titolo giudiziale, rappresentato dalla sentenza, non poteva incidere sul titolo e quindi legittimare la trattenuta operata dalla datrice di lavoro a compensazione del proprio credito.

    3. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la società U., affidandolo a quattro motivi di gravame. Resiste B. D. con controricorso.

    4. Entrambe le parti hanno depositato le memorie.

    5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

     

    Ragioni della decisione

     

    1. Ragioni di interdipendenza logico-giuridica tra i primi tre motivi impongono la preventiva esposizione degli stessi e il successivo esame congiunto.

    2. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, testualmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché degli artt. 2697 c.c., 1176, 1218, 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza avrebbe affermato che “non è contestato che a fronte della condanna risarcitoria il datore di lavoro abbia versato la minor somma di euro 14.326,88, detraendo dall'importo lordo dell'indennizzo liquidato, l'indennità di preavviso, calcolata al netto delle ritenute previdenziali”.

    La parte ricorrente evidenzia come tale ricostruzione non risponda al vero e si ponga in contrasto rispetto alle disposizioni summenzionate perché, sin dall'atto introduttivo, è stato precisato che l'importo dovuto, a titolo di indennizzo, era quello proprio del titolo giudiziale (circostanza dimostrata anche dalla busta paga che riproduce). Pertanto, secondo la ricostruzione di parte, l'indennità sostitutiva del preavviso, in precedenza corrisposta, avrebbe costituito oggetto di una compensazione, come si desume anche dalla stessa busta paga, la cui voce è indicata col termine “trattenuta”.

    2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., art. 615 c.p.c., 18 co. IV l. 300/70, 2118 co. 2 c.c., 2033 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    Censura la sentenza nella parte in cui ritiene che il diritto fatto valere dal debitore precettato sia antecedente la formazione del titolo giudiziale e, pertanto, non possa essere dedotto in sede di opposizione a precetto, sede per l’eventuale accertamento delle vicende modificative o estintive, rispetto al titolo stesso. La richiesta di ripetizione dell’indennità sostitutiva del preavviso, in precedenza erogata, radica il suo fondamento nella reintegrazione nel posto di lavoro e nella sua definitività, con la conseguenza che non può che integrare una vicenda che incide, successivamente, sul titolo stesso.

    3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1246 c.c., art. 2697 c.c., art. 1 commi 53, 58 e 59 della l. 92/2012, art. 416 c.p.c.

    Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità di far valere il controcredito in sede esecutiva, evidenziando che i precedenti di legittimità richiamati a supporto sono relativi a controcrediti fatti valere in compensazione perché sorti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo e, quindi, divenuti esigibili prima della formazione dello stesso, contrariamente al caso in esame.

    4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per mancanza del minimo costituzionale, art. 111 comma 6 Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    In particolare, contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha omesso di esaminare la legittimità della coesistenza della indennità sostitutiva del preavviso con l'ordine di reintegra.

    5. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per le ragioni di connessione innanzi richiamate, sono fondati.

    5.1. Occorre premettere che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone ex art. 2118, comma 2, c.c. la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è da un punto di vista logico- giuridico incompatibile con la reintegrazione del lavoratore che ne comporta la ricostituzione. Una volta pertanto intervenuto un titolo giudiziale di annullamento del licenziamento con ordine di reintegra le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva da parte del datore di lavoro diventano non più dovute e determinano l’insorgere di un credito restitutorio in favore di questi. Il diritto alla ripetizione dell’indennità sostitutiva del preavviso, tempestivamente erogata dal datore di lavoro, scaturisce dalla statuizione di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, considerata l’incompatibilità tra questi due istituti. La S.C. ha sul punto affermato che, allorquando sia stata accertata l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in regime di stabilità reale, non compete al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, non rilevando al riguardo che essa gli sia stata offerta dal datore all'atto del licenziamento (cfr. Cass. n. 12366/1997; Cass. 2595/2012).

    5.2. Consegue che il diritto del datore di lavoro a ripetere le somme in precedenza versate quale indennità sostitutiva del preavviso, erogazione che trova, come detto, la propria causa nella formale cessazione del rapporto di lavoro, nasce solo ove tale rapporto sia stato giuridicamente ricostituito per effetto della disposta reintegrazione; in questa prospettiva l’insorgere del credito restitutorio si configura quale fatto sopravvenuto, rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto ed in quanto tale opponibile quale fatto ( estintivo) successivo.

    5.3. Come chiarito dal giudice di legittimità la compensazione, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito (cfr. Cass. n. 9912/2007).

    6. Da tanto consegue l’errore in diritto della sentenza impugnata nel ritenere non “opponibile” l’avvenuto pagamento della indennità sostitutiva del preavviso per non essere stato fatto valere nell’ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento.

    7. L’accoglimento dei primi tre motivi, con cassazione della sentenza impugnata, determina l’assorbimento del quarto motivo, successivo in ordine logico-giuridico, in quanto la Corte del rinvio dovrà procedere a nuovo esame dell’appello alla stregua dei richiamati principi di diritto.

    8. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

     

    P.Q.M.

     

    Accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

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