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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • Lavoro - Contributi INPS - Gestione agricoltori - Prescrizione quinquennale - Avvisi di addebito - Autosufficienza del motivo di gravame - Contributo unificato - Inammissibilità

     

    Fatti di causa

     

    1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di INPS avverso la sentenza di primo grado dichiarativa della illegittimità degli avvisi di addebito opposti da F.C., relativi a contributi INPS per il terzo e quarto trimestre 2006, per intervenuta prescrizione, essendo stati notificati i primi atti interruttivi rispettivamente il 14/2/2012 e l’11/6/2012, oltre il termine quinquennale.

    Rileva la Corte territoriale che i motivi di appello di INPS siano incomprensibili perché per entrambi i trimestri l’ente aveva dedotto la decorrenza dei termini di prescrizione in epoca anteriore a quelli dei crediti riportati negli avvisi di addebito, indicando per entrambe le scadenze trimestrali del 2006 la decorrenza dal 1997 (rispettivamente con scadenze di versamento del 16/3/1997 e del 16/6/1997).

    2. Avverso la sentenza l’INPS, propone ricorso per cassazione, della cui notificazione questa Corte ha disposto la rinnovazione con ordinanza interlocutoria del 7/2/2023; documentato l’adempimento a cura di INPS nelle memorie illustrative, e non costituitasi la parte privata, rimasta intimata, la causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026.

     

    Ragioni della decisione

     

    1. Con un unico motivo l’INPS deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 9 L. 335/95, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 6 co. 14 d.l. 536/87, dell’art. 6 d.lgs. 375/93, e degli artt. 17 e 18 d.lgs. 241/97 per non avere la Corte territoriale accertato il termine di pagamento dei contributi dovuti alla gestione agricoltori da cui decorre la prescrizione, nonostante esso sia previsto per legge.

    Ritiene il ricorrente istituto che il giudice, sulla base delle circostanze allegate, avrebbe potuto ricercare le norme applicabili e decidere la causa nel merito, e specificamente la normativa che disciplina gli obblighi e le scadenza per i datori di lavoro agricolo di presentare agli uffici provinciali SCAU le dichiarazioni degli operai agricoli occupati, entro il 25° giorno dalla fine di ciascun trimestre, con versamenti mediante mod. F24 da eseguire, dunque, entro la scadenza del 10/3/2017 per il terzo trimestre 2006, ed entro il 10/6/2007 per il quarto trimestre 2006, sicché il diritto, alla data di notifica degli atti interruttivi menzionati in rubrica, non era prescritto.  

    2. Il ricorso è inammissibile.

    3. Rileva il Collegio, in primo luogo, il difetto di autosufficienza del motivo di gravame; l’istituto ricorrente non allega l’atto difensivo (memoria di costituzione in primo grado oppure atto di appello oppure conclusioni nel giudizio di appello) in cui abbia fornito idonei chiarimenti in ordine alla corretta indicazione delle date di decorrenza e di scadenza degli atti impeditivi della eccepita prescrizione; e neppure è specifico il motivo di ricorso laddove la doglianza non afferisce alla ratio decidendi della pronuncia resa dalla Corte territoriale, incentrata sulla “incomprensibilità” dei motivi di appello dai quali risultava che i termini di decorrenza della prescrizione sarebbero stati anteriori alla data di insorgenza dei crediti portati negli avvisi di addebito.

    4. L’incongrua decorrenza dal 1997 del termine di prescrizione di oneri contributivi risalenti al 2006 non è affatto superata dall’affermazione della rimessione ad accertamento giudiziale del termine di pagamento dei contributi dovuti alla gestione agricoltori e della ricerca di atti dai quali risulterebbero individuabili decorrenza e scadenza della prescrizione del credito dell’istituto, in tal modo facendo carico al giudice di ricercare in atti la soluzione ad una situazione di incomprensione che lo stesso istituto (attore sostanziale della pretesa contributiva) aveva creato -attraverso l’indicazione di date anacronistiche di decorrenza- e contribuito ad alimentare -attraverso l’assenza di spiegazioni sulla rilevanza o meno dei dati forniti-.

    Affidare al giudice il compito per dipanare l’incomprensione rilevata su dati e allegazioni fornite dalla parte attrice rischierebbe di attribuire un potere di emenda di atti che, nella circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova, si riconduce invece alla parte processuale, quale espressione del principio dispositivo e limite ai poteri istruttori ex officio -pur riconosciuti ex art. 437 c.p.c.- che trovano composizione proprio nell’ambito necessariamente endoprocessuale delle dedotte allegazioni.

    5. Il giudizio valutativo espresso nella impugnata sentenza non è quindi stato superato dalla illustrazione dei motivi di appello di cui, ove riprodotti e rappresentati in questa fase di giudizio, l’istituto ricorrente avrebbe potuto dimostrare, invece, la comprensibilità.

    6. Si osservi, infine, che il motivo di ricorso non è strutturato come error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell’esame diretto degli atti di causa; non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Cass. S.U. n. 20181/2019).

    Neppure per questa via è pertanto emendabile il denunciato errore della Corte di merito nell’aver ritenuto incomprensibile la ritenuta prescrizione maturata prima dell’insorgenza del credito contributivo poiché l’appellante, qui ricorrente, non riconduce l’argomento su un percorso logico ricostruttivo dell’esame degli atti ma sostanzialmente si rimette al giudice per risolvere una controversia di cui egli stesso, attore sostanziale della pretesa, ha fornito dati errati e ritenuti incomprensibili; non si ravvisa, allora, un error in judicando, né benvero esso è stato censurato in modo adeguato e pertinente, ma un error nelle allegazioni difensive della parte già resistente in primo grado ed appellante in secondo grado.

    7. Per i profili enunciati il ricorso è inammissibile, nulla si dispone in ordine alle spese processuali essendo la controparte rimasta intimata.

    Seguono disposizioni sul contributo unificato.

     

    P.Q.M.

     

    Dichiara inammissibile il ricorso.

    Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuti.

 

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