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Lavoro - Associazioni non riconosciute - Differenze retributive maturate - Responsabilità personale e solidale - Decadenza semestrale - Tentativo di conciliazione - Mancato accordo - Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello di N.V.N., confermando la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione di L.B. e F.A.B. al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del N. per differenze retributive maturate quale artiere ippico alle dipendenze dell’associazione non riconosciuta (circolo ippico), in nome e per conto della quale i signori B. aveva agito in due successivi periodi.
La Corte territoriale, in conformità al tribunale, assimilata la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione alla fideiussione, ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. e maturata la decadenza semestrale ivi prevista (il lavoratore ha cessato il rapporto nel settembre 2009, ha proposto tentativo di conciliazione concluso con mancato accordo il 10.12.2009 ed ha agito in giudizio contro l’Associazione nel 2013).
2. Avverso la sentenza N.V.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I signori B. hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e 1957 c.c. per avere la Corte d’appello considerato applicabile il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
1.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto della stessa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero, attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale, leda il diritto di azione del creditore (v. Cass. n. 12508 del 2015; Cass. n. 3421 del 2018; Cass. n. 10490 del 2024; Cass. n. 11593 del 2025; Cass. n. 27163 del 2025).
Come evidenziato nei precedenti richiamati, tale principio si spiega in ragione del fatto che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta: ─ non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr. Cass., Sez. L, n. 1657 del 26/02/1985; Sez. L, n. 5089 del 21/05/1998; Sez. L, n. 8919 dell’11/05/2004; Sez. 3, n. 718 del 16/01/2006; Sez. 3, n. 26290 del 14/12/2007; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008; Sez. L, n. 11207 del 14/05/2009; Sez. 3, n. 18188 del 25/08/2014; Sez. 6 L, n. 8752 del 4/04/2017; Sez. 3, n. 12714 del 14/05/2019); ─ non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (cfr. Cass., Sez. L, n. 1655 del 26/02/1985; Sez. L, n. 13946 del 27/12/1991; Sez. L, n. 2471 del 4/03/2000; Sez. 3, n. 11759 del 6/08/2002; Sez. 3, n. 22982 del 7/12/2004; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008; Sez. 3, n. 29733 del 29/12/2011; Sez. 1, n. 12508 del 17/06/2015; Sez. 3, n. 3421 del 13/02/2018; Sez. 1, n. 10490 del 18/04/2024).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e 1957 c.c. per illegittimità costituzionale di tali disposizioni in relazione agli artt. 3, 24, 36, 2 e 18 Cost. e, in subordine, si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale.
2.1. I profili di illegittimità costituzionale sono stati già valutati come manifestamente infondati nei precedenti citati.
Si è affermato che la tesi qui confermata non viola l’art. 3 Cost., in quanto nel disciplinare il fenomeno della rappresentanza degli enti senza personalità richiama uno schema che ordina più compiutamente un altro fenomeno giuridico, con una sorta di avvalimento di una garanzia personale che non menoma alcun diritto (e non peggiora il trattamento rispetto a, neppure ipotizzati o individuati, tertia comparationis); non viola l’art. 24 Cost. in quanto la previsione di un termine che non sia del tutto apparente (e certo tale non è il termine decadenziale di sei mesi, considerati anche quelli pari o addirittura più brevi stabiliti con la disciplina c.d. prescrizioni presuntive) non può dirsi che ne misconosce la tutela ed in particolare il diritto di azione (che può essere anche dilazionato solo che si interrompa, diligentemente, il decorso di esso).
Parimenti non pertinente è il riferimento alle altre norme costituzionali atteso che non è in gioco il diritto ad una retribuzione adeguata oppure il diritto alla libertà di associazione ma unicamente una modalità, processualmente regolata, per far valere la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta.
3. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
Rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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