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Lavoro - Opposizione di terzo revocatoria - Collusione - Decreto ingiuntivo - Correlazione - Crediti di lavoro - Onere della prova - Contributo unificato - Inammissibilità
Fatti di causa
1. F.B. adiva il tribunale di Brescia, proponendo opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 co. 2 c.p.c. nei confronti di C.B. e della società L. s.r.l., al fine di far accertare la collusione a suo danno tra i convenuti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 49/2019 per crediti di lavoro, precedentemente emesso nei confronti della società L. s.r.l. e a favore di C.B., decreto non opposto dalla società ingiunta.
2. Il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione di terzo revocatoria; nelle more del giudizio F.B. cedeva il credito alla società L.S.M.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la società L.S.M. svolgendo plurime censure avverso la sentenza di primo grado.
La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado, escludendo che fosse stata raggiunta la prova dell’accordo fraudolento tra le parti e la conseguente correlazione tra collusione ed emissione del decreto ingiuntivo; in via incidentale accertava, sulla base di analitico esame delle emergenze documentali, l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra C.B. e la società ingiunta.
3. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la società
L.S.M. affidandolo ad un unico motivo; resiste con controricorso C.B.; il Fallimento L. è rimasto intimato.
4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 404 co. 2 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c., degli articoli 115, 116, 210 c.p.c. in relazione all'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Deduce insufficienza e contraddittorietà di motivazione per avere la Corte di merito affermato l'effettività del rapporto di lavoro subordinato tra L. s.r.l. e C.B.
Osserva che in sede di opposizione di terzo revocatoria il Tribunale e, successivamente, la Corte di appello, avrebbero dovuto accertare, sia pur incidenter tantum, se le somme riportate nel decreto ingiuntivo, fossero state effettivamente percepite dalla lavoratrice.
Secondo parte ricorrente, posto che la presunta lavoratrice aveva solo parzialmente adempiuto all’ordine di esibizione in giudizio delle dichiarazioni reddituali, non poteva dirsi raggiuntala prova della sussistenza del credito; da tanto derivava che il decreto ingiuntivo non opposto dalla società, doveva ricollegarsi ad accordo collusivo delle parti.
2. Il motivo è inammissibile.
3. Parte ricorrente, pur formalmente denunziando errores in iudicando del giudice di appello, ha in concreto sviluppato censure che investono l’esito degli apprezzamenti di merit sulla scorta dei quali è stata esclusa la esistenza di un accordo collusivo tra L. s.r.l. e C.B. con riferimento alle somme oggetto di decreto ingiuntivo da quest’ultima richieste per crediti retributivi scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato inter partes.
Le ragioni di doglianza non risultano infatti incentrate sul significato e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata la violazione e falsa applicazione ma, direttamente, sulla valutazione del rilievo probatorio di elementi acquisiti al giudizio ed in questi termini risultano inidonee alla valida critica del provvedimento impugnato .
Come è noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma; sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).
4. Alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 404 co. 2 c.p.c. è dato ravvisare nel ragionamento decisorio della Corte di merito la quale ha correttamente posto a carico dell’opponente in revocazione l’onere della prova dell’accordo collusivo ( ex plurimis, Cass. 11259/2011) ed in concreto escluso che la stessa fosse stata raggiunta sulla base di un coerente percorso argomentativo, in particolare ritenendo indimostrato il pagamento delle retribuzioni in data antecedente al provvedimento monitorio (cfr. pag. 12 motivazione) e valorizzando la stessa tempistica di proposizione dell’azione monitoria, in presenza, nel triennio antecedente (settembre 2016), di richieste di sollecito al pagamento delle retribuzioni.
5. Parimenti inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; in conf., tra le tante, Cass. n. 9731/2025), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare – come nella specie - nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti diversamente dal convincimento di chi ricorre).
Analogamente, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).
Come sopra già ricordato, le censure sviluppate pur formalmente veicolate mediante la deduzione del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. tendono complessivamente ad una rivisitazione nel merito della vicenda, sollecitando in tal modo uno scrutinio sottratto al perimetro di controllo del giudice di legittimità.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di B.C., delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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