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Lavoro - Istanza di trasferimento - Requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza - Legge n. 104/1992 - Ragioni tecniche, organizzative e produttive - Rigetto
Fatti di causa
1.- G.S. era dipendente di R.F.I. spa e, in qualità di prestatore di assistenza alla madre e alla nonna entrambe disabili e bisognose di assistenza continuativa, ai sensi della legge n. 104/1992, aveva chiesto alla datrice di lavoro di essere trasferito dalla DTP di Bologna a quella di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 33 Ll n. 104 cit.
Al rifiuto della datrice di lavoro il lavoratore aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna ordinanza cautelare ed urgente ex art. 700 c.p.c. in tal senso (trasferimento dalla DTP di Bologna a quella di Reggio Calabria -impianto zona IS Paola o nel relativo comune), confermata poi in sede di reclamo.
2.- R.F.I. spa adìva il Tribunale di Bologna per ottenere la declaratoria di legittimità del suo diniego al trasferimento e la revoca dell’ordinanza cautelare.
3.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda della società.
4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da R.F.I. spa.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) l’art. 24, co. 1, L. n. 183/2010 ha apportato significative modifiche all’art. 33 L. n. 104/1992; il co. 2 del medesimo art. 24 ha sostituito cil co. 2 e abrogato il co. 3 dell’art. 42 d.lgs. n. 151/2001, eliminando i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza, che prima erano presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di grave disabilità;
b) tali requisiti sono venuti meno anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità in virtù dello stesso co. 3 dell’art. 24 cit., che ha modificato anche il co. 1 dell’art. 20 della legge n. 53/2000;
c) i requisiti per il diritto al trasferimento di sede previsti dal nuovo art. 33 L. n. 104/1992 sono tutti sussistenti nel caso di specie;
d) la disciplina del contratto collettivo non può regolare in peius il diritto garantito dalla norma primaria (Cass. sez. un. n. 7945/2008 e Cass. n. 23857/2017);
e) in ogni caso la società appellante non ha assolto all’onere probatorio a suo carico, poiché anzi risulta per tabulas che essa ha effettuato e programmato nuove assunzioni sia presso la sede ad quem (DTP di Reggio Calabria), sia presso la sede a qua (DTP di Bologna) in virtù di accordi con le organizzazioni sindacali del 2015, del luglio 2016 e del febbraio 2017;
f) risulta dunque provata, oltre che confessata, l’esistenza della vacanza di posti presso entrambe le sedi;
g) vi era pertanto la possibilità di destinare il lavoratore ad una delle strutture da lui indicate e di reintegrare l’organico di provenienza con nuove assunzioni, restando irrilevanti le modalità di reclutamento del personale;
h) dalla documentazione prodotta dall’appellato si evince che egli, come tutti gli operatori specializzati addetti alla manutenzione, svolte le mansioni previste dalla declaratoria contrattuale contenuta nel CCNL;
i) il livello D posseduto dallo S. è quello immediatamente superiore a chi svolge mansioni di manovale o pulitore di treni a bordo (generici – livello F) e a chi svolge mansioni di operatore (livello E) oppure operatore addetto ai servizi ausiliari e di pulizia, o ai servizi di ristorazione a bordo treno;
j) quindi è risultato provato che lo S. non è portatore di alcun know how specifico, bensì quello posseduto da tutti gli operatori specializzati alla manutenzione che lavorano sulla linea “alta velocità” su tutto il territorio nazionale;
k) è risultato provato che egli non possiede abilitazione alcuna che renda la sua prestazione indispensabile, sicché egli svolge attività del tutto fungibili rispetto a quelle svolte da numerosi altri colleghi;
l) pertanto non possono dirsi sussistenti ragioni tecniche, organizzative o produttive, “che devono rivestire particolare intensità e rilevanza nel caso in cui il trasferimento sia richiesto ai sensi dell’art. 33 citato”, atte a giustificare il diniego opposto all’istanza di trasferimento.
5.- Avverso tale sentenza R.F.I. spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
6.- S.G. ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria, con cui ha richiamato precedenti in termini di questa Corte su identica questione.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 21, co. 1, CCNL della mobilità – area contrattuale attività ferroviarie del 20/07/2012 rinnovato il 16/12/2016, per avere la Corte territoriale trascurato che le nuove assunzioni sarebbero state realizzate mediante contratti di apprendistato professionalizzante, dall’esito non predeterminabile e, quindi, suscettibili anche di non trasformarsi in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per avere omesso di considerare che i posti vacanti presso la DTP di Bologna erano 50 mentre quelli vacanti presso la DTP di Reggio Calabria erano 25.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo nessuna censura muove la ricorrente all’affermazione –corretta in diritto – della Corte territoriale, secondo cui le ragioni tecniche, organizzative o produttive idonee a poter impedire il trasferimento previsto dall’art. 33 L. n. 104/1992 sono soltanto quelle che rivestano “particolare intensità e rilevanza”.
Al riguardo questa Corte ha già affermato – e va in questa sede ribadito – che il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass. ord. n. 47/2024).
In secondo luogo l’apprezzamento di tali ragioni e, quindi, l’eventuale comparazione fra vacanze esistenti in una sede e quelle esistenti nell’altra cui aspira il dipendente è un tipico apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito.
Infine la ricorrente non si confronta con quel punto della motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato l’irrilevanza giuridica (ai fini della questione oggetto di causa) dello strumento (id est contratto di apprendistato) con cui la società avrebbe potuto colmare il posto lasciato vacante dallo S. presso la DTP di Bologna.
Sotto questo profilo, dunque, il motivo difetta di specificità.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che il diritto al trasferimento è condizionato (“ove possibile”) e non assoluto.
Il motivo è inammissibile e a tratti infondato.
E’ inammissibile perché non pertinente rispetto al decisum: la Corte territoriale si è posta il problema dell’esistenza di possibili ragioni ostative al trasferimento chiesto dallo S. ed ha ampiamente motivato sulla loro insussistenza o, comunque, sulla loro soccombenza nel bilanciamento con il contrapposto diritto vantato dallo S.
Anche tale apprezzamento è “di fatto” e come tale è riservato al giudice di merito, quindi insindacabile in sede di legittimità qualora – come nella specie – adeguatamente motivato, come sopra riportato.
I Giudici di appello, infatti, appurata l’esistenza di posti vacanti e la decisione aziendale di coprirli, verificata la sostanziale equiparabilità tra le mansioni e l’inquadramento dello S. e quelli degli apprendisti cc.dd. abilitati, hanno considerato il rifiuto opposto dalla società al trasferimento non giustificato e tale da sacrificare in modo irragionevole le esigenze di assistenza e cura dei familiari disabili del dipendente.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 45 e 50 CCNL attività ferroviarie, per avere la Corte territoriale ritenuto che essa determinasse una modifica in peius dei diritti riconosciuti al lavoratore dall’art. 33 L. n. 104/1992.
Il motivo è inammissibile, perché frutto di un equivoco.
La Corte territoriale non ha affermato che tali clausole contengano una deroga peggiorativa, ma si è limitata solo ad introdurre il suo ragionamento affermando un principio generale e citando al riguardo pronunzie di questa Corte di legittimità in termini.
Orbene, da un lato l’art. 45 CCNL cit. si limita a riproporre la medesima disciplina già contenuta nell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992; dall’altro l’art. 50 CCNL cit. è inapplicabile al caso in esame, perché si riferisce a domande “ordinarie” di trasferimento, ossia quelle non motivate e non giustificate da doveri di assistenza, invece presi in considerazione dall’art. 33 L. n. 104 cit. e dall’art. 45 CCNL cit.
4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 41 Cost., per avere la Corte territoriale trascurato che le scelte organizzative aziendali spettano all’autonomia decisionale dell’imprenditore.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta in alcun modo con l’articolata motivazione spesa dai Giudici d’appello e non tiene conto che la norma costituzionale invocata prevede pur sempre che il legislatore possa contemperare la libertà di impresa con la tutela di diritti e valori non solo personalissimi, ma anche “sociali”, come quello previsto in capo al caregivere, in ultima analisi, a beneficio e tutela del disabile destinato a ricevere la necessaria assistenza dal primo.
In questi esatti termini sono i precedenti di questa Corte invocati dal controricorrente (Cass. ord. n. 47/2024; Cass. ord. n. 2624/2025) relativi a caso identico.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
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