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Assenza per maternità - Ripristino funzionale del rapporto di lavoro - Verbale ispettivo - Pagamento delle retribuzioni maturate - Cooperativa - Natura subordinata del rapporto di lavoro - Onere della prova - Raddoppio del contributo unificato - Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Potenza, in riforma di sentenza del locale Tribunale, ordinava il ripristino funzionale del rapporto di lavoro tra B.S. e la soc. coop. L., e condannava quest’ultima al pagamento delle retribuzioni maturate e non percette decorrenti dalla data di ricezione della lettera del 28.3.2015 fino all’effettivo ripristino del rapporto.
2. In fatto, B.S. aveva dedotto di essere stata socia lavoratrice dal 1998, dipendente prima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato (da maggio 2012, con mansioni di impiegata 7° livello); di avere svolto anche funzioni di presidente della cooperativa da aprile 2003 al 31.12.2014; di avere ricevuto lettera datata 15.3.2015, durante l’assenza per maternità, con la quale la cooperativa le comunicava che la DTL della Basilicata aveva disconosciuto il rapporto di lavoro con decorrenza 2.5.2012, sicché il contratto di lavoro doveva ritenersi simulato e inesistente dalla sua costituzione.
3. Il Tribunale di Potenza respingeva la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, previa declaratoria di illegittimità del verbale della DTL 17.2.2015, con reintegra nel posto di lavoro, e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della cooperativa di accertamento della simulazione assoluta del contratto di lavoro 2.5.2012 con condanna alla restituzione delle retribuzioni percepite e delle somme richieste da INAIL e INPS con verbale unico di accertamento del 16.7.2015.
4. La Corte distrettuale, invece, valorizzava il provvedimento del 22.12.2015, con cui la Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli aveva accolto il ricorso di B.S. avverso il verbale ispettivo che aveva disposto l'annullamento del rapporto di lavoro con la cooperativa (sul presupposto dell'incompatibilità delle figure di presidente della cooperativa e di lavoratrice subordinata in capo alla stessa persona), posto che tale incompatibilità va verificata in concreto e non in astratto; giudicava infondata (invece che inammissibile) la domanda della cooperativa (riproposta con appello incidentale) di accertamento della simulazione del contratto di lavoro; accoglieva l’appello principale della lavoratrice, con conseguente declaratoria di continuità giuridica del rapporto di lavoro e suo ripristino, e con condanna della cooperativa al pagamento delle retribuzioni ordinarie maturate.
5.Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso la cooperativa L. con cinque motivi, illustrati da memoria; resiste B.S. con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c. e 421 c.p.c., in relazione alle limitazioni della facoltà di prova della simulazione di cui all’art. 1417 c.c. non applicabili nelle controversie di lavoro.
Sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’affermare che, essendo il contratto stipulato per iscritto, la prova dell’accordo simulatorio andasse fornita solo mediante contro-scrittura, sul fallace presupposto dell’applicazione dei limiti alla prova della simulazione ex art. 1417 c.c. anche nel processo del lavoro.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c., sotto il profilo dell’insussistenza di limiti alla prova in caso di illiceità della simulazione di un contratto di lavoro destinato a creare automaticamente una falsa posizione previdenziale.
Sostiene che la prova della simulazione si sarebbe potuta dare con qualsiasi mezzo di prova, giacché con la simulazione di un rapporto di lavoro subordinato si realizza comunque un illecito, con lesione di diritti di terzi, quali sono gli istituti previdenziali gravati dell’onere derivante da una falsa posizione previdenziale.
3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in ordine all’onere della prova dell’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quando il soggetto sia anche amministratore della società datrice di lavoro.
Sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’aver supposto che l’onere della prova della simulazione o meno del rapporto di lavoro ricadesse sulla cooperativa.
4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, perché tutti incentrati su denunciata simulazione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non sono meritevoli di accoglimento, perché non si confrontano compiutamente con la ratio e con il completo percorso motivazionale della sentenza impugnata.
5. Questa si fonda sulla valorizzazione dell’annullamento del verbale ispettivo della DTL della Basilicata, di disconoscimento del rapporto di lavoro con decorrenza 2.5.2012 (da quando il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, con mansioni impiegatizie), allorquando la lavoratrice era presidente della cooperativa già da molti anni; annullamento intervenuto da parte della Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli, sul presupposto che l'incompatibilità delle figure di presidente della cooperativa e di lavoratrice subordinata in capo alla stessa persona, a base del disconoscimento, andava, invece, verificato in concreto e non in astratto, dato non considerato dal giudice di primo grado.
6. Ora, sebbene le limitazioni della facoltà di prova della simulazione non siano automaticamente applicabili nel processo del lavoro, nel caso di specie la Corte territoriale, esercitando motivatamente la propria discrezionalità nella selezione e valutazione delle prove (esercizio di discrezionalità insindacabile in sede di legittimità) ha osservato che, con l’annullamento del verbale ispettivo, era venuto meno il motivo posto dal datore di lavoro a giustificazione della mancata prosecuzione della prestazione lavorativa fino a quel momento resa dalla lavoratrice, e che il Tribunale di Potenza in altra causa (tra la lavoratrice e l’INPS) aveva ritenuto sussistente la subordinazione nel periodo controverso.
7. Si tratta di elementi probatori liberamente valutabili dal giudice e valutati complessivamente nel caso di specie per giungere al rigetto della domanda riconvenzionale della cooperativa (in primo grado ritenuta invece inammissibile).
8. Invero, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto; spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; la valutazione probatoria è riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, resta insindacabile in sede di legittimità; la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, nel caso in esame, non si registra la lamentata inversione dell’onere della prova, ma una valutazione di merito complessiva (diretta e a contrario) circa la sussistenza di prova del rapporto di lavoro subordinato e la speculare mancanza di prova della dedotta simulazione dello stesso (cfr. Cass. n. 29404/2017, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 20811/2025, n. 23494/2025).
9. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce vizio di infra-petizione e violazione dell’art. 112 c.p.c.; assume che la Corte di merito, in via di subordine, una volta ritenuta la validità del rapporto contrattuale, doveva affrontare la questione della sua annullabilità ex art. 1395 c.c. per conflitto di interessi.
10. Il motivo non è fondato.
11. Dal compendio motivazionale della sentenza gravata si evince il rigetto implicito della prospettazione subordinata, essendo stata accertata la subordinazione, in concreto non incompatibile con la carica di presidente della cooperativa.
12. Si determina la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di un’eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass n. 12131/2023; v. anche Cass. n. 24593/2020, n. 20313/2025; cfr. Cass. n. 16788/2006 che precisa che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico giuridica della pronuncia).
13. Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce vizio di infra petizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito tenuto conto della delibera di esclusione da socio lavoratore della lavoratrice e, di conseguenza, dell’impossibilità di riammetterla in servizio.
14. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
15. In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. n. 5478/2018).
16. Nel caso in esame, la delibera risulta di data successiva ai fatti di causa e non constano elementi circa la sua conoscenza da parte di controparte.
17. In ragione della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate complessivamente come da dispositivo.
18. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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