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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 9/1/2026

    Lavoro - Appalto - Indennità di trasferta - Assenza e permessi non retribuiti - Verbale unico di accertamento - Credito contributivo - Responsabilità solidale del committente - Omissione contributiva - Obbligazione contributiva - Esenzioni contributive - Rigetto

     

    Fatti di causa

     

    1.La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello incidentale di INPS e respinto l’appello principale della società R. SpA, appaltante di servizi di scarico, stoccaggio e spedizione merci eseguiti dalla cooperativa (...), in tal modo confermando conclusivamente gli addebiti contributivi, imputati in solido con l’appaltatore ex art. 29 co. II d.lgs. 276/03, risultanti da un verbale unico di accertamento elevato da DTL, INPS e INAIL circa l’omesso versamento, per il periodo da febbraio 2015 a settembre 2016, di contributi (per un totale di Euro 212.589,00) dovuti su emolumenti corrisposti ai dipendenti addetti all’appalto a titolo di indennità di trasferta abituale e rimborsi spese, ed in relazione ai periodi di assenza e permessi non retribuiti concessi dalla appaltatrice, stante la mancata esecuzione della prestazione dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal CCNL.

    2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società R. SpA con cinque motivi, a cui resiste INAIL con controricorso.

    La ricorrente ha depositato memorie.

    3. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025, a cui la controversia era stata rimessa dall’adunanza camerale del 25/2/2025, svolta la relazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere.

     

    Ragioni della decisione

     

    1.Con il primo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 co 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art.13 d.lgs. 124/2004 come mod. da art. 33 L.183/2010, ed artt. 4 e 5 L.2248/1865 All. E, dolendosi della illegittimità del verbale di accertamento per irregolarità della sua redazione, poiché in esso mancherebbero le causali di addebito per ciascun lavoratore e non ne potrebbe essere verificata la quantificazione; non sarebbe fondato il rilievo della Corte territoriale sulla necessità che i requisiti siano contemplati per i soli inadempimenti che danno luogo a sanzioni amministrative, dovendo il verbale di accertamento contenere gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

    Con il secondo motivo di ricorso la società deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 13 D.Lgs. 124/04 come mod. da art. 33 L.183/2010, ed artt. 4 e 5 L.2248/1865 All. E; sostiene la ricorrente che dalla irregolarità formale del verbale discenderebbe la carenza di prova dei crediti dell’INPS, per cui non sarebbe corretto quanto argomentato nell’impugnata sentenza secondo cui oggetto del giudizio non è la validità in sé dell’atto ispettivo ma l’esistenza o meno del credito contributivo.

    L’omessa allegazione del LUL renderebbe indimostrato l’aspetto delle assenze non retribuite; ribadisce l’invocata disapplicazione dell’atto amministrativo conconseguente inefficacia e liberazione dalle pretese INPS.

    Nel terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 comma 1 c.p.c., 2094 c.c. e 1460 c.c. per la ritenuta sussistenza dell’obbligo contributivo anche in casi di assenze non concordate e prive di giustificazione, prolungate e di iniziativa dei lavoratori stranieri (non rientrati dalle ferie, o assenti per oltre due mesi); si tratterebbe di circostanze pacifiche perché non contestate da INPS, ai sensi dell’art.115 cpc, né poteva essere ignorato che l’assenza dei lavoratori era dipesa dalla loro unilaterale condotta di inadempimento, a dimostrazione della quale la società ricorrente aveva formulato richiesta di prova testimoniale respinta in primo grado; ma su di essa non avrebbe incidenza il principio di indisponibilità dell’obbligazione contributiva, a tenore del quale l’obbligazione contributiva commisurata alla retribuzione spettante in base alla contrattazione collettiva (cd. minimale contributivo) è dovuta anche in casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e di corresponsione della relativa retribuzione, dipendenti da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo.

    Non distinguendo tra assenze concordate con il datore (assenze fisiologiche) e unilaterale condotta del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa (assenze patologiche), la Corte d’appello avrebbe violato il principio dispositivo della prova ex art. 115 c.p.c., il principio di sin alla gmaticità delle prestazioni lavorative ex art. 2094 c.c. e la regola dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

    Con il quarto motivo, la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., l’omesso esame di prove raccolte aventi carattere decisivo, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 comma 6 TUIR, dell’art. 132 comma 2, n.4 c.p.c., e dell’art.111 comma 6 Cost., sul tema delle trasferte: ove pure si ritenesse onerato il datore nel dimostrare la natura occasionale delle trasferte (non già abituali), la sentenza impugnata non aveva considerato che nel verbale ispettivo c’era un elenco di lavoratori collocati in trasferta, che il legale rappresentante della cooperativa aveva confermato che la trasferta era slegata dal suo concreto espletamento perché era previsto un forfait in favore dei lavoratori, e che nel contratto si diceva “ci riserviamo la facoltà di trasferire presso altra sede, stabilimento, ufficio…” significando ciò che non era prevista contrattualmente una sede precisa di lavoro ma si rimandava ad esigenze organizzative; ad ogni modo, ai sensi del sesto comma dell’art. 51 del TUIR le maggiorazioni per trasferte con carattere di continuità concorrono a formare il reddito nella misura del 50%, di cui lamenta la falsa applicazione.

    Con il quinto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 e n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 co.4 cpc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 comma 6 TUIR in relazione a 360 n.3 c.p.c. e la nullità della sentenza: lamenta che la Corte territoriale abbia negato gli altri mezzi istruttori sull’effettività delle trasferte per le quali si sono alternati i lavoratori nelle sedi della soc. R. nell’esecuzione di appalti, e nel ricorso introduttivo di primo grado erano stati indicati i luoghi delle aziende committenti, con la rotazione dei lavoratori; lamenta dunque, che il rigetto immotivato delle richieste istruttorie aveva determinato l’omissione dell’accertamento di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, e si tratterebbe di un error in procedendo per la violazione di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e per carenza di motivazione.

    2. Nel controricorso l’INPS, richiamato l’orientamento giurisprudenziale sulla valenza probatoria del verbale di accertamento, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, e ritenuta l’inammissibilità di una revisione del giudizio del giudice di merito sulla valutazione degli elementi probatori in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione, rileva che l’invocata deroga alla regola del minimale contributivo consenta l’inversione dell’onere probatorio da individuare in capo al datore di lavoro, non assolto nonostante gli ispettori in sede di accertamento abbiano più volte richiesto, senza riscontro, la documentazione su permessi e trasferte; ha inoltre rilevato che la controparte non aveva dimostrato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 51 TUIR per fruire delle esenzioni contributive in tema di trasferte.

    3. Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la ricorrente insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso, contestando la difesa meramente formalistica dell’INPS.

    4. Nella sua requisitoria in udienza, il Procuratore Generale conclude per il rigetto segnalando che l’addebito contributivo coinvolge le assenze eccedenti la previsione contrattuale mentre la ricorrente deduce il diverso fatto delle contribuzione sulle assenze non concordate; per gli altri motivi rileva che si tratterebbe di una inammissibile rivalutazione nel merito e la mancanza di indicazione dettagliata dei lavoratori inviati in trasferta per i quali sussisterebbe il presupposto per l’agevolazione contributiva.

    5. Il ricorso è infondato e va respinto.

    6. Il primo motivo è infondato; esso introduce un’esplicita doglianza di irregolarità dell’atto amministrativo che si discosta dall’ambito valutativo di giudizio inerente alla domanda di accertamento sulla rilevata omissione contributiva.

    Sul punto, questa Corte ha precisato che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 5851/2024).

    Dunque, la circostanza che nel verbale mancherebbero, in particolare, le causali di addebito per ciascun lavoratore e gli altri requisiti indicati dall’art. 13 co.1 Dlgs.124/2004, lungi dal rilevare quale causa di illegittimità dell’atto, può rilevare in sede probatoria in ordine alla valenza e attendibilità del verbale.

    6.1 - Va peraltro precisato che, per quanto enunciato nello stesso ricorso per cassazione (pag.6), risulta, benvero, che il verbale ispettivo contenga, o abbia riportato in allegato, gli elementi che lo stesso ricorrente adduce essere mancanti (riepilogo, per ogni dipendente ed ogni mese, del numero di ore retribuite, imponibile orario, imponibile da assoggettare a contribuzione) e che dall’esame del LUL risultavano le assenze non retribuite, qualificate per gli anni successivi al 2013 come permessi non retribuiti.

    6.2 - Peraltro, questa Corte ha osservato (ord. n.23252 del 2024) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.

    6.3 - Nel caso in esame, le precedenti fasi di merito hanno valorizzato gli esiti dell’accertamento ispettivo, anche senza lo svolgimento di istruttoria orale, per la verifica della sussistenza del credito contributivo oggetto di controversia, ritenendo, in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, che “non è precluso da eventuali irregolarità formali del verbale sopra indicato”.

    7. Anche il secondo motivo è infondato; sul valore probatorio del verbale ispettivo e la non sindacabilità della legittimità dell’atto amministrativo, in sé considerato, si è già detto innanzi.

    Devesi aggiungere che alcuna inversione di onere probatorio ha segnato il percorso argomentativo della impugnata sentenza: in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. sent. n.26739/2024).

    7.1 - Ad ogni modo, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva fondata sul rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, atto che, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. sent. n. 14965/2012); tuttavia spetta al datore di lavoro dimostrare i requisiti per fruire dell’esonero contributivo: “In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero” (ord. 22923/2024).

    In particolare, con specifico riferimento al rimborso spese di viaggio ed alle trasferte, l’assegnazione al datore di lavoro che pretenda di usufruire dei benefici contributivi dell’onere dimostrativo della causa di esonero dall’assoggettamento a contribuzione è stata già da tempo affermata da questa Corte (cfr. sent. 16639/2014 e ord. n. 18160/2018, in quest’ultima precisando che lo sgravio costituisce una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo).

    8. Anche il terzo motivo è infondato. Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale l’impugnata sentenza ha espressamente aderito, quello secondo il quale l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa (ord.13650/2019); è principio operante anche con riferimento all’orario di lavoro ed all’obbligo di contribuzione, dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (sent. 15120/2019 e ord. 16859/2020).

    8.1 - Nel caso specifico, premesso che l’assenza genera obbligo contributivo anche nei casi di mancata esecuzione dipendente da cause diverse dalla legge e dalle previsioni contrattuali collettive, quindi, senza una previa distinzione fra assenze concordate e assenze unilaterali e non giustificate, e considerato che la mancata prestazione lavorativa derivante dall’immotivato allontanamento o rifiuto di rientrare in servizio potrebbe essere causa di sanzioni disciplinari o risolutive -di tal ché la mancata reazione datoriale potrebbe anche essere intesa come implicito consenso alla sospensione prolungata ed ingiustificata-, resterebbe comunque non derogabile il principio di indisponibilità dell’obbligo contributivo e dell’autonomia del rapporto previdenziale dal rapporto lavorativo, tenute distinte le prestazioni datoriali verso l’INPS -per i contributi- e verso il lavoratore -per le retribuzioni-.

    8.2 - Riguardo poi alla possibilità di fornire la prova contraria a cura del datore di lavoro, devesi osservare che la ricorrente non lamenta che la Corte territoriale abbia omesso o disatteso la richiesta di prove in appello, ed anzi, nell’illustrare in ricorso (pag. 4) i motivi di gravame sollevati avverso la pronuncia di rigetto dell’eccepita infondatezza degli addebiti contributivi sulle assenze/permessi non retribuiti, non risulta trascritta alcuna censura sul rigetto dell’istanza istruttoria (i cinque motivi di appello si riferivano a doglianze di altro tipo); ed inoltre, nel motivo di ricorso in esame (a pag. 18) viene illustrato l’elenco dei capitoli di prova dedotti in primo grado ma non si indica se, quando e dove la richiedente abbia riprodotto le medesime richieste istruttorie in appello, facendo leva soltanto su una generica non contestazione di INPS nella sua memoria difensiva di secondo grado, circostanza riferita come “pacifica” senza tuttavia che sia riportato il punto specifico dell’atto difensivo dell’appellato nel quale risulterebbe che l’ente non abbia contestato le richieste istruttorie attoree di primo grado.

    Peraltro nel dolersi dell’ignorato rilievo, da parte di INPS, sulle assenze patologiche, la ricorrente lamenta che anche la Corte territoriale abbia disatteso le istanze istruttorie richiamando unicamente il principio di indisponibilità dell’obbligazione contributiva, laddove è invece questa la ratio principale a conferma della pretesa dell’ente, commisurata alla retribuzione spettante in base alla contrattazione collettiva (cd. minimale contributivo), dovuta anche in casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e di corresponsione della relativa retribuzione, dipendenti da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, senza alcuna deroga per l’ipotesi di mancata prestazione lavorativa dipesa da fatto esclusivamente imputabile ai lavoratori.

    8.3 - In ultimo, nell’impugnata sentenza, sono riportate le conclusioni delle parti in appello, con richiesta “inoltre” di ammissione di “prova per testi sulle seguenti ulteriori circostanze”, il che denota la prospettazione di una nuova richiesta istruttoria formulata in sede di conclusioni in appello.

    Ma sull’approfondimento istruttorio richiesto in primo grado non risulta, nel motivo in esame, una censura specifica di non aver avuto la possibilità di accesso alla prova in appello, di cui non v’era motivo di gravame nel merito, e non risulta in sentenza appellata una pronuncia di rigetto su un’istanza istruttoria in ordine alla natura patologica dell’assenza dei lavoratori.

    8.4 - Non risulta puntualmente precisata dal ricorrente né la doglianza in appello sulla mancata ammissione della prova testimoniale in primo grado, né il punto specifico in cui nella impugnata sentenza il giudice di appello abbia respinto tale richiesta ove riproposta in secondo grado; ed il generico richiamo alle istanze istruttorie sulle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo ex 414 c.p.c. non consente di individuare, perché non riprodotto, “direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell'atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l'indiretta riproduzione, il contenuto dell'atto di appello in cui aveva riproposto la prova testimoniale. In tale modo il motivo viola l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.” (cfr. sul punto, Cass. ord. n.22883/2019, con conseguente inammissibilità, in parte qua, della doglianza).

    8.5 – Esaminando in dettaglio il rilievo delle norme asseritamente violate, infondata è la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., che ricorre qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non proposte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (ord. 9731/2025), ovvero abbia ritenuto pacifici dei fatti contestati dalle parti ovvero ancora abbia introdotto prove d’ufficio non consentite per legge, al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (sent. n. 6774/2022). La censura elevata al terzo motivo di ricorso tende, invece, nel complesso, ad una critica dello scrutino del ragionamento probatorio svolto in appello.

    Con riguardo alla lamentata violazione dell’art. 2094 c.c., i due rapporti, contributivo e retributivo, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi ponendosi su piani cronologici e soggettivi differenti.

    Si aggiunga che proprio la regola del cd. minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva (sent. 15120/19), e che i principi della autonomia e della natura indisponibile dell’obbligazione contributiva sono stati affermati anche con riferimento alla responsabilità solidale del committente (ord. n. 27382/19).

    Ed infine, con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 1460 c.c. la regola ivi prevista, per cui ciascuno dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, non è compatibile con il principio di indisponibilità dell’obbligazione contributiva che, commisurata alla retribuzione che spetterebbe al lavoratore sulla base del minimale contributivo, è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendenti da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo.

    L’eccezione di inadempimento opponibile nel rapporto di lavoro subordinato non trova corrispondente operatività nella relazione previdenziale in cui vige la regola dell’art. 2116 c.c.

    9. Il quarto motivo è infondato: non si ravvisa affatto una violazione dell’art. 51 co. 6 TUIR, bensì una sua pertinente applicazione; e sul verbale INPS, di cui il ricorrente lamenta il trascurato esame del tema delle trasferte, non considerato come prova sul punto decisivo della trasferta, si osserva che tale doglianza si pone come contraddittoria rispetto al motivo n.1 in cui invece il ricorrente lamenta l’incompletezza contenutistica del medesimo verbale, e si risolve in una rivalutazione degli elementi probatori senza confutare l’argomento della sentenza secondo cui è proprio l’insoddisfatto onere probatorio a carico del datore che non consente di accedere ad una diversa interpretazione della trasferta esentata da contribuzione.

    In merito alla doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi di prova in tema di dimostrazione delle trasferte e rotazione dei dipendenti, il ricorrente fa rinvio alle richieste di prova del primo grado, non alla rinnovata richiesta di ammissione in secondo grado(argomenti già esaminati nel motivo n.3 a cui si fa rinvio).

    10. L’ultimo motivo è anch’esso infondato poiché attraverso di esso si intende conseguire una rivalutazione del materiale probatorio inammissibile in sede di legittimità; la negazione di un’istanza probatoria non integra un caso di omesso esame di un fatto decisivo.

    È stato di recente affermato (ord. 23931/2025) che nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    10.1 - Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione, con la precisazione che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censura sul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

    10.2 - Questa Corte ha altresì precisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).

    Infine, neppure è ipotizzabile la doluta violazione di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, principio che attiene non alla regola che si riferisce alla richiesta istruttoria, ma al petitum; e non si verte né in un vizio procedurale né di omesso esame, ma di esercizio valutativo discrezionale del giudice di merito nella valutazione di pertinenza e rilevanza dei mezzi istruttori richiesti.

    11. in conclusione, per tutte le suesposte ragioni il ricorso va complessivamente respinto.

    Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

    Seguono le disposizioni sul contributo unificato.

     

    P.Q.M.

     

    Rigetta il ricorso.

    Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori.

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

 

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