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Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA
Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA
1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.
Art. 2
Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.».
Art. 3
Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di difficoltà. Alle imprese di cui al secondo periodo, dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che siano state escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo a motivo dell'ammissione al predetto programma di cessione, e' riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La richiesta e' indirizzata al Ministero delle imprese e del made in Italy che provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro quindici giorni dalla domanda. L'indennizzo è erogato, nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 nel periodo 2025-2026, in due soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per la restante parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo implica rinuncia a ogni altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al mancato riconoscimento dell'agevolazione.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 9.855.648 per l'anno 2025 e a euro 19.131.552 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 19.131.552 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 4
Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 01 dicembre 2025, n. 279
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