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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 2/12/2025

    Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della Repubblica Popolare Ucraina

     

    Art. 1

     

    1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del perdurare degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

     2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. del 01 dicembre 2025, n. 279

 

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