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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 2/12/2025

    Mobbing - Lavoro straordinario feriale festivo e notturno - Differenze retributive - Prova testimoniale - Onere probatorio - Contributo unificato - Doppia conforme - Inammissibilità

     

    Fatti di causa

     

    1. La Corte d’Appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande proposte da (...) contro la società (...) dirette alla condanna al pagamento della somma complessiva di € 463.510,80 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario feriale festivo e notturno, risarcimento in conseguenza di illegittimo comportamento datoriale.

    2. La Corte di Milano, in particolare, ha escluso la prova per testimoni, anche con riferimento a carenze allegatorie dei capitoli di prova dedotti, dei presupposti di fatto per il rivendicato inquadramento superiore, dello svolgimento di lavoro straordinario nella misura richiesta, di ipotesi di mobbing.

    3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (...) con due motivi; resiste la società con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

     

    Ragioni della decisione

     

    1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto non adempiuto l’onere probatorio circa l’effettivo svolgimento di mansioni superiori.

    2. Il motivo è inammissibile.

    3. In tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011).

    4. Del resto, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025);

    5. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost.,  115 e 116 c.p.c., per non avere la Cote di merito tenuto conto delle prove addotte circa la sussistenza del mobbing.

    6. Il motivo non è ammissibile, per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme.

    7. Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).

    8. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia.

    9. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

     

    P.Q.M.

     

    Dichiara inammissibile il ricorso.

    Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

 

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