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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 2/12/2025

    Mobbing - Risarcimento del danno - Retribuzione di risultato - Incarico di studio e ricerca - Incarico gestionale - Dequalificazione professionale - Riorganizzazione ministeriale - Inammissibilità

     

    Fatti di causa

     

     1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande proposte da M.F. (dirigente di prima fascia a tempo indeterminato e Direttore Generale di ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico), ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo alla richiesta di condanna al pagamento della retribuzione di risultato dell’anno 2012; ha condannato il Ministero dello Sviluppo Economico a versare al F. quanto maturato a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2013; ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di conferimento di incarico di studio e ricerca, nonché il diritto di M.F. al conferimento di incarico gestionale di Direzione Generale dal 8.2.2014 ed ha condannato l’Amministrazione al conferimento di tale ultima tipologia di incarico, nonché al risarcimento del danno, quantificato in euro 228.227,60 in favore del F.

     M.F. aveva chiesto, altresì, il pagamento della retribuzione di risultato non corrisposta per l’anno 2014 e l’accertamento del carattere mobbizzante delle condotte del Ministero dello Sviluppo Economico e della dequalificazione professionale subite dal 2011.

     2. La Corte di Appello di Roma, respinto l’appello incidentale proposto dal F. avverso tale sentenza ed in accoglimento dell’appello principale proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato anche nel resto il ricorso di primo grado proposto dal F.

     La Corte territoriale ha evidenziato che il F. dal 1.2.2012 aveva ricoperto, su propria disponibilità, l’incarico di componente del Comitato dei Garanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, optando per il fuori ruolo presso il MISE e rinunciando all’incarico di direttore generale ivi ricoperto; ha inoltre rilevato che, essendo venuti meno tutti gli incarichi dirigenziali per effetto della riorganizzazione ministeriale imposta anche dalle modifiche introdotte dall’art. 2 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, il MISE aveva proceduto ad interpello per il conferimento di incarichi di livello generale.

     Considerato che rispetto ai posti di direttore generale da lui richiesti erano stati ritenuti maggiormente idonei altri candidati, anch’essi dirigenti di prima fascia in servizio presso il MISE, era stata proposta al F. la sua permanenza fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri o l’attribuzione di un incarico di studio.

     Ha osservato che il F. era rimasto fuori ruolo fino al 2015 per sua scelta, non avendo il medesimo accettato l’incarico di studio che gli era stato offerto; ha rilevato che le censure rispetto all’interpello avevano riguardato posizioni non richieste dal F. o da lui non accettate in quanto di studio, essendo poi pacifico che nel 2015 gli erano state attribuite posizioni a lui gradite.

     3. Con sentenza n. 25115/2024 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto avverso tale sentenza da M.F.

    4. La revocazione della pronuncia è stata domandata da M.F. sulla base di un unico motivo.

    5. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è rimasto intimato.

     

    Ragioni della decisione

     

    1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia l’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Evidenzia che il ricorrente fin dal ricorso di primo grado aveva dedotto di non avere mai ricevuto proposte di incarico nell’ambito della riorganizzazione del MISE per l’anno 2014.

    Lamenta che le pronunce di merito e quella di legittimità avevano erroneamente ritenuto che detto incarico fosse stato proposto e conferito.

    Addebita alla Suprema Corte di avere fondato il proprio convincimento, riguardante la fungibilità degli incarichi, su un documento inesistente; sostiene che la decisione impugnata è stata il frutto di un’erronea supposizione.

    Precisa che in assenza del conferimento di un incarico di qualsivoglia tipologia, la Suprema Corte non avrebbe potuto valutare la “consistenza” ed il peso degli incarichi qualificati come fungibili dal giudice di appello.

    2. Il ricorso è inammissibile.

     L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

     L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di apposita valutazione (Cass. n. 442/2018).

     L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 26643/2018).

     3. Nel caso di specie la Suprema Corte non è incorsa in alcuna svista, né ha supposto la sussistenza di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

     Dall’ordinanza n. 25115/2024 di questa Corte risulta infatti che nell’ambito del primo e del quarto motivo di ricorso, il F. aveva dedotto che in esito all’interpello non gli era stato proposto alcun incarico di studio; tali deduzioni sono state oggetto di valutazione da parte dell’ordinanza impugnata.

     L’ordinanza n. 25115/2024 di questa Corte ha infatti ritenuto generico ed inammissibile, in quanto “tale da involgere un giudizio di fatto del tutto sommariamente veicolato”, l’inciso formulato nell’ambito del primo motivo di ricorso (rubricato con riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), con cui il F. aveva affermato puramente e semplicemente che l’incarico di studio in esito all’interpello non sarebbe mai stato formalmente proposto.

     La medesima ordinanza ha ritenuto generico per le stesse ragioni il richiamo alla mancanza di un’offerta dell’incarico di studio contenuto nella quarta censura, con cui era stata denunciata, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. dell’art. 20 del CCNL di area e della legge n. 241/1990, anche in relazione all’art. 97 Cost., sul presupposto che la Corte territoriale avesse travisato la domanda, incentrata sull’omessa proposta e attribuzione di alcun incarico al F. in esito alla riorganizzazione del 2014, con omesso riscontro delle manifestazioni di interesse inoltrate ed omessa comparazione tra i profili dei candidati risultati affidatari di incarichi in esito all’interpello.

     Ha rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto non proposta la domanda riguardante la violazione delle regole di correttezza, imparzialità e trasparenza nell’operato della P.A. ed ha evidenziato che il ricorso difettava sul punto di specificità, non avendo il ricorrente assolto agli oneri previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. in quanto si era limitato a trascrivere numerose pagine del ricorso di primo grado senza individuare i profili di replica alla motivazione della sentenza di appello; ha, pertanto, ritenuto inconferenti i richiami a violazioni di regole sulla motivazione, sugli obblighi procedurali, nonché il riferimento all’art. 20 del CCNL, non assistito da alcuna precisa spiegazione, ma sostanzialmente sviluppato con la mera trascrizione del testo della norma contrattuale.

     In ragione della ritenuta genericità delle deduzioni secondo cui al F. non era stato proposto alcun incarico all’esito dell’interpello, questa Corte ha ritenuto che i fatti come accertati dalla Corte territoriale non potessero essere messi in discussione ed ha pertanto rilevato che il ricorso per cassazione aveva finito per non prendere posizione sul punto centrale dell’argomentazione giuridica svolta dal giudice di appello, costituito dall’assenza di un diritto all’assegnazione di certi incarichi dirigenziali (generali) in luogo di altri (di studio), a fronte della loro fungibilità normativa di essi.

     Il preteso errore nel quale la Corte sarebbe incorsa (mancato rilievo dell’omesso conferimento di un incarico di studio) non presenta alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 395 cod. proc. civ., non essendo detto errore interno al solo giudizio di cassazione (lo stesso ricorrente afferma che prima ancora nell’errore era incorso il giudice di appello), e riguardando non un fatto incontrovertibile ed incontestato, ma una questione oggetto di discussione tra le parti, come reso evidente dal tenore delle difese dell’Avvocatura e dalla sentenza di appello, nella quale si legge che l’incarico di studio era stato offerto al F. all’esito della riorganizzazione del Ministero, che lo aveva ritenuto dequalificante ed aveva di conseguenza optato per la prosecuzione del fuori ruolo.

    Il preteso errore si riferisce dunque all’accertamento di un fatto controverso, circostanza, questa, che esclude in radice la possibilità di configurare un errore revocatorio.

    5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

    6. Nessuna pronuncia va adottata sulle spese di lite, in quanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha svolto attività difensiva.

    7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

     

    P.Q.M.

     

    Dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

 

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