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Lavoro - Differenze pensionistiche - Gravi ed eccezionali ragioni - Compensazione delle spese - Contributo unificato - Rigetto
Rilevato che
Con sentenza del giorno 19.10.2021 n. 4453, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame proposto da A.C. avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, volto al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti sulla base di una pregressa decisione passata in giudicato, nel senso che la medesima Corte territoriale aveva condannato l’Inps al pagamento di parte delle somme portate dal decreto, nel resto già versate, oltre interessi legali, con compensazione delle spese del grado.
La Corte compensava le spese del doppio grado “considerati l’evolversi della vicenda, le ragioni della decisione, la circostanza che il pagamento della prima tranche è avvenuto coevamente al deposito del ricorso di primo grado”.
Avverso la sentenza A.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, pur non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge che consentono la compensazione.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 32061/22).
Nella specie, anche se il gravame di A.C. è stato accolto, per la parte del credito che era stato dichiarato prescritto dal giudice di primo grado, tuttavia, la Corte del merito ha ritenuto che ricorressero le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, con la quale l’elencazione tassativa dell’art. 92 comma 2 c.p.c. (v. art. 13 comma primo del DL n. 132/14, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/14) ha subito un parziale temperamento, essendo stato ripristinato il potere discrezionale di compensare, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92 comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento contestuale al ricorso di gran parte del debito potesse costituire una grave ed eccezionale ragione, che è un punto motivazionale che sorregge senz’altro il decisum e non appare sindacabile, ex se, neppure sul rilievo che l’importo era dovuto in base a risalente sentenza passata in giudicato, dovendosi considerare il tenore della presente controversia (cfr. Cass. n. 18345/24, sulla necessità della presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione).
Nonostante la soccombenza, non si fa luogo a liquidazione delle spese, in ragione del ricorrere dell’ipotesi di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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