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Lavoro - Omissioni contributive - Prospetto di regolarizzazione contributiva - Accertamento negativo - Onere di allegare e provare i fatti impeditivi della pretesa contributiva - Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con E.G.L.S. SPA e G..
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo della debenza dei contributi pretesi dall’istituto previdenziale per mezzo del verbale di accertamento notificato il 17/01/2019.
3. Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta da E.G.L.S. SPA e G., ritenendo che l’istituto previdenziale non avesse assolto l’onere di allegare in modo specifico la sua pretesa contributiva.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S. con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale E.G.L.S. SPA e G. resistono con controricorso.
5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il motivo unico (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ., dell’art.12 legge n.153/1969, che sostituisce gli artt.1 e 2 del d.l. 692/1945, recepito negli artt.27 e 28 d.P.R. 797/1955, a sua volta modificato dall’art. 1 comma 4 d.l. n.44/1985, convertito con modificazioni dalla legge n.155/1985, dall’art.1 comma 1 legge n.876/1986, dall’art.4 comma 2 bis del d.l. 173/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 291/1988, dall’art.2 comma 15 legge n.335/1995 ed infine sostituito dall’art.6 comma 1 del d.lgs. n.314/1997.
2. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che non incombesse sul datore di lavoro l’onere di provare i fatti che giustificavano l’esenzione dalla pretesa contributiva sulla base del presupposto che l’istituto previdenziale non avesse allegato e provato, per ciascuno dei lavoratori, le omissioni contributive; che, al contrario, per ciascuno dei lavoratori l’istituto previdenziale ha allegato i fatti costitutivi del suo credito.
3. Il motivo è infondato.
4. La Corte territoriale ha rilevato che a fronte di un accertamento ispettivo che aveva per oggetto le posizioni di oltre 150 lavoratori per un periodo di accertamento pari a 49 mesi, l’istituto previdenziale si è limitato a produrre in giudizio un «prospetto di regolarizzazione contributiva», consistente in «una tabella di 100 pagine di 87 righe ciascuna», nella quale per ciascuno dei lavoratori veniva specificato l’importo dei contributi richiesti, per un importo complessivo pari a euro 546.956,55 (oltre a sanzioni civili) «senza, peraltro, alcuna indicazione dei titoli della pretesa».
5. Il ricorrente deduce che per ogni lavoratore avrebbe allegato i fatti costitutivi del suo credito, ma dall’accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale risulta che per ogni lavoratore l’istituto previdenziale si sia limitato ad allegare la «diff. Imponibile», ossia la somma pretesa, senza esplicitazione delle ragioni giuridiche della pretesa, ossia la specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce l’obbligazione previdenziale che si assume inadempiuta dal debitore.
6. L’onere di allegare e provare i fatti impeditivi della pretesa contributiva (l’esenzione dalla contribuzione) presuppone necessariamente che sia stato assolto dall’istituto previdenziale l’onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa previdenziale, nei termini necessari alla comprensione da parte del giudice ed al contraddittorio.
7. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia controversa, e in particolare degli artt.115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., laddove ha ritenuto ─ con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede ─ che l’allegazione della pretesa contributiva fosse generica, siccome inidonea a consentire al giudice e alla controparte a comprendere le ragioni della pretesa.
8. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
9. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 9.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 9.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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